1, 2, 3, click! Ordine fatto, acquisto completato

Diciamoci la verità: chi non l’ha fatto almeno una volta? Per prodotti utili e indispensabili o per uno dei “mai più (senza)”? Io sì! Pur preferendo (in via del tutto personale, sia chiaro) gli acquisti vis-à-vis, durante i quali posso toccare con mano i materiali, vedere i colori e sentire i profumi, lasciando forse meno spazio all’immaginazione, mi rendo conto che i vantaggi dell’ordine online sono innegabili.
L’e-commerce in Italia sta crescendo vertiginosamente: negli ultimi mesi si sono registrate crescite importanti per le vendite dei prodotti “più legati al quotidiano”, a scapito di alcuni settori che si erano consolidati negli anni quali il turismo (probabilmente immaginabile e indubbiamente complice la situazione contingente). In un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore leggiamo: “Ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale che durerà nel tempo e che modificherà fortemente l’economia e l’organizzazione del business di molte aziende, oltre che la società intera. Se fino ad oggi era normale ricevere una pizza a casa, da oggi in poi sarà normale ricevere anche un cacciavite”. E proprio a proposito di cambiamenti che si sono introdotti nelle nostre vite in seguito alla pandemia, secondo i dati elaborati da Netcomm sembra essersi registrato un salto evolutivo di 10 anni compiuto nell’arco di qualche mese: le abitudini di acquisto e i comportamenti dei consumatori italiani si sono spostati a favore dell’e-commerce, che ha garantito continuità di servizio per numerose attività e per i cittadini1.
Restando in tema, Erwin Annys (Head of Unit Support and Enforcement presso ECHA) ha recentemente pubblicato un post su LinkedIn dove ribadisce che ECHA is supporting EU inspectors in protecting consumers when shopping online. They are checking that many everyday product in online shops, for example, toys, textiles, household chemicals, biocidal products and others follow ECHA chemicals regulations.
E quando leggo questi post la mia anima regulatory non si trattiene e…niente…diamole spazio…
Da ricordare che il REACH-EN-FORCE-8 (REF-8)2 punta la sua attenzione proprio sugli obblighi imposti dai regolamenti REACH, CLP e sui prodotti biocidi su sostanze, miscele e articoli venduti online.
Il progetto riguarda i prodotti destinati al grande pubblico e ai professionisti che sono disponibili sui siti web delle aziende stesse e nelle grandi piattaforme di vendita online. Non solo: il Forum di ECHA ha stabilito che il REF-103 per il 2022 sarà focalizzato su controlli integrati di prodotti soggetti a diverse normative. Si prevede che la maggior parte dei prodotti sottoposti a controllo saranno prodotti di consumo.
E perché parlare di questo aspetto su Cosmetic Technology? Da non sottovalutare, ad esempio, il fatto che gli ingredienti utilizzati nelle formulazioni cosmetiche o nei loro imballi sono “fondamentalmente” sostanze (tal quali o in miscela) e cadono nell’ambito di applicazione dei regolamenti REACH e CLP.


1www.consorzionetcomm.it/il-lockdown-triplica-i-nuovi-consumatori-online-in-italia-tra-gennaio-e-maggio
2cnsc.iss.it/?p=2730
3echa.europa.eu/it/-/eu-inspectors-to-check-consumer-products-for-hazardous-substances

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Qualche riflessione in tema di claim

Gabriella Ferraris Avvocato in Milano – avv.gabriella.ferraris@gmail.com


La sentenza della Corte di Giustizia 31.01.2020 che si è occupata dell’interpretazione dell’art.10 co.3 del Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute riferite ad alimenti e sostanze alimentari ci dà l’occasione di fare un generale ripasso sulla disciplina dei claim, che è di grande interesse per gli operatori del settore che devono poter utilizzare in modo appropriato le indicazioni per valorizzare i propri prodotti, senza incorrere in violazioni e conseguenti sanzioni.
Il Regolamento (CE) 1924/2006 consente indicazioni nutrizionali e sulla salute riferite ad alimenti e sostanze alimentari; si è ritenuto, infatti, che la disciplina di tali indicazioni possa aiutare il consumatore a effettuare scelte consapevoli e in piena sicurezza, oltre a favorire la libera circolazione dei prodotti. Il Regolamento ha una portata generale e vale per tutti gli alimenti, salvo alcune tipologie specificatamente escluse, tra cui non figurano gli integratori alimentari; di conseguenza, dunque, per gli integratori alimentari, come per tutti gli alimenti comuni, le norme sui claim sono applicabili.
Quando ci si riferisce al Regolamento (CE) 1924/2006 si usa l’espressione “Regolamento claim”, ma cosa sono questi claim? Con claim si intendono quelle indicazioni nutrizionali e sulla salute indicate nel titolo del provvedimento, e che, nell’articolo dedicato alle definizioni (art.2), sono così spiegate: con “indicazione” si intende “qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche” e si distingue, poi, l’“indicazione nutrizionale”, che è “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute: a) all’energia che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta; b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzione ridotte, accresciute o non contiene”, dall’“indicazione sulla salute”, che è “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.
Una delle domande più frequenti è se i claim, qualunque sia il contesto in cui vengono utilizzati, siano sempre soggetti alla disciplina del Regolamento. Si trova la risposta nei considerando del Regolamento dove si spiega che la disciplina si applica a tutti i claim “figuranti in comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche”. Aggiunge il legislatore che: “Il presente Regolamento dovrebbe inoltre applicarsi a marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute”. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute disciplinate dal Regolamento sono dunque sia quelle che si possono trovare nelle presentazioni, denominazioni commerciali e marchi riportate sulle etichette degli alimenti, sia quelle che si impiegano nei messaggi pubblicitari. Quando si valuta un’etichetta, di conseguenza, oltre a considerare il rispetto delle prescrizioni indicate dal Reg.1169/11, che già danno particolare rilevanza alla correttezza delle presentazioni dei prodotti alimentari vietando, tra l’alto, l’attribuzione di proprietà di cura e prevenzione di malattie, è necessario porre attenzione al rispetto delle regole imposte dal Regolamento claim. Lo stesso quando si impostano messaggi pubblicitari; oltre alle regole del codice del consumo e del Regolamento autodisciplinare dello IAP, non si può dimenticare di valutare il rispetto del regolamento claim.
Restano escluse dall’applicazione del Reg.1924/06 solo le “comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi di sanità pubblica” e le “comunicazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche”. Quanto alla distinzione tra comunicazioni commerciali e non commerciali, si può ricordare un’interessante sentenza della Corte di Giustizia del 14.7.2016, secondo la quale “una comunicazione deve intendersi come commerciale quando ha lo scopo di assicurare la promozione economica di prodotti o servizi, direttamente o anche indirettamente, e di influenzare così le decisioni dei potenziali acquirenti” e che rientrano in tale definizione anche delle lettere informative inviate da un’azienda distributrice di integratori alimentari a dei medici; infatti, in questo caso, sostiene la Corte, “benché i consumatori non ricevano personalmente la comunicazione contenente indicazioni oggetto di tale Regolamento, essi sono in realtà le persone indirettamente destinatarie di tale iniziativa commerciale, in quanto il prodotto alimentare che ne costituisce l’oggetto è per ipotesi destinato a essere venduto a loro e non ai professionisti che hanno ricevuto la lettera pubblicitaria. (…) Questi ultimi costituiscono in realtà dei meri intermediari contattati da un’impresa del settore alimentare, precisamente perché possano facilitare la promozione del prodotto da essa venduto assicurando la trasmissione delle informazioni commerciali che lo riguardano ai potenziali acquirenti o addirittura raccomandando loro l’acquisto del prodotto stesso”.
Proprio perché le indicazioni riportate in etichetta o in pubblicità possono avere un forte impatto sulle scelte del consumatore di acquistare e assumere un alimento, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario garantire che solo le proprietà delle sostanze su cui esista consenso scientifico possano essere oggetto di claim.
È stato quindi redatto un elenco di tutte le indicazioni nutrizionali consentite e delle loro condizioni d’uso specifiche; elenco che è allegato al Regolamento e che è soggetto a regolare aggiornamento per tener conto del progresso scientifico e tecnologico.
In ordine alle indicazioni sulla salute si distinguono due categorie: a) le indicazioni sulla salute che riguardano il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo o le funzioni psicologiche e comportamentali o il dimagrimento e il controllo del peso; b) le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia. Le indicazioni della prima categoria devono essere specifiche e fondate su prove scientifiche, verificate da EFSA e autorizzate dalla Commissione europea; solo i claim che superano il vaglio dell’EFSA e vengono approvati dalla Commissione vanno a costituire l’elenco di indicazioni autorizzate, cui gli operatori del settore possono attingere e scegliere di utilizzare per valorizzare gli ingredienti dei propri prodotti.
L’operatore che sceglie di ricorrere a un claim deve ricordare, poi, che ogni volta che si riporta un’indicazione specifica sulla salute in etichetta o in pubblicità, nello stesso contesto deve riportate le seguenti informazioni “a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato; c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento e d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive”. Utili chiarimenti su come riportare le indicazioni sulla salute e le conseguenti informazioni sono state fornite dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione del 24.01.2013 (Linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’art.10 del Regolamento (CE) n.1924/2006).
Importante sottolineare che il legislatore comunitario distingue i benefici specifici per la salute, autorizzati, dai benefici sanitari generali, non autorizzati, questi ultimi consentiti a norma dell’art.10 par.3 del Reg.1924/06 solo se coerenti a una o più delle indicazioni specifiche autorizzate e “accompagnate” a queste ultime. La Commissione, nel Regolamento di esecuzione 2013/63/UE del 24.1.13, ha riconosciuto che un operatore possa avere interesse all’utilizzo di “dichiarazioni facili, attraenti, che fanno riferimento a benefici generali e non specifici dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute” e che anche il consumatore possa trarre vantaggio da queste dichiarazioni che contengono “messaggi di facile comprensione” ma, grazie alle condizioni poste, ha voluto evitare che i messaggi semplici e attraenti, da soli, possano essere fraintesi o interpretati erroneamente dal consumatore.
Si è virgolettato il termine “accompagnare” perché la Corte di Giustizia, in una sentenza pubblicata il 30.1.2020, è stata chiamata proprio a interpretare questo termine utilizzato nell’art.10 par.3 del Reg.(CE) 1924/06 per indicare la relazione tra indicazioni generali e indicazioni specifiche sulla salute attribuite a un integratore alimentare, nonché a chiarire se vale anche per le indicazioni generali sulla salute il principio, espresso dall’art.5 dello stesso Regolamento, secondo il quale “le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate”.
L’intervento della Corte è stato chiesto in relazione a una causa di concorrenza sleale, trattata dinanzi a un giudice tedesco, nella quale si discuteva se doveva considerarsi conforme al Regolamento claim un integratore alimentare che riportava sul fronte un’indicazione sulla salute generale, mentre quelle specifiche sugli ingredienti erano apposte sul retro della confezione. Secondo i giudici europei, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, deve essere in grado di comprendere che i benefici generali che sono vantati trovano fondamento nelle indicazioni specifiche e dunque il termine “accompagnare” deve essere interpretato nel senso che ci deve essere un collegamento sia concettuale sia visivo tra l’indicazione generale e quella specifica sulla salute. Secondo la Corte, l’indicazione generale e quella specifica, quindi, devono trovarsi nello stesso campo visivo o, in caso di impossibilità pratica, ci deve essere un rinvio, ad esempio un asterisco, che consenta al consumatore di comprendere il collegamento tra le diverse diciture. Quanto alla necessità che anche l’indicazione sulla salute generale debba essere fondata su prove scientifiche, la Corte di Giustizia ha affermato la validità generale del principio, ma ha anche riconosciuto che le indicazioni generali di benefici sanitari derivano la loro fondatezza scientifica dalle indicazioni specifiche autorizzate, alle quali devono sempre essere accompagnate.

Approfondimento pubblicato su L’Integratore Nutrizionale 3, 2020

Il digitale al servizio della persona

Oggi più che mai, a seguito degli ultimi eventi che hanno modificato le nostre vite, non solo da un punto di vista personale ma anche lavorativo, il digitale è diventato un alleato di cui non si può e non si potrà più fare a meno.
Pertanto, se ancora prima che si verificasse questa situazione la trasformazione digitale era un processo inevitabile per le imprese, ora è divenuta una realtà imprescindibile se si vuole rimanere competitivi sul mercato.
Per “trasformazione digitale” si intende un radicale cambiamento nell’organizzazione aziendale, nei processi e nelle attività che costituiscono l’ecosistema di una società. L’introduzione del digitale comporta una riduzione delle mansioni più ripetitive, inserendo l’automazione di determinati processi volti a migliorare e velocizzare non solo il sistema produttivo ma tutte le aree coinvolte nel business, dalle funzioni aziendali (ad esempio marketing, risorse umane e amministrazione) ai modelli di business, di partnership e così via.
C’era un tempo in cui si temeva che la macchina industriale avrebbe “rubato” lavoro all’uomo sostituendolo nelle sue mansioni. Tale previsione non si è avverata, anzi, all’opposto, l’industrializzazione ha sgravato l’uomo dai lavori più pesanti, consentendogli di concentrarsi maggiormente sulle attività intellettuali, e ha contribuito alla creazione di un nuovo mercato del lavoro nel quale nuove professioni prendono forma e altre svaniscono. Il digitale deve essere inteso come l’opportunità di crescita attraverso uno strumento che accelera determinati meccanismi, consente l’ottimizzazione dei processi e quindi la possibilità di concentrarsi sul proprio core business.
La tecnologia, dunque, come importante opportunità di miglioramento in tutti i settori, ma anche come possibile fonte di rischio per la privacy. Non si possono infatti dimenticare i problemi connessi alla gestione dei dati personali che sorgono in particolari processi aziendali. Il GDPR è nato proprio per regolamentare la protezione di tali informazioni, coniugando tutela personale e sviluppo tecnologico. Non è questa la sede per discutere di sicurezza dei dati, ma il principio non può essere trascurato; non a caso la sicurezza è diventata l’elemento cardine in materia di protezione dei dati, senza il rispetto della quale il trattamento degli stessi non può essere effettuato.

La digitalizzazione nei settori beauty and wellness
Anche nella beauty and wellness industry il processo di digitalizzazione è in fase di forte crescita e sviluppo.
Dal rapporto Censis sul valore sociale dell’integratore alimentare del giugno 2019, risulta che il consumo degli integratori, dal 2008 al 2018, è aumentato del 126%, generando un giro d’affari di 3,3 miliardi di euro all’anno.
Oltre le motivazioni soggettive che spingono i consumatori all’acquisto di tali prodotti, non si può sottovalutare l’importanza che sta avendo l’utilizzo dei canali digitali volto a favorire tale incremento. Il marketing digitale quali social network, motori di ricerca su internet ed e-commerce è uno strumento per promuovere non solo determinati prodotti, ma anche un veicolo per fidelizzare i clienti coltivando relazioni esistenti e sviluppandone di nuove.
Anche a livello mondiale, da una ricerca condotta da Euromonitor International è emerso che il mercato mondiale della nutraceutica vale su internet 68 miliardi di dollari.
Il marketing digitale sta diventando quindi uno strumento fondamentale da inserire nelle strategie aziendali, poiché ha cambiato l’approccio che il consumatore finale ha nei confronti dei prodotti che si vogliono acquistare. Se un tempo il passaparola era il metodo utilizzato per informarsi in merito a un determinato prodotto, ora tali informazioni sono fornite dalla tecnologia attraverso le recensioni e i consigli che si trovano online e/o sui social network.
Pertanto, indipendentemente dalla scelta degli strumenti che l’azienda decide di adottare, adeguarsi a tale situazione è diventato inevitabile, un’ovvia conseguenza per incrementare le vendite dei propri prodotti.
Lo stesso vale per le imprese cosmetiche. Dal Report di Cosmetica Italia del 2019 è emerso che le imprese cosmetiche hanno e stanno tuttora reagendo al tema dell’informatizzazione, non solo investendo maggiormente nell’e-commerce, ma anche impegnandosi a progettare e realizzare un piano destinato a trasformare l’intera organizzazione aziendale. Dall’indagine effettuata da Ermeneia è emerso che, nel 2019, il 40% delle imprese cosmetiche ha venduto online, rispetto al 9% del 2011.
Sul piano della progettazione e della realizzazione effettiva, invece, il Report di Cosmetica Italia sostiene che il 60% degli imprenditori intervistati ha dichiarato di essere già impegnato in un processo di digitalizzazione, seppure a livelli e intensità differenti. Tuttavia, il 78% degli intervistati ha sostenuto che tale rivoluzione digitale è stata frammentaria, ovvero è avvenuta in modo discontinuo, solo in alcuni reparti. Per trarre il beneficio digitale è invece necessario coinvolgere tutto il sistema organizzativo nel suo complesso e nelle singole funzioni, e sempre considerando le caratteristiche e le specificità della singola impresa.

La digitalizzazione e il recruitment del personale
Anche nel settore della ricerca e selezione e formazione del personale esistono realtà che si sono distinte grazie alla tecnologia, non sottovalutando il concetto di e-recruitment ma, al contrario, implementando strumenti digitali innovativi volti a facilitare il flusso delle informazioni tra i vari attori interessati. Alcune società hanno addirittura utilizzato sistemi in grado di fornire un servizio di ricerca e selezione del personale in modalità “self-service”, offrendo al cliente la possibilità di trovare il proprio candidato ideale in modo autonomo e indipendente, senza interferenza da parte del recruiter, se non specificatamente richiesta.
Questo ha permesso di ridurre le distanze e il tempo di ricerca tra chi cerca lavoro o percorsi professionali alternativi e chi cerca know-how e competenza.
Tuttavia, se nell’era del digitale la tecnologia è fondamentale per raggiungere ottimi risultati in tempi ridotti, soprattutto in un ambito quale quello del recruitment, la componente umana rimane parte integrante dell’attività, anzi al centro della selezione.
La tecnologia non è tutto; il focus rimane sulla persona. In un mondo dove il digitale e i social fanno da padroni nelle relazioni, un’efficiente ed efficace società di recruitment non può prescindere dalla competenza umana. Sono le persone giuste al posto giusto a fare la differenza e per trovare il candidato ideale occorrono competenza, specializzazione, innovazione e collaborazione.
Il vero tratto distintivo di una selezione adeguata e soddisfacente presuppone, infatti, una serie di competenze e soft skill che non possono essere fornite dall’automazione, ma devono essere affidate a risorse valide, capaci e altamente qualificate. Una volta compilata la parte digitale, con l’inserimento dei propri dati, esperienze e qualifiche professionali, la selezione del candidato si deve completare attraverso un’intervista o un incontro con un team di professionisti. Tale modo di operare evidenzia l’importanza della relazione e della collaborazione, considerando l’elemento umano quale strumento indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo.
Soprattutto nei settori come quello del recruitment, in cui la persona deve rimanere l’attore protagonista, oggi la vera sfida è quella di riuscire a sfruttare i vantaggi della digitalizzazione integrando il processo nell’unico modo possibile per superare i limiti che la tecnologia comporta, ovvero con la componente umana.

Per informazioni
Silvia Lovagnini – Founder & CEO
silvia.lovagnini@jobonbeauty.com
tel +39 331 1799714
Giorgia Lanza – HR Business Partner
giorgia.lanza@jobonbeauty.com

Articolo pubblicato su L’integratore Nutrizionale, 3 – 2020

 

La nuova prospettiva della protezione solare

Giuseppina Viscardi • Creative Cosmetic Consultant – giuseppinaviscardi@tiscali.it
Valentina Strada • Chemist research – valentinairene.strada@gmail.com


Il mercato dei prodotti solari è ricco di proposte per ogni tipo di esigenza e negli ultimi anni sono stati sviluppati moltissimi attivi in grado di completare, con azioni mirate, il lavoro di protezione che svolgono i filtri UV. Tuttavia, la formulazione di prodotti destinati al sun care deve necessariamente avvalersi di materie prime che non siano solo altamente performanti e caratterizzanti, ma soprattutto in grado di lavorare sinergicamente con i filtri, al fine di non ostacolarne l’attività. Di seguito una selezione di materie prime pensate appositamente per supportare e/o facilitare la formulazione di prodotti per la protezione solare di pelle e capelli.

Poly C10-30 Alkyl Acrylate
Polimero versatile per la gelificazione degli oli con punto di fusione attorno ai 55-60°C, è compatibile con un’ampia gamma di oli organici, mentre è difficilmente compatibile con i siliconi. Può essere utilizzato sia in emulsioni olio/acqua sia in acqua/olio. Una delle caratteristiche più interessanti per la formulazione dei prodotti solari è la capacità di agire da “amplificatore” dell’attività delle molecole filtro, poiché è un ottimo disperdente di questa classe di attivi notoriamente di non facile dispersione. Ne deriva che in fase di applicazione del prodotto finito si forma sulla pelle un film più uniforme in cui i filtri sono distribuiti in maniera più omogenea, aumentando così il loro potere filtrante e quindi la loro azione protettiva nei confronti delle radiazioni solari.
Inoltre, grazie alle sue proprietà filmogene, è in grado di aumentare la resistenza all’acqua, non solo dei prodotti solari ma anche di quelli da makeup.
Percentuale d’uso consigliata: 1,5-3%.

Pongamia Glabra Seed Oil
Dai semi della Pongamia si estrae un olio dal colore giallo-bruno ricco in acidi grassi, in saponificabili e pongamol.
La peculiarità di quest’olio è di avere una buona capacità di agire da filtro nei confronti dei raggi UVB. Il suo utilizzo si potrebbe rivelare interessante nei prodotti cosmetici che vantano “un’origine naturale” e potrebbe permettere una diminuzione dei filtri inorganici (biossido di titanio e/o ossido di zinco) che notoriamente influenzano negativamente la texture del prodotto finito, garantendo in ogni caso un buon livello di SPF.
Percentuale d’uso consigliata: 5%.

Titanium Dioxide (and) C12-15 Alkyl Benzoate (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) Alumin
L’innovativa dispersione di biossido di titanio rivestito, la cui granulometria è stata attentamente selezionata per avere una distribuzione controllata in uno specifico intervallo (145 nm), offre un ampio spettro di protezione dalla radiazione solare utilizzando un singolo ingrediente attivo e dona una sensazione di leggerezza in applicazione con un impercettibile “effetto bianco”. Permette di formulare prodotti a elevato SPF con la caratteristica di avere da un lato una copertura UVA superiore rispetto al TiO2 tradizionale e dall’altro di mantenere l’elevata protezione UVB come normalmente viene garantita dal biossido di titanio.
Particolarmente consigliato per i prodotti per bambini, per pelli sensibili e in generale per tutti quegli usi in cui è richiesto un fattore di protezione elevato e ad ampio spettro.
È disponibile anche la versione certificata Ecocert in Caprylic/Capeic/Triglyceride con le stesse caratteristiche applicative.
I test sono stati effettuati con emulsioni di diversa tipologia contenenti dal 18 al 22% di prodotto.

Propanedyol dicaprylate
Estere funzionale 100% di derivazione vegetale con un profilo sensoriale simile a quello di un silicone volatile; infatti dopo l’applicazione penetra rapidamente lasciando sulla pelle una sensazione molto morbida e setosa senza appiccicosità.
Non solo è un ottimo disperdente di filtri UV fisici (facilita quindi l’inserimento in formula di elevate percentuali di polveri), ma previene anche la ricristallizzazione dei filtri chimici. Ideale quindi nella formulazione di prodotti solari.

Styrene/Acrylates Copolymer
Si tratta di una polvere cava che lavora come booster di SPF sia con filtri organici sia inorganici. Il suo meccanismo d’azione si basa sulla capacità di deviare con maggiore efficienza la radiazione luminosa, aumentando la probabilità che quest’ultima incontri il filtro contenuto in formula. La sua facilità di impiego, unita all’alta compatibilità con le materie prime di più largo utilizzo, la rende un prodotto trasversale, sfruttabile sia nella formulazione di emulsioni sia in sistemi anidri. Questa materia prima permette di abbassare significativamente la quantità di filtri utilizzati in formula.
Percentuale di utilizzo consigliata: dall’1 al 5%.

Polymethyl Methacrylate (and) Butyl Methoxydibenzoylmethane (and) Ethylhexyl Triazone
Microsfere di PMMA (5 um), al cui interno sono contenuti due filtri liposolubili. Questo sistema consente di migliorare e preservare la fotostabilità dei filtri, coniugando un efficiente sistema di protezione a un texturizzante di largo impiego. Il suo utilizzo è suggerito in particolare per le formulazioni a base acquosa ed è necessario incorporare la polvere a una temperatura inferiorie a 30°C per evitare la possibile separazione dell’involucro dal suo contenuto. La percentuale di utilizzo massima deve tenere conto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

Polyquaternium-59 (and) Butylene Glycol
Questo poliestere poliquaternizzato è in grado di interagire con le radiazioni UV-B (280-320 nm) preservando e proteggendo la struttura della fibra capillare. La radiazione UV-B è infatti responsabile della degradazione della cistina contenuta nel capello e la riduzione di questo amminoacido ha un importante impatto sulla resistenza meccanica delle fibre che lo compongono. Alcuni test hanno dimostrato che un’esposizione eccessiva alla luce del sole porta nel tempo a un aumento della porosità e dell’effetto crespo. L’inserimento in formula di questa materia prima permette di preservare l’integrità del capello, rendendolo più pettinabile. Il prodotto si presenta in forma liquida ed è facilmente incorporabile nella fase acquosa, in dose consigliata dal 2 al 4%.

Polyamide-2
Il polimero, che si presenta in forma liquida ed è solubile in acqua, è stato sviluppato per fornire una protezione UV ad ampio spettro nei prodotti per la cura dei capelli. La sua struttura contiene un cromoforo interno in grado di assorbire i raggi UV responsabili di danni a vario livello sulla fibra capillare. Gli studi condotti hanno infatti dimostrato che l’esposizione ai raggi UV-A è responsabile della degradazione del colore nei capelli trattati, mentre i raggi UV-B possono causare uno sbiancamento del colore naturale. L’ingrediente, se usato da solo, non può essere oggetto di rivendicazioni SPF, ma deve essere necessariamente abbinato ai classici filtri UVA e UVB.
Adatto sia per formulazioni leave on sia rinse off, la sua percentuale di utilizzo consigliata va dall’1 all’1,4% e risulta stabile in un ampio intervallo di pH (da 3,3 a 12).

 

Approfondimento pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020

Igienizzante alcolico per le mani o acqua e sapone

Irene Martinez Pérez • European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences, Novara – irenemartinezpe@gmail.com
Lorella Giovannelli • Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale, Novara – lorella.giovannelli@uniupo.it


Qual è l’opzione migliore per prevenire il contagio da Coronavirus?

I prodotti a base di alcol hanno azione disinfettante, mentre i saponi sono utili per la detersione delle mani. La questione è: “Quale delle due tipologie è più indicata per contrastare la diffusione del Coronavirus”?
A seguito della diffusione della malattia da Coronavirus (COVID-19), in tutto il mondo sono state intraprese molte azioni per prevenire e ridurre la trasmissione del virus: tra queste ha assunto un ruolo fondamentale la maggiore attenzione alle pratiche igieniche quotidiane. I centri per la prevenzione e il controllo delle malattie raccomandano di “lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o di utilizzare soluzioni, gel o salviettine a base di alcol” (1).
È dunque indispensabile avere chiara la differenza tra detergente e disinfettante per le mani e sapere quale risulta essere più idoneo nelle diverse circostanze.
A febbraio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha assegnato alla malattia respiratoria causata dal virus SARS-CoV-2, facente parte della famiglia dei Coronavirus, il nome di COVID-19 (Coronavirus disease). Si tratta di virus respiratori umani costituiti da materiale genetico (RNA lineare a filamento singolo) racchiuso da un involucro lipidico, sulla cui superficie sono presenti delle proiezioni, ovvero glicoproteine S (spike) che formano una “corona” (2). Questi virus sono considerati la causa primaria del comune raffreddore (insieme ai Rinovirus), ma sono responsabili anche di sindromi respiratorie severe come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Non esistono attualmente trattamenti specifici per le infezioni causate da questi virus, né sono disponibili dei vaccini. Sono in corso studi clinici che prendono in considerazione alcuni farmaci antivirali già in commercio (favipiravir, lopinavir/ritonavir), farmaci sperimentali (remdesivir) e altri farmaci per il trattamento della malaria (clorochina) e dell’artrite reumatoide (tocilizumab, idrossiclorochina) (3). Anche se la maggior parte delle persone affette da Coronavirus comuni guarisce spontaneamente, l’assenza di terapie specifiche per debellare il SARS-CoV-2 conferisce alla prevenzione del contagio un ruolo fondamentale (4).
I Coronavirus si trasmettono facilmente da una persona infetta a un’altra e sono più contagiosi quando il paziente è sintomatico; tuttavia la trasmissione uomo-uomo può verificarsi anche durante il periodo di incubazione asintomatica, compreso tra 2 e 14 giorni (5).
L’infezione si trasmette per via aerea: le goccioline di saliva emesse da una persona infetta quando parla, tossisce o starnutisce sono in grado di contaminare le persone e le superfici sulle quali si depositano. Le goccioline più piccole potrebbero rimanere sospese in aria a lungo: diversi studi dimostrano che il virus rimane vitale e infettivo negli aerosol per più ore e su superfici fino ad alcuni giorni (6). Il virus può essere anche veicolato nell’organismo attraverso il contatto di bocca, naso e occhi con le mani sporche, potenzialmente contaminate. La capacità del virus di vivere così a lungo non fa che sottolineare l’importanza dell’igiene delle mani e della pulizia delle superfici (7).
L’igiene delle mani può essere effettuata fondamentalmente in due modi: mediante detergenza con acqua e sapone o frizionandole con una formulazione a base alcolica (8).
Il lavaggio con acqua e sapone è generalmente considerato il metodo principale per la rimozione dello sporco e dei microrganismi dalle mani. I saponi, in quanto prodotti cosmetici, non possono svolgere un’azione antibatterica. Tuttavia, le loro proprietà detergenti, unite all’accurato frizionamento delle mani e al risciacquo finale con acqua corrente, fanno sì che i saponi siano in grado di abbattere la carica microbica che aderisce allo strato superficiale della pelle. Il tempo totale consigliato per il corretto lavaggio delle mani è di almeno 20 secondi, di cui 10-15 secondi devono essere spesi nell’atto di frizionare meticolosamente ogni parte delle mani (8). Si ritiene, infatti, che questo sia il tempo necessario per il raggiungimento, da parte delle molecole di tensioattivo che compongono il sapone, di tutte le piccole rugosità della pelle in cui potrebbero annidarsi batteri e virus. Inoltre, è indispensabile che il sapone abbia il tempo di esplicare la propria azione detergente (9).
Recentemente l’OMS, al fine di prevenire le infezioni, ha raccomandato di dedicare alla detersione delle mani con acqua e sapone non meno di 40-60 secondi (10).
Le molecole di tensioattivo sono anfifiliche: presentano cioè una porzione idrofila (affine all’acqua) e una lipofila (affine alle sostanze lipidiche), mostrando quindi contemporaneamente proprietà polari e apolari. È questa doppia natura chimica che rende il sapone così efficace (8): i tensioattivi, quando vengono dispersi in acqua in concentrazione superiore a quella micellare critica (CMC), si organizzano in strutture supramolecolari chiamate micelle. Le particelle di sporco, che in genere hanno caratteristiche apolari, rimarranno intrappolate all’interno delle micelle, interagendo con la parte lipofila delle molecole di tensioattivo. Al contrario, le porzioni polari del tensioattivo saranno esposte all’acqua esterna, permettendo la rimozione mediante risciacquo delle strutture formatesi (11).
I virus “avvolti”, come il SARS-CoV-2, presentano un pericapside (involucro) lipidico, la cui struttura è tenuta insieme da interazioni idrofobiche e legami idrogeno, gli stessi che governano la fase di auto-assemblaggio dei virus (12,13). Durante il lavaggio delle mani, il tensioattivo che deriva dal processo di saponificazione è in grado di interagire con l’involucro del virus, danneggiandolo. Le porzioni lipofile delle molecole di tensioattivo, infatti, circondano l’agente patogeno instaurando delle interazioni con i lipidi esterni della capsula del virus: ne conseguono l’alterazione e la destabilizzazione del patogeno. Le micelle che si formano intorno ai frammenti virali vengono infine lavate via nella fase di risciacquo, essenziale per l’allontanamento dello sporco e dei patogeni ad esso adesi. Se è risaputo che non sempre il sapone è in grado di distruggere ogni tipo di virus, è tuttavia altrettanto noto che l’operazione di igienizzazione permette la rimozione meccanica dalla superficie delle mani dei microrganismi, così come dei residui di sporco (11).
Analogamente ai saponi, anche le molecole di alcol presentano una porzione polare e una non polare: quindi l’etanolo (alcol etilico), il 2-propanolo e altri alcoli sono anch’essi in grado di dissolvere le membrane lipidiche virali come quello del SARS-CoV-2.
I disinfettanti per le mani contengono elevate percentuali di alcol: nel caso dell’etanolo se ne raccomanda l’impiego in concentrazioni non inferiori al 60% Vol (12). Sono disponibili tre diverse tipologie di preparazioni a base alcolica: le liquide (soluzioni), le semisolide (gel) e le salviette umidificate (meno sostenibili dal punto di vista economico e ambientale). Le soluzioni contengono, oltre ad alcol e acqua, anche sostanze umettanti quali il glicerolo, il propilenglicole e il sorbitolo, che sono in grado di minimizzare la disidratazione della cute dopo il contatto delle mani con preparazioni acquose ad alto contenuto alcolico. I gel idroalcolici per l’igiene delle mani contengono anche sostanze viscosizzanti, responsabili della maggiore consistenza delle preparazioni: eccipienti ad alto peso molecolare come le cellulose modificate oppure i polimeri acrilici che prolungano il tempo di asciugatura e quindi il tempo di contatto della preparazione con la pelle, incrementando in tal modo l’attività biocida dell’alcol.
Tuttavia, la disinfezione non è sempre preferibile alla detersione (12). Infatti, anche se i disinfettanti per le mani hanno un’attività biocida che il sapone non presenta, non sono altrettanto efficienti nella rimozione di grasso, olio o altra sporcizia. Questo spiega perché, quando sono visibilmente sporche, lavare le mani con acqua e sapone è più efficace che usare disinfettanti a base di alcol (11), oltre al fatto che non tutti i virus presentano l’involucro lipidico e comunque, a seconda della tipologia, possiedono strutture esterne diverse. Per esempio, le spore di Clostridium difficile, avvolte da un rivestimento cheratinico resistente, sono generalmente meno sensibili agli alcol e a tal proposito si ricorda che in questi casi i disinfettanti per le mani non possono rimuovere i microbi dalla pelle.
Ricoprire la superficie delle mani con una formulazione contenente alcol e strofinarle insieme fino ad asciugarle resta la procedura di disinfezione preferita negli ambienti sanitari. Rispetto all’igienizzazione mediante sapone e acqua, infatti, l’impiego di soluzioni e gel a base di alcol risulta essere più veloce e pratico: tali prodotti sono più facilmente fruibili poiché non necessitano di risciacquo (8). Tuttavia, adoperati da soli, i disinfettanti non sembrano avere lo stesso effetto di un convenzionale lavaggio delle mani con sapone (9). La loro applicazione dopo la detersione con acqua e sapone potrebbe fornire un’efficacia maggiore rispetto ai prodotti disinfettanti e ai detergenti utilizzati singolarmente, di cui non si scenderà nel dettaglio dei contesti normativi specifici che disciplinano i diversi prodotti.
Nelle condizioni particolari di sanitari e parasanitari, soprattutto in un periodo così difficile come questo, la detersione e la successiva igienizzazione/disinfezione delle mani sono atti fondamentali, sia prima sia dopo aver indossato i guanti quale essenziale dispositivo di protezione individuale e presidio per la riduzione del rischio di contagio.
I disinfettanti per le mani a base di alcol rappresentano, quindi, il presidio igienizzante migliore soltanto quando sapone e acqua non sono a portata di mano.
In questo periodo di emergenza mondiale, l’igiene delle mani, associata a un prudente distanziamento sociale e all’impiego di dispositivi di protezione individuale, rappresenta una procedura indispensabile per limitare la diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2. Il corretto utilizzo dei prodotti cosmetici detergenti e dei disinfettanti a base alcolica può quindi risultare vincente nella riduzione dell’incidenza della malattia COVID-19.

Bibliografia
1. The European Commission (2020) Guidance on the applicable legislation for leave-on hand cleaners and hand disinfectants (gel, solution, etc.).
2. Corum J, Zimmer C (2020) How Coronavirus Hijacks Your Cells. The New York Times March 13, www.nytimes.com/interactive/2020/03/11/science/how-Coronavirus-hijacks-your-cells.html
3. AIFA. Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19 (2020).
4. Rezza G, Bella A, Riccardo F et al (2020) Coronavirus – Trasmissione, prevenzione e trattamento. Dipartimento Malattie infettive. Epicentro: L’epidemiologia per la sanità pubblica, Istituto Superiore di Sanità.
5. Lauer SA, Grantz KH, Qifang Bi et al (2020) The incubation period of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Ann Intern Med doi:10.7326/M20-0504
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2020) Social distancing, quarantine, and isolation keep your distance to slow the spread.
7. Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH et al (2020) Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 382(16) doi:10.1056/NEJMc2004973
8. Longtin Y, Sax H, Allegranzi B et al (2011) Hand Hygiene. N Engl J Med 364:e24
9. Thordarson P (2020) The science of soap – here’s how it kills the Coronavirus. The Guardian, March 12
10. OMS. Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani (2020).
11. Ferris J (2020) Why Soap Works.
The New York Times, March 13, www.nytimes.com/2020/03/13/health/soap-coronavirus-handwashing-germs.html
12. Howes L (2020) What is hand sanitizer, and does it keep your hands germ-free? Chemical & Engineering News 98(12), cen.acs.org/business/consumer-products/hand-sanitizer-does-keep-hands/98/i12
13. Perlmutter JD and Hagan MF (2015) Mechanisms of virus assembly. Annu Rev Phys Chem 66:217-239

Articolo pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020

 

Botanicals per contrastare la depressione

I principi attivi presenti negli integratori di origine botanica appartengono a una classe molto vasta, comprendendo prodotti diversissimi tra loro sia per origine sia per struttura chimica e attività biologica. Per questo, nella scelta dell’integratore, la qualità diventa un criterio dirimente per medici, farmacisti e consumatori, ed è un requisito imprescindibile dell’informazione e della trasparenza.

Varie sono le iniziative, promosse dalle associazioni di categoria, società scientifiche e aziende, che sottolineano la necessità di fare chiarezza su questi temi e propongono documenti di consenso, quali ad esempio il Consensus Paper Integratori di origine botanica: approccio multidisciplinare alla qualità, di cui abbiamo parlato sul numero 1 della nostra rivista (1).

In questa rubrica, anziché presentare nuovi ingredienti di origine botanica disponibili nella letteratura scientifica (sarebbe stata difficile una selezione, visto che in PubMed abbiamo trovato più di 300 voci solo negli ultimi 5 anni!), vi proponiamo delle nuove strategie di ricerca che possono offrire originali sviluppi futuri. Abbiamo selezionato, come esempio, l’applicazione di principi botanici per contrastare la depressione.

 

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Botanicals: a che punto siamo?

Il Regolamento claim (1) è stato adottato nel 2006 per garantire informazioni veritiere ai consumatori e per facilitare la libera circolazione nella Comunità europea degli alimenti, inclusi gli integratori alimentari che rivendicano indicazioni nutrizionali e salutistiche (claim).

Il Regolamento stabilisce che i claim rivendicati per gli alimenti, compresi i prodotti a base vegetale (botanicals), debbano essere autorizzati solo dopo una valutazione scientifica approfondita da parte dell’Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA).

Nel 2009 nessun claim salutistico relativo ai botanicals ed esaminato da EFSA ha ricevuto una valutazione favorevole a causa dell’assenza di studi ritenuti idonei secondo il Regolamento e nel 2010 la procedura di valutazione è stata sospesa da parte della Commissione in attesa di proporre una soluzione al problema.

Sempre in relazione ai botanicals, nel 2012 la Commissione ha pubblicato un elenco di 2078 claim salutistici in attesa di valutazione, che comunque potevano essere utilizzati sul mercato dell’UE in attesa di una decisione definitiva e sotto la responsabilità degli operatori; comunque l’utilizzo era ed è ancora soggetto ai principi e alle condizioni generali del Regolamento, e alle relative disposizioni nazionali.

 

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Botanicals

Cari lettori, come ogni anno dedichiamo un numero della rivista ai Botanicals.

Ce ne vorrebbero molti di più, in quanto si tratta di un argomento molto vasto che offre spunti di discussione praticamente inesauribili. È per questo che anche questa volta è stato difficile fare una scelta.

Abbiamo selezionato solo pochi esempi per i diversi aspetti della ricerca: dallo sviluppo di nuovi principi attivi, come l’erucina contenuta nella rucola con potenziale attività antipertensiva, agli studi evidence-based sull’efficacia clinica e la sicurezza d’uso di Pelargonium sidoides EPs® 7630. Anche le presentazioni da parte delle aziende riguardano ingredienti botanici recentemente caratterizzati, tra gli altri uno derivato dall’alga Euglena gracilis, recentemente riconosciuta novel food, e un altro dalla microalga Chlorella. E poi abbiamo parlato degli aspetti regolatori e delle relative prospettive, ben riassunti nell’Opinione di Antonino Santoro.

Per dare ancora più importanza all’innovazione, troverete nella letteratura scientifica non tanto la recensione di nuovi prodotti, bensì l’esemplificazione di aspetti metodologici applicati alla ricerca sui botanicals. Infatti, con l’applicazione di tecniche di indagine a livello del genoma, la biologia dei sistemi e la network pharmacology sarà possibile identificare nuovi obiettivi e meccanismi d’azione per sviluppare ingredienti di “nuova generazione”.

Ci piacerebbe parlare ancora di tante altre cose, ma lo spazio a disposizione non ce lo consente. Vi lascio solo con un’ultima notizia a proposito di innovazione tecnologica: un’azienda britannica commercializza integratori nutrizionali personalizzati utilizzando la stampa 3D per ottenere forme masticabili (tipo chewing gum) composte da 7 strati differenti, ciascuna contenente un ingrediente “personalizzato” in modo da comporre un mix di attivi a seconda della richiesta del consumatore. Nel loro catalogo propongono 28 possibili ingredienti, tra cui probiotici, vitamine, minerali, oltre a botanicals quali Maca, Ginseng e Ashwagandha! Tanti i dubbi che andrebbero chiariti e approfonditi, ma per ora lasciamo solo una finestra aperta sui molteplici aspetti che l’innovazione propone anche in questo campo.

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SpheraCosmolife

Il nuovo software per la valutazione del rischio degli ingredienti cosmetici

Nell’ambito del progetto LIFE VERMEER (www.life-vermeer.eu), è stato ideato un nuovo software (SpheraCosmolife) per la valutazione in silico del rischio degli ingredienti cosmetici. Il software è stato realizzato per facilitare e armonizzare il processo di valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La grande innovazione di questo tool è rappresentata dal fatto che esso è in grado di valutare contemporaneamente sia il pericolo sia l’esposizione di una determinata sostanza impiegata nei prodotti cosmetici. L’attenzione è focalizzata sulla tossicità sistemica e viene calcolato il margine di sicurezza (MoS), considerando come punto di partenza il parametro tossicologico del No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) di ciascun ingrediente oggetto di valutazione. Inoltre, il software contiene una serie di modelli QSAR per valutare mutagenicità, genotossicità e sensibilizzazione cutanea. Infine, propone una valutazione basata sull’approccio della Threshold of Toxicological Concern (TTC) integrata a un algoritmo che consente di inglobare l’assorbimento cutaneo all’interno del concetto della TTC. In futuro altre proprietà tossicologiche saranno inserite arricchendo il software di ulteriori funzionalità e possibilità di impiego da parte della funzione R&S aziendale.
Il software può occuparsi dell’elaborazione di più ingredienti contemporaneamente e fare predizioni per gli endpoint per i quali non vi fossero i valori sperimentali. Il software verifica, inoltre, se l’ingrediente sia presente negli allegati del Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, grazie alla presenza di un database implementato all’interno del software stesso.
L’impiego del tool SpheraCosmolife, la cui architettura ricalca i bisogni e le esigenze dell’utilizzatore finale, consentirà alle imprese cosmetiche di risparmiare tempo e denaro nel corso della propria attività di R&S, accorciando ad esempio i tempi della valutazione tossicologica e le risorse professionali da dedicare alla redazione del Product Information File (PIF).
Il software è stato presentato il 22 maggio 2020 tramite un webinar completamente dedicato, organizzato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRFMN) insieme a SC Sviluppo Chimica e Angel Consulting, e con la collaborazione di Cosmetica Italia e Aispec, Gruppo MAPIC di Federchimica.
Il webinar ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, per la gran parte imprese afferenti al comparto cosmetico.
Per il webinar sono stati previsti tre interventi:
1. introduzione generale sul progetto VERMEER e in particolare sul software SpheraCosmolife quale piattaforma in silico tool dedicata specificatamente alla valutazione tossicologica in ambito cosmetico (Dr. Emilio Benfenati, coordinatore per IRFMN del progetto VERMEER);
2. illustrazione, mediante una “demo live”, delle istruzioni preliminari per l’installazione e il primo utilizzo del software, con un focus sulle principali funzioni a disposizione degli utenti, offrendo un esempio applicativo (Dr. Gianluca Selvestrel, IRFMN);
3. l’impatto sul processo di valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico, anche attraverso la proposta di discussione di alcuni “casi pratici” per l’uso del tool nella prassi quotidiana di un’impresa cosmetica (Dr. Matteo Zanotti Russo e Dott.ssa Federica Robino, Angel Consulting).

Al termine è stato inoltre dedicato un ampio spazio alla discussione e alle Q&A a beneficio dei partecipanti interessati.
Emilio Benfenati ha sottolineato un aspetto estremamente importante: ha invitato le imprese cosmetiche a scaricare il software e ad utilizzarlo affinché gli utenti possano mettere in luce agli sviluppatori eventuali elementi che ritengono essere salienti e che potrebbe essere opportuno implementare nelle successive versioni del software; in questo modo il percorso sarà effettivamente corale.
Il tool è scaricabile gratuitamente dal sito web www.vegahub.eu.
Allo stesso sito web sono inoltre disponibili un’utile User Guide per trovare ulteriori informazioni e screenshot esplicativi per l’uso del tool.


Articolo Pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020

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I prodotti lavamani

Gabriella Ferraris • Avvocato in Milano – avv.gabriella.ferraris@gmail.com


Da quando è stata dichiarata la pandemia, la prima misura fortemente raccomandata per limitare la diffusione del virus è stata quella di curare in modo particolare l’igiene delle mani, lavandosele bene e di frequente o, quando non è possibile ricorrere all’acqua e sapone, usando dei prodotti in grado di pulire a fondo la cute, eliminando ogni corpo estraneo o organismo su di essa presente. Attualmente sul mercato i prodotti in grado di pulire a fondo la cute assicurando l’igiene sono sia prodotti disinfettanti, che soddisfano la definizione di biocida o di presidio medico chirurgico, sia prodotti detergenti, che soddisfano i requisiti della definizione di cosmetico. In entrambi i casi, i prodotti rispondono all’esigenza di eliminare corpi estranei e organismi presenti sull’epidermide, ma mentre dei biocidi (e dei presidi medico chirurgici) si vanta apertamente la proprietà disinfettante, sanificante, citando anche chiaramente l’azione battericida e virucida, dei prodotti qualificati come cosmetici si dice unicamente che detergono a fondo la cute igienizzandola. Si fa fatica a capire perché per prodotti che nella sostanza sono analoghi e che rispondono alla stessa esigenza si debba cavillare sull’appartenenza a una o all’altra categoria. È però un fatto che i disinfettanti (biocidi) sono una cosa e i detergenti (cosmetici) un’altra, e soprattutto che gli adempimenti richiesti agli operatori del settore che devono mettere questi prodotti sul mercato sono molto diversi.
Il recente decreto rilancio all’art.124, dedicato alla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, cita tra i prodotti che possono godere dell’esenzione dell’imposta i detergenti disinfettanti per le mani.
Prescindendo dalle misure che l’articolo citato prevede, ci interessa qui considerare come la formulazione utilizzata dal legislatore per riferirsi ai lavamani è una chiara dimostrazione della confusione esistente sulla qualificazione di questi prodotti. Parlare di detergenti disinfettanti come fa la disposizione del decreto non è corretto, perché di un lavamani si può dire o che disinfetta, come può fare un biocida o un presidio medico chirurgico, o che deterge, come può fare un cosmetico; il detergente disinfettante è un ibrido che lascia perplessi. Le organizzazioni di settore che seguono gli operatori del settore cosmetico e quelli dei disinfettanti si sono infatti mobilitate per chiedere lumi sulla strana definizione utilizzata, e per fare in modo che nella legge di conversione del decreto la situazione venga chiarita. Resta però il fatto che la situazione è confusa, e che come si è confuso il legislatore lo stesso capita ai consumatori e addirittura ai produttori. Proviamo a chiarire.
Il regolamento comunitario che disciplina i biocidi è molto complesso ma si può sintetizzare nel modo seguente: un biocida è costituito da una sostanza o da una miscela i cui principi attivi sono in grado “di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”. Perché un prodotto possa essere autorizzato come biocida, i principi attivi che contiene devono essere stati approvati dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)1.
L’immissione sul mercato di un prodotto che può definirsi biocida (e che contiene principi attivi approvati) deve essere autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri previo esperimento di una complessa e non breve procedura. Il prodotto autorizzato come biocida, in etichettatura deve dare evidenza della sua qualificazione e può vantare le proprietà caratteristiche dei propri principi attivi e quindi, restando nell’ambito dei prodotti biocidi destinati all’igiene umana, la proprietà disinfettante, sanificante, battericida e virucida.
Il regolamento sui prodotti cosmetici prevede, invece, che il cosmetico non contenga sostanze espressamente vietate e che rispetti le indicazioni specifiche per sostanze limitate o condizionate; che sia destinato a essere applicato all’esterno del corpo umano allo scopo di pulire, profumare, modificare l’aspetto o di proteggere o conservare in buono stato l’epidermide; l’immissione in commercio deve essere preceduta da una notifica alla Commissione europea, nella quale deve essere indicata la persona responsabile del cosmetico, le caratteristiche del prodotto e i mercati comunitari ai quali è destinato. La persona responsabile del cosmetico dovrà poi tenere a disposizione delle autorità competenti un fascicolo con tutte le informazioni che lo riguardano, al fine di consentire eventuali controlli da parte delle autorità sanitarie.
Poiché attualmente i lavamani sono richiesti per eliminare il virus con il quale si sia inavvertitamente venuti a contatto e limitare i contagi, è chiaro che se un prodotto contiene uno o più principi attivi adeguati alla disinfezione dell’epidermide approvati da ECHA, la sua collocazione ideale non può non essere tra i biocidi e dunque la procedura da seguire per la sua immissione sul mercato deve essere quella prevista dal regolamento sui biocidi. C’è però un problema: ECHA non ha ancora completato l’approvazione di tutte le sostanze aventi effetti virucidi e tra queste in particolare dell’alcol etilico, conosciuto e molto usato per queste sue proprietà. Inoltre, la procedura prevista dal regolamento sui biocidi per l’autorizzazione alla commercializzazione è lunga e complessa, e ora che è urgente disporre di molti prodotti di questo tipo non consente un tempestivo ingresso dei prodotti sul mercato.
Quando è stata dichiarata la pandemia sul mercato, a livello europeo si è registrata un’elevata richiesta di lavamani e la stessa ECHA, insieme alle istituzioni comunitarie, ha invitato gli stati a sveltire le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni come biocidi dei lavamani che avevano le caratteristiche per rientrare in questa categoria, rendendo applicabile un procedimento semplificato previsto dallo stesso regolamento biocidi (procedimento previsto dall’art.55). Nello stesso tempo si invitava a prevedere dei percorsi rapidi di approvazione anche per quei prodotti che, pur non potendo rientrare tra i biocidi, potevano comunque servire utilmente alle attuali esigenze di limitare la circolazione del virus. Il Ministero della Salute italiano ha accolto tali indicazioni e per i prodotti che non possono rientrare tra i biocidi ha stabilito che possono essere commercializzati come presidi medico chirurgici, categoria di prodotti prevista in Italia precedentemente all’approvazione del regolamento biocidi, nei quali venivano già fatti rientrare tutti i disinfettanti in vigore nel periodo transitorio fino al completo implementamento del regolamento biocidi. L’immissione dei presidi medico chirurgici sul mercato è subordinata a un’autorizzazione rilasciata con decreto dal Ministero della Salute, sentito l’Istituto Superiore della Sanità previo l’esame della documentazione scientifica inviata dall’operatore. I lavamani (disinfettanti) che vengono fatti rientrare tra i presidi medico chirurgici e autorizzati come tali possono vantare dunque, come i biocidi, l’azione disinfettante, battericida e/o virucida. Anche per ottenere il decreto autorizzativo come PMC, benché in considerazione dei problemi attuali il Ministero della Salute abbia cercato di rendere celere l’iter di approvazione, i tempi però non sono brevi. Un’altra possibile qualificazione per i lavamani è quella dei cosmetici. Infatti, poiché l’alcol etilico, che è il principale ingrediente dei composti lavamani, non è tra le sostanze vietate, limitate o soggette a condizioni per i cosmetici, esiste la possibilità di collocare i lavamani anche in questa categoria di prodotti. Far rientrare un lavamani in questa categoria ha dei vantaggi e degli svantaggi: come vantaggio c’è la possibilità di seguire un procedimento più facile e rapido per l’immissione in commercio; come svantaggio c’è l’impossibilità di esplicitare le proprietà e gli effetti di tale prodotto. Molto interessante per capire le differenze tra le diverse categorie di prodotti in cui si possono far rientrare i lavamani è la pubblicazione del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi.
A seguito dell’elevata richiesta di lavamani, molti imprenditori dotati di strutture adeguate hanno preso in considerazione la possibilità di metterli in produzione sia per ragioni altruistiche sia per ragioni di profitto. I problemi che gli operatori che si sono cimentati hanno incontrato sono però tanti. Una delle prime difficoltà è stata ed è quella di reperire le materie prime necessarie. Infatti, i lavamani idonei alle attuali esigenze sono prevalentemente prodotti a base alcolica e trovare l’alcol adatto in questi ultimi tempi è diventato difficile. Anche ammesso di riuscire a superare questo scoglio, esiste il non indifferente problema di districarsi nelle norme che in Italia riguardano l’uso di questa sostanza. Esiste infatti il Testo unico del 26/10/1995 n.504 (disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali) che assoggetta gli operatori che utilizzano alcol etilico a un’accisa (art.32) e il DM 524 del 1996 che prevede un’esenzione d’imposta per l’uso di alcol denaturato destinato ai prodotti per il consumo umano non alimentare che stabilisce specifici denaturanti a seconda del tipo di prodotto che si vuole fabbricare (per i cosmetici sono previsti 5 tipi di denaturanti per quattro tipologie di prodotti cosmetici). Il decreto, inoltre, prevede anche che gli operatori che utilizzano alcol etilico denaturato, o anche semilavorati contenenti alcol etilico, ottengano una speciale licenza dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
È stata necessaria una circolare dell’Agenzia delle dogane del 19.3.2020 per aiutare i produttori in questo frangente. Proprio per facilitare il reperimento di alcol utilizzabile per la produzione di lavamani e detergenti, e per rendere possibile anche a operatori che si approcciavano per la prima volta ai prodotti a base alcolica la produzione di questi prodotti, la circolare del 19.3.2020 dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha infatti consentito per il periodo emergenziale di utilizzare per la denaturalizzazione dell’alcol anche sostanze diverse da quelle annunciate dal decreto 524/1996 e previsto una licenza speciale per l’utilizzatore occasionale di alcol. Anche quest’ultimo deve munirsi di una licenza per utilizzare alcol, ma è previsto un procedimento più spedito e adempimenti meno onerosi.
Insomma, nulla è facile per chi ha voluto prendere l’iniziativa di mettere sul mercato un prodotto lavamani, anche se le istituzioni hanno cercato di facilitare gli operatori per aumentare l’offerta di questi prodotti sul mercato.

1Nello specifico, il Regolamento (UE) 528/2012 prevede che affinché un biocida possa essere autorizzato, i relativi principi attivi devono essere iscritti nell’elenco dei principi attivi per i cui prodotti è prevista un’autorizzazione semplificata (Allegato I del Regolamento) oppure essere approvati per la tipologia di prodotto pertinente. L’approvazione di un principio attivo avviene mediante regolamento di esecuzione della Commissione europea su parere dell’ECHA; in caso di parere negativo da parte dell’ECHA, la Commissione adotta una decisione di non approvazione del principio attivo. L’iter di valutazione di un principio attivo ai fini della sua approvazione coinvolge i singoli Stati membri; in particolare, quando viene presentata all’ECHA l’istanza di approvazione di un principio attivo, il richiedente individua l’autorità competente dello Stato membro che propone per la valutazione e conferma per iscritto che l’autorità di valutazione competente accetta di effettuare la valutazione. L’autorità effettua preliminarmente una valutazione di completezza della domanda di approvazione che si conclude, in caso positivo, con la convalida della domanda. Successivamente essa provvede alla valutazione del principio attivo trasmettendo le proprie conclusioni all’ECHA.

 

Articolo Pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020

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