L’attitudine eco della cosmetica

Giuseppina ViscardiCreative Cosmetic Consultant – giuseppinaviscardi@tiscali.it
Valentina StradaChemist research – valentinairene.strada@gmail.com


Da diversi anni il trend del naturale domina le richieste dei consumatori e nel tempo la necessità di rispettare determinati standard di qualità si è fatta via via più forte. Una prassi ormai consueta nello sviluppo di cosmetici green è il ricorso a materie prime elencate da enti certificatori che, come nel caso di COSMOS, definiscono e valutano in modo rigoroso diversi aspetti della filiera di produzione. Tuttavia, “naturalità” non è sempre sinonimo di performance, di seguito quindi troverete alcune proposte di prodotti “COSMOS approved” che coniugano la filosofia green a elevate prestazioni cosmetiche.

Hydrolyzed Corn Starch
Questo polimero, derivato dal mais, si presenta come una polvere disperdibile in acqua (sia a freddo sia a caldo) e conferisce un’elevata resistenza all’umidità e all’effetto crespo. Ideale sia per i prodotti di styling sia come film former nei prodotti di makeup, la sua capacità di fissaggio si mantiene fino a 8 ore. La percentuale di utilizzo consigliata va da 1 a 5% ed è compatibile con una vasta gamma di agenti gelificanti.

Mica (and) Tin Oxide (and) Titanium Dioxide (and) Caesalpinia Sappan Bark Extract
Perla dal colore rosa che offre un’alternativa naturale e vegana alle perle contenenti il carminio. La colorazione rosata viene conferita dall’estratto della corteccia di Caesalpinia sappan L., un albero appartenete alla famiglia delle Fabaceae originario del Sud Est asiatico. Per questa serie di perle sono disponibili anche i colori nero, giallo e blu.
Il prodotto è stabile alla luce ed è disponibile in 2 diverse granulometrie: 5-27 µm e 8-50 µm.
Il range di utilizzo è strettamente legato all’effetto finale (visivo e di coprenza) che si intende ottenere.

Lysolecithin (and) Sclerotium Gum (and) Xantham Gum (and) Pullulan
Combinazione brevettata di ingredienti di origine naturale derivati da processi ecosostenibili. Questa polvere permette di gelificare la fase acquosa ottenendo dei gel dal tocco molto fresco e leggero, con un finish silicon-like. La presenza di Lysolecithin permette, inoltre, l’incorporazione di piccole quantità di olio senza l’aggiunta di ulteriori emulsionanti. La materia prima è stabile in un ampio range di pH (3-10) e supporta fino al 2% di elettroliti. La percentuale di utilizzo consigliata arriva al 2%.

Vegetable Oil (and) Oryza Sativa (Rice) Bran Oil (and) Oryza Sativa (Rice) Bran Wax (and) Rhus Succedanea Fruit Wax (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax
Questo blend di cere naturali, palm oil free, permette di ottenere prodotti dal tocco setoso e dall’elevato pay-off.
Ideale per formulazioni anidre ed emulsioni, la cera si caratterizza per un punto di fusione compreso tra i 65 e i 75°C e una colorazione che va dal giallo al marrone chiaro. Utilizzata in combinazione con altri agenti strutturanti, permette di modulare la durezza e la rigidità dei prodotti in stick.
La percentuale di utilizzo è dipendente dal grado di struttura che si vuole dare al prodotto finito e naturalmente dalla sua tipologia.

C15-19 Alkane
Alcano biodegradabile e di elevata purezza. Questo prodotto offre una valida alternativa ai siliconi volatili e consente di ottenere texture evanescenti e dal tocco polveroso.
Il suo utilizzo coniuga elevate performance sensoriali, tipiche dei siliconi, all’utilizzo di prodotti green ed ecosostenibili. L’elevata scorrevolezza permette inoltre di ottenere un finish confortevole mantenendo una sensazione di nutrimento e idratazione maggiore rispetto alla controparte sintetica.
La percentuale d’uso è estremamente variabile in base al tocco finale che si vuole ottenere ed è dipendente anche dalla tipologia di materie prime che vengono abbinate.

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4 chiacchiere con… Euro Cosmetic

Intervista a Daniela Maffoni e Cinzia Benigni

I dati relativi a indagini di mercato del comparto cosmetico effettuate durante i primi mesi dell’anno in piena emergenza COVID-19 hanno evidenziato gli effetti inevitabili del blocco di molte attività, a seguito delle misure attuate per contrastare il contagio, oppure di chiusure volontarie, insieme a una frenata dei consumi in generale e il conseguente adeguamento delle attività produttive. A livello mondiale si stima nell’anno un calo della domanda di cosmetici superiore al 25%. Sono stati segnalati importanti casi di riconversione produttiva. Sarà necessario fronteggiare le modificate abitudini di consumo con inevitabili effetti sulle tipologie di distribuzione. Questi sono solo alcuni degli effetti che sono stati riportati nello scenario illustrato in un’indagine flash condotta da Cosmetica Italia riferita al periodo marzo-aprile 2020.
Abbiamo incontrato Daniela Maffoni e Cinzia Benigni, rispettivamente Amministratore delegato e Direttore tecnico di Euro Cosmetic, per rivolgere loro alcune domande relative al comparto cosmetico nelle varie fasi dell’emergenza.


D. Questa emergenza ha avuto un impatto particolarmente significativo sul territorio del bresciano e sul vostro settore di riferimento. Quali necessità avete dovuto fronteggiare nell’immediato?
R Daniela Maffoni (DM). Dalle nostre pianificazioni di sviluppo del business e di crescita aziendale, per il 2020 avevamo già previsto un lavoro intenso e ricco di avvenimenti. Il fenomeno della pandemia si è inserito in questo contesto già animato e far fronte in modo rapido al cambiamento non è stato semplice.
In particolare, la nostra azienda, che si occupa di prodotti cosmetici per l’igiene della persona, ha dovuto affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti. Uno dei nostri prodotti è diventato fondamentale per la comunità: mi riferisco al gel igienizzante mani. Da poche migliaia di pezzi all’anno a oltre 5 milioni di pezzi con 1000 tonnellate di bulk/formula da fabbricare in pochissimi mesi. Ma non solo, anche le quote di prodotti per la detergenza del corpo hanno stravolto le previsioni.

D. Per Euro Cosmetic quella del lockdown è stata una fase di accelerazione e di cambiamento, sia a livello di produzione sia a livello di organizzazione. Che ruolo ha avuto la digitalizzazione nella capacità di rispondere all’emergenza?
R (DM). Euro Cosmetic è nota per la sua flessibilità e capacità di essere reattiva di fronte alle richieste, spesso complesse, dei clienti; in questo frangente, uno strumento di efficienza e qualità è stato sicuramente rappresentato da un buon sistema informativo e gestionale sul quale ci appoggiamo.
A livello direzionale lo scopo è un risultato di analisi del business rapido che consente una rilevazione dei valori commerciali attraverso un monitoraggio costante degli andamenti delle vendite, la rotazione delle famiglie dei prodotti e la lavorazione dei budget. Per il reparto di pianificazione e produzione, l’obiettivo è conoscere il dato certo delle giacenze: un sistema di controllo e qualità che illustra la fotografia reale è fondamentale per consentire alla direzione di stabilimento di pianificare e intervenire prontamente sulle emergenze. In continua evoluzione, ci stiamo abilitando per la fabbricazione 4.0; questo è l’obiettivo per consolidare i clienti attraverso un servizio di domanda e risposta che tempo fa avrebbe richiesto diversi giorni.

D. Siete ricorsi al lavoro a distanza? Siete riusciti a organizzarlo in tempi record?
R (DM). In verità eravamo già pronti ad affrontare il lavoro a distanza. Per la tipologia di attività da noi svolta, appartenendo alla “categoria chimica”, durante la “fase 1” dell’emergenza non abbiamo mai chiuso l’azienda e alcune persone hanno potuto intraprendere questo processo di lavoro in modalità smart working. Tutto ciò che viene svolto con relazioni digitali, ad esempio marketing e acquisti, è stato gestito in periferico da casa.
La parte più complessa, che prevede la presenza in azienda del personale per motivi pratici e di processo di fabbricazione e confezionamento, è stata gestito in conformità alle norme imposte dai vari decreti. Le nostre procedure e l’attività di monitoraggio continuo attraverso il sistema gestionale hanno continuato a funzionare con l’alternanza di personale in sede.

D. Passiamo a parlare di filiera cosmetica e in particolare di materie prime cosmetiche: secondo voi l’emergenza COVID-19 come ha impattato e impatterà sulla filiera, soprattutto in riferimento alle materie prime cosmetiche?
R (DM). Indubbiamente l’emergenza COVID ha avuto un impatto molto forte sia nell’ambito della Ricerca & Sviluppo sia in quello della pianificazione della produzione. Le aziende cosmetiche hanno voluto, ma soprattutto dovuto, intraprendere una decisa manovra per rispondere all’impennata richiesta di prodotti per la pulizia e la detergenza, sia di saponi liquidi, bagno e docciaschiuma, shampoo, sia di prodotti più specifici come i gel igienizzanti a base alcolica usati per consentire l’igiene delle mani, anche in assenza di acqua.
Per le materie prime, in un brevissimo lasso di tempo si è manifestata una grande difficoltà di approvvigionamento di alcol, l’ingrediente principe di questa tipologia di gel igienizzanti, tant’è che è stato contingentato. Fortunatamente, le Autorità hanno adottato una serie di “concessioni” che, pur salvaguardando la sicurezza del prodotto, hanno aumentato le possibilità di approvvigionamento di alcol. Tuttavia, la disponibilità inadeguata di alcol rispetto alla domanda sussiste.
Un analogo problema di approvvigionamento è stato riscontrato per gli altri componenti tipici di questi prodotti, come gli addensanti, e persino per il packaging.

D. A vostro parere, nota la difficoltà di approvvigionamento, le formule potrebbero cambiare?
R Cinzia Benigni (CB). Questa prima ondata di gel igienizzanti è stata caratterizzata dal fatto che erano (e sono) prodotti piuttosto simili tra di loro, accomunati da un’elevata concentrazione di alcol al quale sono affidati l’attività igienizzante e la praticità nell’utilizzo del prodotto che non necessità di acqua e si asciuga rapidamente sulle mani. Con il passare del tempo le proposte potrebbero diversificarsi presentando degli ingredienti aggiuntivi caratterizzanti come oli dalle riconosciute proprietà antimicrobiche (ad esempio Tea tree oil), estratti vegetali dalle proprietà lenitive (ad esempio Aloe, Camomilla e Calendula) oppure con ingredienti legati alla protezione e all’idratazione della pelle (glicerina, pantenolo, ecc.).

D. Come si potrebbe valutare questo particolare momento in termini di… opportunità?
R (DM). Questo momento difficile e drammatico rappresenta per le aziende cosmetiche di detergenza un’indubbia opportunità da cogliere a livello di volumi prodotti, ma anche dal punto vista del know-how ha portato e continuerà a portare allo sviluppo di nuove formulazioni, e pertanto ad avere a disposizione un parco di proposte più ampio.

D. Restando in tema di ingredienti, spostiamo l’attenzione ai conservanti che negli anni sono sempre stati oggetto di dibattiti e polemiche: una recente indagine condotta in Europa da Mintel indica che quanto accaduto ha modificato i criteri di scelta anche per la categoria cosmetica e al primo posto c’è la sicurezza. Cosa ne pensate?
R (CB). Di questo argomento ne potremmo parlare per ore, in quanto lo affrontiamo quotidianamente, ma cerchiamo di condensare il pensiero in poche righe. Accanto a un regolamento europeo sempre in evoluzione sull’uso dei conservanti, che deriva da studi attenti e scrupolosi da parte del comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori, purtroppo si è introdotta in modo sempre più insidioso una “normativa”, chiamiamola così, di marketing che riesce comunque a imporre i suoi divieti e a diventare vincolante per le case cosmetiche che vogliono e devono giustamente vendere, e di conseguenza per i cosmetologi che sviluppano le formule. Purtroppo blogger, influencer, siti e giornali di varia estrazione decretano ciò che fa bene e ciò che fa male in modo svincolato dagli studi del Comitato, dalla letteratura scientifica e dalla scienza cosmetologica. Credo che ognuno di noi sia stato investito dalla fobia nei confronti dei parabeni. Questa situazione può creare parecchi problemi sia a livello di formulazione sia a livello di stabilità microbiologica, che deve essere sempre garantita, soprattutto in prodotti ricchi di estratti e sostanze naturali che possono costituire un substrato di crescita per i microrganismi. Bisogna tenere ben presente che il consumatore va salvaguardato sia dall’esposizione chimica sia dalla contaminazione microbica; non solo, riducendo il parco di conservanti disponibili si ottiene come risultato un’esposizione del consumatore a poche sostanze, ma in quantità maggiore e più frequentemente, aumentando il rischio di fenomeni di sensibilizzazione. Per cui ben venga un ripensamento a livello mediatico, perché per gli addetti ai lavori, dal Comitato ai produttori finali, la sicurezza del consumatore è al primo posto.

D. Riprendo un breve estratto della ricerca: “Il trend intravede un aumento di prodotti beauty senza acqua nelle formule, per ridurre a zero la contaminazione anche dovuta a errori di utilizzo da parte dei consumatori e gli sprechi ambientali”. Che ne pensate di questa affermazione? Anche voi avete monitorato una tendenza verso formule senz’acqua?
R (CB). Abbiamo ricevuto alcune richieste per lo sviluppo di prodotti di questo tipo. L’impressione allo stato attuale è che restino prodotti di nicchia, ma il mercato riesce sempre a sorprendere. Al nostro interno abbiamo messo a punto diversi prodotti in stick che sposano questo concetto. Crediamo che questa tipologia di cosmetico possa essere valida per certe applicazioni (ad esempio le maschere); tuttavia, laddove si intende ottenere un’azione di idratazione, ritengo che l’assenza di acqua limiti parecchio l’efficacia, riconducendola soltanto a un effetto di riduzione dell’evaporazione transepidermica dai nostri tessuti all’esterno, senza che ci sia l’apporto di acqua dall’esterno verso l’interno.

Pubblicato su Cosmetic Technology 4, 2020

Biossido di titanio (TiO2)

Arianna Brunoro • Biologa ed esperta in tossicologia regolatoria, Toxicon, Pavia – arianna.brunoro@toxicon.it


Classificazione ed etichettatura armonizzata del biossido di titanio (TiO2)

Il biossido di titanio (TiO2) è una sostanza utilizzata in un’ampia gamma di settori, come i cosmetici, i medicinali, gli alimenti, nella ceramica, negli imballaggi, nell’edilizia, nelle componenti automobilistiche e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, grazie alla sua capacità di dispersione e di assorbimento della luce ultravioletta, da oltre un secolo viene ampiamente utilizzato come colorante e il mercato globale dovrebbe superare il valore di 25 miliardi di euro nel 2025.
Considerato l’ampio utilizzo del biossido di titanio in relazione ad alcuni elementi di preoccupazione messi in evidenza dalla comunità scientifica, il TiO2 è stato oggetto di particolare attenzione in riferimento alla sua azione come cancerogeno. In particolare, nel 2016 la Francia ha presentato una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) per il TiO2 come cancerogeno 1B per inalazione (Carc. 1B H350i – Può provocare il cancro se inalato). Tuttavia, il comitato per la valutazione dei rischi (Risk Assessment Committee, RAC) non ha confermato la classificazione inizialmente proposta, in quanto sembrerebbe non essere supportata dai dati attualmente disponibili e in particolare relativi al meccanismo di tossicità con cui il TiO2 agisce a livello polmonare. È così che nel 2017 è stato adottato il parere del RAC al fine di stabilire una CLH per il TiO2: la sostanza è classificata come cancerogeno 2 per inalazione (Carc. 2 H351i – Sospettato di provocare il cancro se inalato) (1,2).
Considerando il parere adottato sulla proposta di CLH, il Regolamento CLP è stato modificato dalla Commissione con il Regolamento delegato (UE) n.2020/217 che costituisce il 14° adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP). Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021. Da ricordare che, prima di tale data, la sostanza potrà ancora essere classificata, etichettata e imballata a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 modificato (3,4).

Tossicologia del TiO2

L’azione cancerogena sul polmone a seguito di esposizioni per via inalatoria al TiO2 costituisce da diversi anni un elemento di criticità, nonché oggetto di attenzione da parte della comunità scientifica. Attualmente non sono disponibili dati sperimentali sulla cancerogenicità del TiO2 per via orale o per via cutanea. Per contro, negli studi condotti per via inalatoria o per somministrazione per via intratracheale del TiO2 negli animali sono stati riportati tumori polmonari associati a un meccanismo da sovraccarico, con una compromissione della normale eliminazione delle particelle a livello polmonare. Pertanto, lo sviluppo del tumore indotto dal TiO2 non è determinato dal contatto diretto delle particelle di TiO2 con le cellule polmonari epiteliali, ma dall’elevato carico di particelle di TiO2 da parte dei macrofagi che, modificando la loro normale funzione e attività, attivano una marcata risposta infiammatoria a livello polmonare che determina il successivo sviluppo tumorale. Il meccanismo d’azione alla base della cancerogenicità polmonare osservata non può essere considerato un meccanismo di tossicità intrinseca; si tratta piuttosto di un meccanismo di azione comune a una più ampia classe di particelle note come “particelle scarsamente solubili a bassa tossicità” (Poorly Soluble particles of Low Toxicity, PSLT).
Nel suo parere scientifico, il RAC ha proposto di classificare tale sostanza come cancerogena di categoria 2 per inalazione, ritenendo che: “Dato che la cancerogenicità polmonare indotta dal TiO2 è associata all’inalazione di particelle di biossido di titanio respirabili, alla ritenzione e alla scarsa solubilità delle particelle nei polmoni, nella voce relativa al biossido di titanio è opportuno includere la definizione delle particelle di biossido di titanio respirabili. Si ritiene che le particelle depositate, ma non i soluti di biossido di titanio, siano responsabili della tossicità osservata nei polmoni e del successivo sviluppo tumorale. Al fine di evitare la classificazione ingiustificata di forme non pericolose della sostanza, è opportuno stilare note specifiche per la classificazione ed etichettatura della sostanza e delle miscele che la contengono. Inoltre, poiché in caso di uso di miscele contenenti biossido di titanio si potrebbero formare polveri o goccioline pericolose, è necessario informare gli utilizzatori in merito alle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo il rischio per la salute umana” (2,3).

La nuova classificazione armonizzata del TiO2: novità e ricadute operative

Le novità introdotte a seguito della CLH del TiO2 porteranno numerosi cambiamenti che riguarderanno:
• il profilo di pericolosità;
• la classificazione delle miscele contenenti TiO2;
• l’eventuale etichettatura di pericolo per la sostanza e per alcune miscele contenenti TiO2 (3).

Profilo di pericolosità del TiO2
La classificazione e l’etichettatura del TiO2, che è stata di recente introdotta nell’Allegato VI del Regolamento CLP, è riportata in Tabella 1.
Elemento fondamentale per la corretta definizione della classificazione è la descrizione di particelle di biossido di titanio respirabili; in particolare, il Regolamento stabilisce che il TiO2 deve essere classificato come Carc. 2 H351i quando è in polvere e contiene particelle con diametro aerodinamico ≤10 μm in quantitativi ≥1%.
Inoltre, considerando il meccanismo d’azione con cui il TiO2 determina lo sviluppo del tumore a livello polmonare, basato sull’inalazione di particelle respirabili di TiO2, sono state introdotte le note V, W e 10 che devono necessariamente essere prese in considerazione quando si valuta il TiO2 sia come sostanza tal quale sia quando presente in miscela.
• Nota V: quando la sostanza deve essere immessa sul mercato in forma di fibre (diametro <3 μm, lunghezza >5 μm e rapporto d’aspetto ≥3:1) o particelle che soddisfano i criteri relativi alle fibre dell’OMS o in forma di particelle aventi una chimica della superficie modificata, le proprietà pericolose devono essere valutate a norma del titolo II del presente Regolamento (CLP), per accertare se debbano essere applicate una categoria superiore (Carc. 1B o 1A) e/o vie aggiuntive di esposizione (via orale o cutanea).
• Nota W: è stato osservato che il pericolo di cancerogenicità della sostanza sorge quando il quantitativo di polveri respirabili inalato è tale da compromettere in misura significativa i meccanismi polmonari di espulsione delle particelle. La presente nota mira a descrivere la particolare tossicità della sostanza e non costituisce un criterio di classificazione a norma del presente Regolamento (CLP).
• Nota 10: la classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥1% di particelle di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤10 μm.

Pertanto, la sostanza TiO2 è classificata come Carc. 2 H351i se:
• è in forma di polvere;
• contiene l’1% o più di particelle con diametro aerodinamico ≤10 μm. Per contro, se le particelle con diametro aerodinamico ≤10 μm sono inferiori all’1%, la classificazione come Carc. 2 H351 non si applica (3,4).

Classificazione ed etichettatura delle miscele contenenti TiO2
Secondo la Nota 10, una miscela contenente TiO2 è classificata come Carc. 2 H351i se è in polvere e contiene l’1% o più di biossido di titanio che è sotto forma o incorporato in particelle, con un diametro aerodinamico ≤10 μm. Se la miscela in polvere contiene meno dell’1% di particelle con diametro aerodinamico ≤10 μm, non è necessaria alcuna classificazione di pericolo.
Sono state stabilite, inoltre, nuove regole di etichettatura per le miscele contenenti TiO2, in base allo stato fisico della miscela.
In particolare, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥1% di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:
• EUH211: Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥1% di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
• EUH212: Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose, che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212, deve recare l’indicazione EUH210 (Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta) (3,4).

Regolamento CLP e prodotti cosmetici

L’art.1.5 del Regolamento CLP stabilisce che il Regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele che sono prodotti cosmetici, come definiti nella Direttiva 76/768/CEE (abrogata dal Regolamento (CE) n.1223/2009), allo stato finito, destinati all’utilizzatore finale (5).
Per contro, le sostanze o le miscele utilizzate in cosmetici, ma che non sono ancora allo stato finito destinate all’utente finale, devono rispettare le disposizioni del Regolamento CLP. Questo significa che i fornitori di questi prodotti devono classificarli, etichettarli e imballarli in conformità al Regolamento CLP. Inoltre, questi produttori o importatori sono tenuti a notificare le sostanze pertinenti in linea con le disposizioni sulla notifica all’inventario C&L, a meno che non abbiano già registrato la sostanza ai sensi del Regolamento REACH (6).
A fronte della nuova classificazione del TiO2, sarà necessario verificare e, se opportuno aggiornare la classificazione e l’etichettatura del TiO2, sia come materia prima tal quale sia quando utilizzato in miscele successivamente impiegate nella formulazione di cosmetici finiti.
Il Regolamento cosmetici stabilisce all’art.15 (Sostanze classificate come sostanze CMR) che: “L’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell’Allegato VI, parte 3 del Regolamento (CE) n.1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del SCCS e dichiarata sicura per l’utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo, di cui all’art.32, paragrafo 3 del presente Regolamento” (5).
Sulla base di tale disposizione, una sostanza CMR di categoria 2 è automaticamente vietata dall’uso nei cosmetici, a meno che non si applichi un’esenzione.
Attualmente, ai sensi del Regolamento sui prodotti cosmetici dell’UE, il TiO2 è autorizzato per l’uso in due applicazioni specifiche: (i) come colorante (Allegato IV voce 143); (ii) come filtro UV con una concentrazione fino al 25% (Allegato VI voce 27). Il TiO2 viene anche utilizzato come filler nei cosmetici, ma quest’uso non è soggetto a restrizioni specifiche ai sensi del Regolamento cosmetici.

Tuttavia, le attuali applicazioni si basano sul fatto che il TiO2 non era considerato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione. Gli esperti della Commissione europea riconsidereranno la sicurezza del TiO2 nei cosmetici, alla luce della classificazione della sostanza come cancerogena.
Nel gennaio 2020, l’industria ha presentato un dossier a sostegno della sicurezza del TiO2 ai sensi dell’art.15.1. Poiché la forma nano del TiO2 è già soggetta a restrizioni, come stabilito alla voce 27bis dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n.1223/2009 (ovvero non deve essere utilizzato nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione), il nuovo dossier copre solo la forma non nano del TiO2. Più specificamente, questo dossier è limitato agli usi del TiO2 (non nano) nei prodotti cosmetici che possono provocare l’esposizione del consumatore per via inalatoria (ovvero in forma di aerosol, spray e prodotti in polvere). Il comitato scientifico CSSC ha approvato il mandato della Commissione per valutare la sicurezza del TiO2 il 5 febbraio (7). SCCS valuterà se, alla luce della nuova classificazione come cancerogeno di categoria 2, il TiO2 è sicuro per l’uso nei prodotti cosmetici:
• se usato come filtro UV nei prodotti cosmetici fino a una concentrazione massima del 25%, secondo l’attuale voce 27 dell’Allegato VI;
• come colorante, secondo la voce 143 dell’Allegato IV;
• come ingrediente in tutti gli altri prodotti cosmetici.

Inoltre il Comitato, nel caso in cui consideri una concentrazione massima del 25% non sicura, dovrà determinare anche quale concentrazione è considerata sicura per l’uso nei prodotti cosmetici. L’SCCS dovrà valutare ulteriori preoccupazioni riguardo all’uso del biossido di titanio nei prodotti cosmetici e avrà sei mesi di tempo per preparare il suo parere.

Conclusioni

Alla luce della nuova classificazione del TiO2 come cancerogeno 2 per inalazione, le aziende dovranno concentrarsi e porre particolare attenzione:
• sia agli aspetti inerenti agli obblighi stabiliti dal Regolamento CLP, quindi all’eventuale necessità di classificazione ed etichettatura del TiO2, sia come sostanza sia per le miscele che lo contengono;
• alle ripercussioni sugli usi che questa classificazione di pericolo potrebbe avere. In particolare, occorrerà attendere le conclusioni dell’SCCS per capire quali saranno le disposizioni specifiche per la forma non nano del TiO2 e se nuove considerazioni o criticità emergeranno sull’utilizzo del TiO2 nei prodotti cosmetici.

Bibliografia
1. Website ECHA. Ricerca come titanium dioxide, echa.europa.eu/it/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e18075daff
2. RAC Opinion (2017) Proposing harmonised classification and labelling at EU level of Titanium dioxide.
3. Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, e che rettifica lo stesso Regolamento.
4. Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006.
5. Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
6. Website ECHA. Scope and exemptions under CLP. Question and answer.
7. Scientific Committee On Consumer Safety (SCCS). Request for a scientific opinion on Titanium dioxide (TiO2) (CAS/EC numbers 13463-67-7/236-675-5, 1317-70-0/215-280-1, 1317-80-2/215-282-2) used in cosmetic products.

Articolo pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020

Prodotti solari ed ecosistema marino

Laura Busata, Stefano Francescato, Gianni BarattoUnifarco, Santa Giustina (Belluno), laura.busata@unifarco.it


Il cambiamento climatico è la principale sfida globale del nostro tempo.
I rapidi cambiamenti del clima nel corso degli ultimi decenni hanno già provocato impatti diffusi nella società e negli ecosistemi naturali, compreso l’ambiente marino. Uno degli obiettivi principali di un formulatore è capire come sviluppare prodotti solari sicuri ed efficaci, considerando la crescente attenzione e la consapevolezza del consumatore riguardo al loro impatto ambientale, in particolare sull’ecosistema marino.
Sono stati condotti numerosi studi per indagare su questo argomento, focalizzando l’attenzione sull’impatto negativo che i filtri UV possono avere, in particolare nei confronti dei coralli. Gli esperimenti finora realizzati hanno utilizzato concentrazioni di filtri UV significativamente superiori alle quantità generalmente riscontrate nell’ambiente marino. Sono quindi necessari ulteriori studi prima di poter trarre conclusioni definitive. Tuttavia, considerando i principali risultati emersi, è necessario un approccio proattivo nella formulazione e rimozione di alcune sostanze chimiche specifiche che dovrebbe avere un impatto positivo sugli oceani, senza compromettere l’educazione del pubblico sull’importanza della fotoprotezione.

Suncare products and marine ecosystem
Environmental impact studies and formulation’s tips
Climate change is the defining global challenge of our time. Rapid changes to the global climate over the past several decades, have already resulted in widespread impacts across human societies and natural ecosystems, including marine environment.

One of the main goals for a formulator is understanding how to develop safe and effective sun care products, considering the great consumer’s attention and awareness about their environmental impact, especially on the marine ecosystem.
Many studies have been carried out to investigate this topic, focalizing the attention on UV filters negative impact on corals. The experiments carried out so far have used concentrations of sunscreens and sunscreen components significantly higher than what is generally found in the marine environment. Further research is thus needed before firm conclusions can be reached.
However, considering the studies main results, a proactive approach in formulation is required and the removal of some specific chemicals should be positively beneficial to the ocean, without detracting from educating the public on the importance of photoprotection.

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Metodi in silico per la valutazione della sicurezza dei cosmetici

Alberto Manganaro • Kode Chemoinformatics, Pisa – a.manganaro@kode.srl


Con i metodi in silico si indicano un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni su proprietà chimico-fisiche e attività biologiche di composti chimici, unicamente utilizzando strumenti informatici (il termine deriva dal parallelo con i test in vivo e in vitro). In particolare, uno dei metodi più rilevanti in tale ambito è rappresentato dalla Relazione quantitativa struttura-attività (Quantitative Structure-Activity Relationship, QSAR).
Il campo del QSAR, nato e usato nel mondo farmacologico per il drug design già da lungo tempo, si è notevolmente sviluppato negli ultimi decenni, trovando nuovi ambiti di applicazione. Nello specifico, negli ultimi anni è cresciuto un particolare interesse verso i QSAR per l’utilizzo ai fini delle valutazioni di proprietà (eco)tossicologiche, in particolare delle sostanze chimiche più in generale e degli ingredienti impiegati nelle formulazioni cosmetiche, nello specifico. Una spinta allo studio e all’approfondimento dei metodi in silico è sicuramente venuta anche dal fronte regolatorio: da una parte dal Regolamento (CE) n.1907/2006 (il Regolamento REACH), che motiva in modo conciso un principio essenziale dell’articolato, ovvero la volontà di promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano; dall’altra perché viene ribadito che l’attuazione del Regolamento REACH dovrebbe basarsi sul ricorso, ogni volta che sia possibile, a metodi di prova alternativi atti a valutare i pericoli che le sostanze chimiche comportano per la salute e per l’ambiente. Questo fa sì che l’uso degli animali (ovvero dell’esecuzione di test in vivo) dovrebbe essere evitato ricorrendo a metodi alternativi validati dalla Commissione, da organismi internazionali oppure riconosciuti dalla Commissione o dall’Agenzia come idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazione imposte da REACH. Anche il Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) rincalza su questo fronte, affermando che qualora debbano essere effettuati nuovi test sperimentali al fine di indagare una proprietà intrinseca di una sostanza/miscela (per poterne stabilire la classificazione e la conseguente etichettatura), le prove sugli animali vengono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati. A questi si affianca, considerando il mero ordine cronologico dei regolamenti europei, il Regolamento (CE) n.1223/2009 (sui prodotti cosmetici), dove è stato fissato un calendario delle scadenze, in corrispondenza delle quali viene fatto divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali. […]

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La cura della pelle al di là dei geni

Daniele Vasconcelos • European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences, Novara – dscalcov@gmail.com
Federica Pollastro • Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara – federica.pollastro@uniupo.it


Siamo DNA: ciò che avviene biologicamente nel nostro organismo è determinato dal codice genetico individuale. Tuttavia, è errato pensare che il genoma, seppur definito, non possa essere influenzato nella sua espressione fenotipica, per cui sarebbe più corretto affermare che noi siamo fenotipo. Questo è esattamente il campo in cui si muove l’epigenetica, una scienza recente che si occupa dei cambiamenti fenotipici: variazioni del grado di attivazione dei geni senza che questi ultimi varino la loro sequenza, quindi senza modificare il DNA. Il particolare fenomeno biologico determina ciò che è definito “epimutazione”, che comprende una serie di fattori non-genomici dati da legami covalenti della cromatina a livello del materiale genetico e delle proteine. L’epimutazione genera dei cambiamenti che sono dei segnali fissi molecolari lasciati sul genotipo in modo permanente e ciascuno dei quali può servire per leggere (esprimere) o silenziare (non esprimere) uno o più geni.
Le epimutazioni costituiscono l’epigenoma che non solo è ereditabile, ma è alla base della maggior parte dei processi di differenziamento cellulare, purtroppo anche patologico, e cambia durante la vita di un organismo rispondendo rapidamente a fattori ambientali. […]

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1, 2, 3, click! Ordine fatto, acquisto completato

Diciamoci la verità: chi non l’ha fatto almeno una volta? Per prodotti utili e indispensabili o per uno dei “mai più (senza)”? Io sì! Pur preferendo (in via del tutto personale, sia chiaro) gli acquisti vis-à-vis, durante i quali posso toccare con mano i materiali, vedere i colori e sentire i profumi, lasciando forse meno spazio all’immaginazione, mi rendo conto che i vantaggi dell’ordine online sono innegabili.
L’e-commerce in Italia sta crescendo vertiginosamente: negli ultimi mesi si sono registrate crescite importanti per le vendite dei prodotti “più legati al quotidiano”, a scapito di alcuni settori che si erano consolidati negli anni quali il turismo (probabilmente immaginabile e indubbiamente complice la situazione contingente). In un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore leggiamo: “Ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale che durerà nel tempo e che modificherà fortemente l’economia e l’organizzazione del business di molte aziende, oltre che la società intera. Se fino ad oggi era normale ricevere una pizza a casa, da oggi in poi sarà normale ricevere anche un cacciavite”. E proprio a proposito di cambiamenti che si sono introdotti nelle nostre vite in seguito alla pandemia, secondo i dati elaborati da Netcomm sembra essersi registrato un salto evolutivo di 10 anni compiuto nell’arco di qualche mese: le abitudini di acquisto e i comportamenti dei consumatori italiani si sono spostati a favore dell’e-commerce, che ha garantito continuità di servizio per numerose attività e per i cittadini1.
Restando in tema, Erwin Annys (Head of Unit Support and Enforcement presso ECHA) ha recentemente pubblicato un post su LinkedIn dove ribadisce che ECHA is supporting EU inspectors in protecting consumers when shopping online. They are checking that many everyday product in online shops, for example, toys, textiles, household chemicals, biocidal products and others follow ECHA chemicals regulations.
E quando leggo questi post la mia anima regulatory non si trattiene e…niente…diamole spazio…
Da ricordare che il REACH-EN-FORCE-8 (REF-8)2 punta la sua attenzione proprio sugli obblighi imposti dai regolamenti REACH, CLP e sui prodotti biocidi su sostanze, miscele e articoli venduti online.
Il progetto riguarda i prodotti destinati al grande pubblico e ai professionisti che sono disponibili sui siti web delle aziende stesse e nelle grandi piattaforme di vendita online. Non solo: il Forum di ECHA ha stabilito che il REF-103 per il 2022 sarà focalizzato su controlli integrati di prodotti soggetti a diverse normative. Si prevede che la maggior parte dei prodotti sottoposti a controllo saranno prodotti di consumo.
E perché parlare di questo aspetto su Cosmetic Technology? Da non sottovalutare, ad esempio, il fatto che gli ingredienti utilizzati nelle formulazioni cosmetiche o nei loro imballi sono “fondamentalmente” sostanze (tal quali o in miscela) e cadono nell’ambito di applicazione dei regolamenti REACH e CLP.


1www.consorzionetcomm.it/il-lockdown-triplica-i-nuovi-consumatori-online-in-italia-tra-gennaio-e-maggio
2cnsc.iss.it/?p=2730
3echa.europa.eu/it/-/eu-inspectors-to-check-consumer-products-for-hazardous-substances

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Qualche riflessione in tema di claim

Gabriella Ferraris Avvocato in Milano – avv.gabriella.ferraris@gmail.com


La sentenza della Corte di Giustizia 31.01.2020 che si è occupata dell’interpretazione dell’art.10 co.3 del Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute riferite ad alimenti e sostanze alimentari ci dà l’occasione di fare un generale ripasso sulla disciplina dei claim, che è di grande interesse per gli operatori del settore che devono poter utilizzare in modo appropriato le indicazioni per valorizzare i propri prodotti, senza incorrere in violazioni e conseguenti sanzioni.
Il Regolamento (CE) 1924/2006 consente indicazioni nutrizionali e sulla salute riferite ad alimenti e sostanze alimentari; si è ritenuto, infatti, che la disciplina di tali indicazioni possa aiutare il consumatore a effettuare scelte consapevoli e in piena sicurezza, oltre a favorire la libera circolazione dei prodotti. Il Regolamento ha una portata generale e vale per tutti gli alimenti, salvo alcune tipologie specificatamente escluse, tra cui non figurano gli integratori alimentari; di conseguenza, dunque, per gli integratori alimentari, come per tutti gli alimenti comuni, le norme sui claim sono applicabili.
Quando ci si riferisce al Regolamento (CE) 1924/2006 si usa l’espressione “Regolamento claim”, ma cosa sono questi claim? Con claim si intendono quelle indicazioni nutrizionali e sulla salute indicate nel titolo del provvedimento, e che, nell’articolo dedicato alle definizioni (art.2), sono così spiegate: con “indicazione” si intende “qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche” e si distingue, poi, l’“indicazione nutrizionale”, che è “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute: a) all’energia che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta; b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzione ridotte, accresciute o non contiene”, dall’“indicazione sulla salute”, che è “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.
Una delle domande più frequenti è se i claim, qualunque sia il contesto in cui vengono utilizzati, siano sempre soggetti alla disciplina del Regolamento. Si trova la risposta nei considerando del Regolamento dove si spiega che la disciplina si applica a tutti i claim “figuranti in comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche”. Aggiunge il legislatore che: “Il presente Regolamento dovrebbe inoltre applicarsi a marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute”. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute disciplinate dal Regolamento sono dunque sia quelle che si possono trovare nelle presentazioni, denominazioni commerciali e marchi riportate sulle etichette degli alimenti, sia quelle che si impiegano nei messaggi pubblicitari. Quando si valuta un’etichetta, di conseguenza, oltre a considerare il rispetto delle prescrizioni indicate dal Reg.1169/11, che già danno particolare rilevanza alla correttezza delle presentazioni dei prodotti alimentari vietando, tra l’alto, l’attribuzione di proprietà di cura e prevenzione di malattie, è necessario porre attenzione al rispetto delle regole imposte dal Regolamento claim. Lo stesso quando si impostano messaggi pubblicitari; oltre alle regole del codice del consumo e del Regolamento autodisciplinare dello IAP, non si può dimenticare di valutare il rispetto del regolamento claim.
Restano escluse dall’applicazione del Reg.1924/06 solo le “comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi di sanità pubblica” e le “comunicazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche”. Quanto alla distinzione tra comunicazioni commerciali e non commerciali, si può ricordare un’interessante sentenza della Corte di Giustizia del 14.7.2016, secondo la quale “una comunicazione deve intendersi come commerciale quando ha lo scopo di assicurare la promozione economica di prodotti o servizi, direttamente o anche indirettamente, e di influenzare così le decisioni dei potenziali acquirenti” e che rientrano in tale definizione anche delle lettere informative inviate da un’azienda distributrice di integratori alimentari a dei medici; infatti, in questo caso, sostiene la Corte, “benché i consumatori non ricevano personalmente la comunicazione contenente indicazioni oggetto di tale Regolamento, essi sono in realtà le persone indirettamente destinatarie di tale iniziativa commerciale, in quanto il prodotto alimentare che ne costituisce l’oggetto è per ipotesi destinato a essere venduto a loro e non ai professionisti che hanno ricevuto la lettera pubblicitaria. (…) Questi ultimi costituiscono in realtà dei meri intermediari contattati da un’impresa del settore alimentare, precisamente perché possano facilitare la promozione del prodotto da essa venduto assicurando la trasmissione delle informazioni commerciali che lo riguardano ai potenziali acquirenti o addirittura raccomandando loro l’acquisto del prodotto stesso”.
Proprio perché le indicazioni riportate in etichetta o in pubblicità possono avere un forte impatto sulle scelte del consumatore di acquistare e assumere un alimento, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario garantire che solo le proprietà delle sostanze su cui esista consenso scientifico possano essere oggetto di claim.
È stato quindi redatto un elenco di tutte le indicazioni nutrizionali consentite e delle loro condizioni d’uso specifiche; elenco che è allegato al Regolamento e che è soggetto a regolare aggiornamento per tener conto del progresso scientifico e tecnologico.
In ordine alle indicazioni sulla salute si distinguono due categorie: a) le indicazioni sulla salute che riguardano il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo o le funzioni psicologiche e comportamentali o il dimagrimento e il controllo del peso; b) le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia. Le indicazioni della prima categoria devono essere specifiche e fondate su prove scientifiche, verificate da EFSA e autorizzate dalla Commissione europea; solo i claim che superano il vaglio dell’EFSA e vengono approvati dalla Commissione vanno a costituire l’elenco di indicazioni autorizzate, cui gli operatori del settore possono attingere e scegliere di utilizzare per valorizzare gli ingredienti dei propri prodotti.
L’operatore che sceglie di ricorrere a un claim deve ricordare, poi, che ogni volta che si riporta un’indicazione specifica sulla salute in etichetta o in pubblicità, nello stesso contesto deve riportate le seguenti informazioni “a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato; c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento e d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive”. Utili chiarimenti su come riportare le indicazioni sulla salute e le conseguenti informazioni sono state fornite dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione del 24.01.2013 (Linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’art.10 del Regolamento (CE) n.1924/2006).
Importante sottolineare che il legislatore comunitario distingue i benefici specifici per la salute, autorizzati, dai benefici sanitari generali, non autorizzati, questi ultimi consentiti a norma dell’art.10 par.3 del Reg.1924/06 solo se coerenti a una o più delle indicazioni specifiche autorizzate e “accompagnate” a queste ultime. La Commissione, nel Regolamento di esecuzione 2013/63/UE del 24.1.13, ha riconosciuto che un operatore possa avere interesse all’utilizzo di “dichiarazioni facili, attraenti, che fanno riferimento a benefici generali e non specifici dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute” e che anche il consumatore possa trarre vantaggio da queste dichiarazioni che contengono “messaggi di facile comprensione” ma, grazie alle condizioni poste, ha voluto evitare che i messaggi semplici e attraenti, da soli, possano essere fraintesi o interpretati erroneamente dal consumatore.
Si è virgolettato il termine “accompagnare” perché la Corte di Giustizia, in una sentenza pubblicata il 30.1.2020, è stata chiamata proprio a interpretare questo termine utilizzato nell’art.10 par.3 del Reg.(CE) 1924/06 per indicare la relazione tra indicazioni generali e indicazioni specifiche sulla salute attribuite a un integratore alimentare, nonché a chiarire se vale anche per le indicazioni generali sulla salute il principio, espresso dall’art.5 dello stesso Regolamento, secondo il quale “le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate”.
L’intervento della Corte è stato chiesto in relazione a una causa di concorrenza sleale, trattata dinanzi a un giudice tedesco, nella quale si discuteva se doveva considerarsi conforme al Regolamento claim un integratore alimentare che riportava sul fronte un’indicazione sulla salute generale, mentre quelle specifiche sugli ingredienti erano apposte sul retro della confezione. Secondo i giudici europei, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, deve essere in grado di comprendere che i benefici generali che sono vantati trovano fondamento nelle indicazioni specifiche e dunque il termine “accompagnare” deve essere interpretato nel senso che ci deve essere un collegamento sia concettuale sia visivo tra l’indicazione generale e quella specifica sulla salute. Secondo la Corte, l’indicazione generale e quella specifica, quindi, devono trovarsi nello stesso campo visivo o, in caso di impossibilità pratica, ci deve essere un rinvio, ad esempio un asterisco, che consenta al consumatore di comprendere il collegamento tra le diverse diciture. Quanto alla necessità che anche l’indicazione sulla salute generale debba essere fondata su prove scientifiche, la Corte di Giustizia ha affermato la validità generale del principio, ma ha anche riconosciuto che le indicazioni generali di benefici sanitari derivano la loro fondatezza scientifica dalle indicazioni specifiche autorizzate, alle quali devono sempre essere accompagnate.

Approfondimento pubblicato su L’Integratore Nutrizionale 3, 2020

Il digitale al servizio della persona

Oggi più che mai, a seguito degli ultimi eventi che hanno modificato le nostre vite, non solo da un punto di vista personale ma anche lavorativo, il digitale è diventato un alleato di cui non si può e non si potrà più fare a meno.
Pertanto, se ancora prima che si verificasse questa situazione la trasformazione digitale era un processo inevitabile per le imprese, ora è divenuta una realtà imprescindibile se si vuole rimanere competitivi sul mercato.
Per “trasformazione digitale” si intende un radicale cambiamento nell’organizzazione aziendale, nei processi e nelle attività che costituiscono l’ecosistema di una società. L’introduzione del digitale comporta una riduzione delle mansioni più ripetitive, inserendo l’automazione di determinati processi volti a migliorare e velocizzare non solo il sistema produttivo ma tutte le aree coinvolte nel business, dalle funzioni aziendali (ad esempio marketing, risorse umane e amministrazione) ai modelli di business, di partnership e così via.
C’era un tempo in cui si temeva che la macchina industriale avrebbe “rubato” lavoro all’uomo sostituendolo nelle sue mansioni. Tale previsione non si è avverata, anzi, all’opposto, l’industrializzazione ha sgravato l’uomo dai lavori più pesanti, consentendogli di concentrarsi maggiormente sulle attività intellettuali, e ha contribuito alla creazione di un nuovo mercato del lavoro nel quale nuove professioni prendono forma e altre svaniscono. Il digitale deve essere inteso come l’opportunità di crescita attraverso uno strumento che accelera determinati meccanismi, consente l’ottimizzazione dei processi e quindi la possibilità di concentrarsi sul proprio core business.
La tecnologia, dunque, come importante opportunità di miglioramento in tutti i settori, ma anche come possibile fonte di rischio per la privacy. Non si possono infatti dimenticare i problemi connessi alla gestione dei dati personali che sorgono in particolari processi aziendali. Il GDPR è nato proprio per regolamentare la protezione di tali informazioni, coniugando tutela personale e sviluppo tecnologico. Non è questa la sede per discutere di sicurezza dei dati, ma il principio non può essere trascurato; non a caso la sicurezza è diventata l’elemento cardine in materia di protezione dei dati, senza il rispetto della quale il trattamento degli stessi non può essere effettuato.

La digitalizzazione nei settori beauty and wellness
Anche nella beauty and wellness industry il processo di digitalizzazione è in fase di forte crescita e sviluppo.
Dal rapporto Censis sul valore sociale dell’integratore alimentare del giugno 2019, risulta che il consumo degli integratori, dal 2008 al 2018, è aumentato del 126%, generando un giro d’affari di 3,3 miliardi di euro all’anno.
Oltre le motivazioni soggettive che spingono i consumatori all’acquisto di tali prodotti, non si può sottovalutare l’importanza che sta avendo l’utilizzo dei canali digitali volto a favorire tale incremento. Il marketing digitale quali social network, motori di ricerca su internet ed e-commerce è uno strumento per promuovere non solo determinati prodotti, ma anche un veicolo per fidelizzare i clienti coltivando relazioni esistenti e sviluppandone di nuove.
Anche a livello mondiale, da una ricerca condotta da Euromonitor International è emerso che il mercato mondiale della nutraceutica vale su internet 68 miliardi di dollari.
Il marketing digitale sta diventando quindi uno strumento fondamentale da inserire nelle strategie aziendali, poiché ha cambiato l’approccio che il consumatore finale ha nei confronti dei prodotti che si vogliono acquistare. Se un tempo il passaparola era il metodo utilizzato per informarsi in merito a un determinato prodotto, ora tali informazioni sono fornite dalla tecnologia attraverso le recensioni e i consigli che si trovano online e/o sui social network.
Pertanto, indipendentemente dalla scelta degli strumenti che l’azienda decide di adottare, adeguarsi a tale situazione è diventato inevitabile, un’ovvia conseguenza per incrementare le vendite dei propri prodotti.
Lo stesso vale per le imprese cosmetiche. Dal Report di Cosmetica Italia del 2019 è emerso che le imprese cosmetiche hanno e stanno tuttora reagendo al tema dell’informatizzazione, non solo investendo maggiormente nell’e-commerce, ma anche impegnandosi a progettare e realizzare un piano destinato a trasformare l’intera organizzazione aziendale. Dall’indagine effettuata da Ermeneia è emerso che, nel 2019, il 40% delle imprese cosmetiche ha venduto online, rispetto al 9% del 2011.
Sul piano della progettazione e della realizzazione effettiva, invece, il Report di Cosmetica Italia sostiene che il 60% degli imprenditori intervistati ha dichiarato di essere già impegnato in un processo di digitalizzazione, seppure a livelli e intensità differenti. Tuttavia, il 78% degli intervistati ha sostenuto che tale rivoluzione digitale è stata frammentaria, ovvero è avvenuta in modo discontinuo, solo in alcuni reparti. Per trarre il beneficio digitale è invece necessario coinvolgere tutto il sistema organizzativo nel suo complesso e nelle singole funzioni, e sempre considerando le caratteristiche e le specificità della singola impresa.

La digitalizzazione e il recruitment del personale
Anche nel settore della ricerca e selezione e formazione del personale esistono realtà che si sono distinte grazie alla tecnologia, non sottovalutando il concetto di e-recruitment ma, al contrario, implementando strumenti digitali innovativi volti a facilitare il flusso delle informazioni tra i vari attori interessati. Alcune società hanno addirittura utilizzato sistemi in grado di fornire un servizio di ricerca e selezione del personale in modalità “self-service”, offrendo al cliente la possibilità di trovare il proprio candidato ideale in modo autonomo e indipendente, senza interferenza da parte del recruiter, se non specificatamente richiesta.
Questo ha permesso di ridurre le distanze e il tempo di ricerca tra chi cerca lavoro o percorsi professionali alternativi e chi cerca know-how e competenza.
Tuttavia, se nell’era del digitale la tecnologia è fondamentale per raggiungere ottimi risultati in tempi ridotti, soprattutto in un ambito quale quello del recruitment, la componente umana rimane parte integrante dell’attività, anzi al centro della selezione.
La tecnologia non è tutto; il focus rimane sulla persona. In un mondo dove il digitale e i social fanno da padroni nelle relazioni, un’efficiente ed efficace società di recruitment non può prescindere dalla competenza umana. Sono le persone giuste al posto giusto a fare la differenza e per trovare il candidato ideale occorrono competenza, specializzazione, innovazione e collaborazione.
Il vero tratto distintivo di una selezione adeguata e soddisfacente presuppone, infatti, una serie di competenze e soft skill che non possono essere fornite dall’automazione, ma devono essere affidate a risorse valide, capaci e altamente qualificate. Una volta compilata la parte digitale, con l’inserimento dei propri dati, esperienze e qualifiche professionali, la selezione del candidato si deve completare attraverso un’intervista o un incontro con un team di professionisti. Tale modo di operare evidenzia l’importanza della relazione e della collaborazione, considerando l’elemento umano quale strumento indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo.
Soprattutto nei settori come quello del recruitment, in cui la persona deve rimanere l’attore protagonista, oggi la vera sfida è quella di riuscire a sfruttare i vantaggi della digitalizzazione integrando il processo nell’unico modo possibile per superare i limiti che la tecnologia comporta, ovvero con la componente umana.

Per informazioni
Silvia Lovagnini – Founder & CEO
silvia.lovagnini@jobonbeauty.com
tel +39 331 1799714
Giorgia Lanza – HR Business Partner
giorgia.lanza@jobonbeauty.com

Articolo pubblicato su L’integratore Nutrizionale, 3 – 2020

 

La nuova prospettiva della protezione solare

Giuseppina Viscardi • Creative Cosmetic Consultant – giuseppinaviscardi@tiscali.it
Valentina Strada • Chemist research – valentinairene.strada@gmail.com


Il mercato dei prodotti solari è ricco di proposte per ogni tipo di esigenza e negli ultimi anni sono stati sviluppati moltissimi attivi in grado di completare, con azioni mirate, il lavoro di protezione che svolgono i filtri UV. Tuttavia, la formulazione di prodotti destinati al sun care deve necessariamente avvalersi di materie prime che non siano solo altamente performanti e caratterizzanti, ma soprattutto in grado di lavorare sinergicamente con i filtri, al fine di non ostacolarne l’attività. Di seguito una selezione di materie prime pensate appositamente per supportare e/o facilitare la formulazione di prodotti per la protezione solare di pelle e capelli.

Poly C10-30 Alkyl Acrylate
Polimero versatile per la gelificazione degli oli con punto di fusione attorno ai 55-60°C, è compatibile con un’ampia gamma di oli organici, mentre è difficilmente compatibile con i siliconi. Può essere utilizzato sia in emulsioni olio/acqua sia in acqua/olio. Una delle caratteristiche più interessanti per la formulazione dei prodotti solari è la capacità di agire da “amplificatore” dell’attività delle molecole filtro, poiché è un ottimo disperdente di questa classe di attivi notoriamente di non facile dispersione. Ne deriva che in fase di applicazione del prodotto finito si forma sulla pelle un film più uniforme in cui i filtri sono distribuiti in maniera più omogenea, aumentando così il loro potere filtrante e quindi la loro azione protettiva nei confronti delle radiazioni solari.
Inoltre, grazie alle sue proprietà filmogene, è in grado di aumentare la resistenza all’acqua, non solo dei prodotti solari ma anche di quelli da makeup.
Percentuale d’uso consigliata: 1,5-3%.

Pongamia Glabra Seed Oil
Dai semi della Pongamia si estrae un olio dal colore giallo-bruno ricco in acidi grassi, in saponificabili e pongamol.
La peculiarità di quest’olio è di avere una buona capacità di agire da filtro nei confronti dei raggi UVB. Il suo utilizzo si potrebbe rivelare interessante nei prodotti cosmetici che vantano “un’origine naturale” e potrebbe permettere una diminuzione dei filtri inorganici (biossido di titanio e/o ossido di zinco) che notoriamente influenzano negativamente la texture del prodotto finito, garantendo in ogni caso un buon livello di SPF.
Percentuale d’uso consigliata: 5%.

Titanium Dioxide (and) C12-15 Alkyl Benzoate (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) Alumin
L’innovativa dispersione di biossido di titanio rivestito, la cui granulometria è stata attentamente selezionata per avere una distribuzione controllata in uno specifico intervallo (145 nm), offre un ampio spettro di protezione dalla radiazione solare utilizzando un singolo ingrediente attivo e dona una sensazione di leggerezza in applicazione con un impercettibile “effetto bianco”. Permette di formulare prodotti a elevato SPF con la caratteristica di avere da un lato una copertura UVA superiore rispetto al TiO2 tradizionale e dall’altro di mantenere l’elevata protezione UVB come normalmente viene garantita dal biossido di titanio.
Particolarmente consigliato per i prodotti per bambini, per pelli sensibili e in generale per tutti quegli usi in cui è richiesto un fattore di protezione elevato e ad ampio spettro.
È disponibile anche la versione certificata Ecocert in Caprylic/Capeic/Triglyceride con le stesse caratteristiche applicative.
I test sono stati effettuati con emulsioni di diversa tipologia contenenti dal 18 al 22% di prodotto.

Propanedyol dicaprylate
Estere funzionale 100% di derivazione vegetale con un profilo sensoriale simile a quello di un silicone volatile; infatti dopo l’applicazione penetra rapidamente lasciando sulla pelle una sensazione molto morbida e setosa senza appiccicosità.
Non solo è un ottimo disperdente di filtri UV fisici (facilita quindi l’inserimento in formula di elevate percentuali di polveri), ma previene anche la ricristallizzazione dei filtri chimici. Ideale quindi nella formulazione di prodotti solari.

Styrene/Acrylates Copolymer
Si tratta di una polvere cava che lavora come booster di SPF sia con filtri organici sia inorganici. Il suo meccanismo d’azione si basa sulla capacità di deviare con maggiore efficienza la radiazione luminosa, aumentando la probabilità che quest’ultima incontri il filtro contenuto in formula. La sua facilità di impiego, unita all’alta compatibilità con le materie prime di più largo utilizzo, la rende un prodotto trasversale, sfruttabile sia nella formulazione di emulsioni sia in sistemi anidri. Questa materia prima permette di abbassare significativamente la quantità di filtri utilizzati in formula.
Percentuale di utilizzo consigliata: dall’1 al 5%.

Polymethyl Methacrylate (and) Butyl Methoxydibenzoylmethane (and) Ethylhexyl Triazone
Microsfere di PMMA (5 um), al cui interno sono contenuti due filtri liposolubili. Questo sistema consente di migliorare e preservare la fotostabilità dei filtri, coniugando un efficiente sistema di protezione a un texturizzante di largo impiego. Il suo utilizzo è suggerito in particolare per le formulazioni a base acquosa ed è necessario incorporare la polvere a una temperatura inferiorie a 30°C per evitare la possibile separazione dell’involucro dal suo contenuto. La percentuale di utilizzo massima deve tenere conto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

Polyquaternium-59 (and) Butylene Glycol
Questo poliestere poliquaternizzato è in grado di interagire con le radiazioni UV-B (280-320 nm) preservando e proteggendo la struttura della fibra capillare. La radiazione UV-B è infatti responsabile della degradazione della cistina contenuta nel capello e la riduzione di questo amminoacido ha un importante impatto sulla resistenza meccanica delle fibre che lo compongono. Alcuni test hanno dimostrato che un’esposizione eccessiva alla luce del sole porta nel tempo a un aumento della porosità e dell’effetto crespo. L’inserimento in formula di questa materia prima permette di preservare l’integrità del capello, rendendolo più pettinabile. Il prodotto si presenta in forma liquida ed è facilmente incorporabile nella fase acquosa, in dose consigliata dal 2 al 4%.

Polyamide-2
Il polimero, che si presenta in forma liquida ed è solubile in acqua, è stato sviluppato per fornire una protezione UV ad ampio spettro nei prodotti per la cura dei capelli. La sua struttura contiene un cromoforo interno in grado di assorbire i raggi UV responsabili di danni a vario livello sulla fibra capillare. Gli studi condotti hanno infatti dimostrato che l’esposizione ai raggi UV-A è responsabile della degradazione del colore nei capelli trattati, mentre i raggi UV-B possono causare uno sbiancamento del colore naturale. L’ingrediente, se usato da solo, non può essere oggetto di rivendicazioni SPF, ma deve essere necessariamente abbinato ai classici filtri UVA e UVB.
Adatto sia per formulazioni leave on sia rinse off, la sua percentuale di utilizzo consigliata va dall’1 all’1,4% e risulta stabile in un ampio intervallo di pH (da 3,3 a 12).

 

Approfondimento pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020