Nel numero precedente sono state esposte alcune considerazioni generali sul d.lgs. 204/2015 ed ora, invece, si procederà all’esame delle specifiche fattispecie di illecito previste. Per rendere più facile agli operatori la comprensione delle condotte che generano responsabilità, non si seguirà l’articolato del decreto ma si considereranno per primi gli illeciti propri della persona responsabile, in ordine di gravità crescente: (prima, le violazioni considerate illeciti amministrativi, poi le violazioni a carattere penale); lo stesso per quanto riguarda il distributore e per ultimi gli illeciti che possono riguardare qualunque soggetto. Fatte queste necessarie premesse di carattere generale si possono esaminare gli illeciti previsti nel decreto 204/2015.
Persona responsabile
La persona responsabile, intendendo con tale definizione, come si è già detto, sia il fabbricante, sia l’importatore, sia il distributore, quando agisca sostanzialmente come un fabbricante, si espone:
in base all’art.9, se omette la notifica alla Commissione richiesta per la immissione in commercio, o non trasmette i necessari aggiornamenti, alla sanzione pecuniaria amministrativa tra € 1000,00 ed € 6000,00;
in base all’art.11, se omette la notifica alla Commissione relativa all’impiego nei cosmetici di nanomateriali, alla sanzione amministrativa pecuniaria, da € 1000,00 ad € 6000,00;
in base all’art.13 co.1, in caso di non conformità dell’etichettatura a quanto disposto dall’art.19 del Regolamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 4000,00;
in base all’art.13 co.2, in caso di presentazione inappropriata del cosmetico, in relazione a quanto disposto dall’art.20 del Regolamento, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5000,00;
in base all’art.14, se non garantisce l’accesso dei consumatori alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa dei cosmetici, nonché se non rende noti gli effetti indesiderabili e gli effetti indesiderabili gravi derivati dall’uso del prodotto, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000,00 a € 6000,00;
in base all’art.15, per l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla cosmetovigilanza – omissione della segnalazione all’Autorità sanitaria di effetti indesiderabili gravi relativi all’uso di cosmetici e mancata collaborazione nel segnalare i prodotti contenenti sostanze sospettate non sicure – alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5000,00.
Come è stato anticipato il legislatore assegna alla persona responsabile il ruolo di “coordinatore” dell’intera filiera produttiva e distributiva e “garante” nei confronti del pubblico del prodotto cosmetico e proprio a questo ruolo si riferiscono gli artt.6 e 16.
Infatti è la persona responsabile che risponde:
• a norma dell’art.6 del decreto, della tracciabilità del prodotto cosmetico nei tre anni successivi alla messa a disposizione del distributore di ogni lotto di prodotto, esponendosi ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10000,00 ad € 25000,00;
• a norma dell’art.16 del decreto, dell’osservanza delle misure dettate dall’autorità competente, al fine di porre riparo alle irregolarità del cosmetico riscontrate o denunciate, nonché dell’ottemperanza alle richieste di informazioni o documentazione necessarie per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto, esponendosi alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 5000,00 ad € 25000,00.
Di maggiore gravità, ed infatti si passa ad un illecito qualificato come contravvenzione, è la sanzione applicabile alla persona responsabile, nel caso non prenda alcuna iniziativa quando riscontri la non conformità del cosmetico immesso sul mercato. Secondo l’art.4 del d.lgs. 204/2015, infatti, la persona responsabile che venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento, non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il prodotto, ritirarlo o richiamarlo o che, in caso di cosmetici che espongano a rischio la salute, non segnali tempestivamente alle autorità competenti la non conformità riscontrata e le misure assunte per porvi riparo, anche concordandole con le stesse autorità, ne risponde esponendosi al pagamento di un’ammenda da € 10000,00 ad € 25000,00.
L’art.8 del d.lgs. 204/15 stabilisce, infine, che la persona responsabile risponde penalmente con l’ammenda da € 10000 ad € 100000, quando i cosmetici che immette in commercio: a) non sono stati sottoposti alla valutazione di sicurezza; b) sono stati sottoposti alla valutazione di sicurezza, ma la relazione di sicurezza non è stata redatta seguendo correttamente le indicazioni dell’allegato I del regolamento; c) non ha a disposizione la documentazione informativa sul prodotto, oppure tale documentazione non è completa; d) la valutazione della sicurezza è stata effettuata da soggetto non competente, in base a informazioni non corrette e seguendo procedure non adeguate.
Il distributore
Quanto al distributore, che secondo la definizione dell’art.2 co.1 lett.e) è la persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario, è chiamato a rispondere degli illeciti amministrativi previsti dagli artt.6 e 9, nonché dell’illecito penale di cui all’art.5.
Il distributore è cioè chiamato a rispondere:
in base all’art.6, insieme alla persona responsabile, per l’inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità, esponendosi alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10000,00 ad € 25000,00;
in base all’art.9, per l’inosservanza dell’obbligo di notifica quando traduce di propria iniziativa un qualsiasi elemento dell’etichetta di un prodotto al fine di rispettare il diritto nazionale, esponendosi alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000,00 ad € 6000,00;
in base all’art.5, per aver mantenuto nella catena di fornitura di cosmetici che non rispettino i requisiti di etichettatura o linguistici, cosmetici scaduti, nonché cosmetici di cui conosca la non conformità e per i quali non siano adottate le idonee misure correttive, esponendosi alla sanzione penale dell’ammenda da € 3000,00 ad euro 30000,00.
Chiunque
Chiunque, che ovviamente significa qualsiasi altro soggetto che ponga in essere la condotta prevista dalla norma, risponde:
in base all’art.7 dell’inosservanza delle, buone pratiche di fabbricazione, esponendosi alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10000,00 ad € 25000,00;
in base all’art.12, per la violazione del divieto di immettere sul mercato prodotti sperimentati sugli animali e prodotti i cui ingredienti, semplici o composti, siano stati sperimentati sugli animali (contravvenzione), esponendosi alla sanzione penale dell’arresto da 1 mese ad un anno e dell’ammenda da € 500,00 ad € 5000,00;
in base all’art.12, per la violazione del divieto di sperimentazione su animali all’interno della comunità di ingredienti cosmetici e di cosmetici finiti (contravvenzione), esponendosi alla sanzione penale dell’arresto da 1 mese a 6 mesi o un anno e dell’ammenda da € 500,00 ad € 5000,00.
Infine, e sono gli illeciti più gravi previsti dal decreto 204/2015, a chiunque possono essere contestati i delitti previsti dagli artt.10.
Sempre fatta salva la possibilità che le condotte previste dall’articolo citato possano essere ricondotte anche ad altri più gravi reati, l’art.10 del decreto prevede e sanziona: 1) con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 2000,00 a 15.000,00 Euro chiunque volontariamente impieghi nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze vietate comprese nell’allegato II del regolamento; 2) con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 500,00 a 5.000,00 chiunque volontariamente impieghi nella fabbricazione sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate; 3) con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 2000,00 a 15000,00 Euro chiunque volontariamente impieghi nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze CMR in modo difforme da quanto stabilito dall’art.15 del Regolamento.
Sempre l’art.10 del decreto prevede come illeciti penali, ma meno gravi e cioè come contravvenzioni, le stesse condotte sopra richiamate (nn.1, 2 e 3) quando siano state poste in essere colposamente, che significa non volontariamente ma a causa di incompetenza, negligenza, imperizia, e le sanziona, rispettivamente, la prima con le sanzioni dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da € 1000,00 ad € 10000,00; la seconda, con le sanzioni dell’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da € 250,00 ad € 2500,00; la terza con le sanzioni dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da € 1000,00 ad € 10000,00.
Un’ultima osservazione va fatta per quanto riguarda i distributori al dettaglio, i cd. commercianti, che sono considerati nell’art.17 del decreto. La norma riprende alla lettera l’art.12 della previgente l. 713/1986, ribadendo che la responsabilità del commerciante è esclusa in tutti i casi in cui i prodotti non rispettino le prescrizioni della legge che riguardino i requisiti intrinseci, o la composizione dei prodotti, o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione, e la confezione non presenti segni di alterazione.
Ovviamente ogni fattispecie di illecito merita uno specifico approfondimento, ma con il breve riepilogo sopra riportato ci si augura di aver almeno contribuito a portare un po’ di chiarezza sulla divisione degli obblighi e delle responsabilità di tutti coloro che operano nella complessa filiera di produzione e distribuzione dei cosmetici.

La storia del trucco prende il via presso gli Egizi, per i quali il make up aveva innanzitutto una funzione religiosa. Il loro desiderio per la bellezza non era fine a se stesso: si credeva che la bellezza fosse gradita agli dei e che il trucco potesse proteggere dal male. Le diverse miscele o gli olii per il corpo erano preparate dai sacerdoti.
Lo sguardo aveva un valore prettamente spirituale ed andava sottolineato con prodotti specifici. Per porre enfasi agli occhi, la pelle del viso andava preparata in modo impeccabile per risultare una base neutra ed uniforme. Si schiariva quindi l’epidermide con un composto cremoso derivato dalla biacca, disponibile in diversi colori. Alcune donne che avevano la pelle particolarmente scura utilizzavano polvere di alabastro e di carbonato di soda mista a miele.
Un’epoca di contrasti tra l’essere e l’apparire, o meglio il voler apparire. Poiché il corpo femminile doveva avere tre attributi bianchi (la carnagione, i denti e le mani), si applicava sul viso in quantità abbondante la cerussa, un derivato del piombo, per neutralizzare le rughe; per neutralizzarne la tossicità si trascorreva la notte con una maschera a base di scaloppine crude di vitello imbevute nel latte. Anche Caterina Sforza consigliava, tra le sue ricette di bellezza raccolte negli Experimenta, un metodo per schiarire la carnagione: “latte di balia che allatta un maschio in cui si sarà disciolta una rondine con tutte le piume, un poco di trementina, canfora, due uova fresche e miele”(1).
L’epoca vittoriana fu un periodo dominato da un rigido codice morale, da valori religiosi, da modestia e sobrietà sessuale. Sebbene il make up fosse considerato qualcosa che solo le donne di dubbia moralità avrebbero utilizzato, la cosmesi progredì e divenne parte integrante dell’universo femminile, con tonalità delicate che si addicessero all’aspetto di una donna fragile, delicata e sobria (2).
È di questo decennio l’invenzione che cambiò il mondo cosmetico del trucco viso: nacque il primo fondotinta inizialmente formulato solo per l’industria del cinema e che avrebbe sostituito nel tempo le polveri viso. Max Factor fu l’inventore, nel 1914, di un cerone in crema ultra sottile e flessibile sulla pelle, sviluppato in ben 12 sfumature di colore per adattarsi al meglio ad ogni tipo di incarnato.
Nella moda, giovanissime modelle diventarono simbolo di quest’era, Jane Shrimpton (detta Shrimp, gamberetto) e Lesley Hornby, alias Twiggy (legnetto). Il look adolescenziale diventò tendenza.
Negli anni ’70 una nuova esigenza fa capolino: non più solo un prodotto pratico e veloce, al fondotinta si richiede anche una lunga tenuta in quanto il tempo che le donne passano fuori casa, per lavoro e svago, aumenta sempre più e il loro make up deve reggere questi nuovi ritmi. Shiseido non si fa cogliere impreparata e sviluppa un nuovo prodotto idrorepellente, capace di resistere a sudore e traspirazione cutanea.
Sono stati gli anni in cui i nuovi must erano la qualità del prodotto e la capacità di assicurare un risultato impeccabile a lungo nel tempo. Individuando nel sebo la principale causa per cui il fondotinta “non tiene”, dal Giappone arrivarono nuovi prodotti progettati con attività sebo-assorbente, in grado di liberare una volta per tutte le donne da problemi di lucidità, di fondotinta che vira sulla pelle e non tiene. Questa caratteristica si ottenne utilizzando polveri sferiche cave, in grado di assorbire l’eccesso di sebo e trattenerlo al loro interno.
Anche il potere di una bellezza prorompente venne messo in discussione (l’icona del periodo fu la modella Kate Moss che ostentava un look quasi emaciato grazie anche alla sua magrezza esasperata); vi fu un ritorno del natural look: viso non più truccato con fondotinta coprenti, fard dai colori accesi e metallizzati. Il fondotinta divenne opaco, le guance color pesca e labbra arancio chiare.




