Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento CE n.1223/2009 sui prodotti cosmetici: considerazioni generali


Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento CE n.1223/2009 sui prodotti cosmetici: considerazioni generali

Parte prima

Gabriella Ferraris

Circa un anno fa ho pubblicato su questa stessa rivista un articolo dal titolo La disciplina dei cosmetici e le sanzioni applicabili (CT 18(1) 46-47 ndr), nel quale consideravo, in mancanza di una specifica disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi imposti dal Reg.CE 1223/2009, se e quali norme della l.713/1986 potevano continuare ad essere applicate. All’esito dell’esame concludevo che il regolamento 1223/09, pur mantenendo una continuità con la disciplina precedente ne ha cambiato l’impostazione. Poiché il nuovo regolamento individua con precisione gli obblighi dei diversi soggetti che operano nella filiera, diversamente dalla l.713/1986, allo stesso modo la disciplina sanzionatoria avrebbe dovuto seguire questa impostazione. Per queste ragioni auspicavo un tempestivo intervento del legislatore.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre scorso, finalmente, dopo oltre due anni dall’entrata in vigore del Regolamento 1223/2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 4.12.2015 n.204, provvedimento che ha dettato la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici ed ha abrogato la L.713/1986. Il provvedimento è in vigore dal 6 gennaio 2016.

Prima di addentrarci nell’esame del nuovo decreto è utile ricordare brevemente le figure introdotte dal regolamento cosmetici e che costituiscono la specificità del provvedimento in quanto nella previgente l.713/1976 non erano identificati gli operatori professionali responsabili della produzione e commercializzazione. Nel Reg.1223/2009 è posto particolare accento sulla persona responsabile che nella visione del legislatore è colui che deve controllare tutta la filiera di produzione e distribuzione del cosmetico e cui fanno capo tutti i relativi obblighi, nonché la sorveglianza post vendita. È della persona responsabile, poi, l’onere di essere l’interlocutore delle autorità competenti, sia nel caso di incidenti nella filiera, sia per indagini preventive. Persona responsabile è, normalmente il fabbricante o l’importatore dove con il primo termine, analogamente a quanto si ritrova in altri provvedimenti comunitari, non si indica soltanto il soggetto che produce il cosmetico, ma anche colui che lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio (art.2 co.1 lett.d); mentre per importatore si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo (art.2 co.1 lett.i). Accanto alla persona responsabile, il regolamento pone i distributori, cioè i soggetti che operano a vario livello nella catena della fornitura mettendo a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario( art.2 co.1 lett.e). I distributori non incidono su sostanza e presentazione del prodotto, già decise dal fabbricante o importatore e, se lo fanno, diventano a loro volta persone responsabili con tutti i conseguenti obblighi (art.4 co.5).

Ora, nel d.lgs.204/2015 si ribadisce la centralità della figura della persona responsabile: la maggior parte delle fattispecie di illecito previste nel decreto riguardano infatti proprio tale soggetto (artt. 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16). In un minor numero di casi sono previste responsabilità specifiche dei distributori (artt.5, 6 e 9). Il decreto identifica, inoltre, una particolare figura di distributore e cioè il commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali (art.17). Solo per le fattispecie più gravi, dove l’inosservanza delle norme comporta un rischio per la sicurezza dei prodotti, quali sono i casi in cui le violazioni riguardano la pratiche di buona fabbricazione e l’impiego di sostanze vietate o soggette a specifiche condizioni di utilizzo, la responsabilità è di chiunque ponga in essere la condotta vietata (artt.7 e 10).

Il decreto prevede illeciti di natura amministrativa, puniti con la sanzione pecuniaria (artt. 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16), ed illeciti di natura penale puniti con sanzioni detentive, arresto e reclusione, e/o pecuniarie, multa e ammenda (artt.4, 5, 8, 10, 12), e nell’ambito di questi ultimi alcuni comportamenti costituiscono delitti; le sanzioni in questi casi sono la reclusione e la multa (art.10) ed altre contravvenzioni, le sanzioni in questi casi sono l’arresto e la ammenda (artt.4, 5, 8, 10, 12). Non è questa la sede per dilungarsi in tali distinzioni ma è da evidenziare che la gravità è crescente, passando da illeciti amministrativi ad illeciti penali. Le sanzioni previste per gli illeciti penali sono più gravose sia per natura che per quantità, i procedimenti in ambito penale sono più complessi, così come più complesse sono le valutazioni per la scelta degli eventuali strumenti cui si può ricorrere per definire le questioni.

In breve possiamo ricordare che nel caso di accertamento di fatti che costituiscono illeciti amministrativi, il procedimento segue l’iter previsto dalla l.689/1981, che si articola in tre fasi. Tale procedimento è caratterizzato dalla possibilità data dagli addetti al controllo al soggetto ritenuto responsabile, al quale viene notificata la contestazione della violazione, di pagare, con effetto liberatorio, la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito, determinata nella minor somma tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo, importo che può essere ulteriormente ridotto nel caso di versamento tempestivo. Se il soggetto notificato non intende valersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, ha la possibilità di difendersi sottoponendo la questione all’autorità amministrativa competente (in base alla 689/1981 ogni Regione con propria legge regionale può decidere gli organi competenti). Se l’autorità competente non ritiene di accogliere le ragioni dell’operatore e conferma la contestazione formulata dagli addetti al controllo tale provvedimento, chiamato ordinanza ingiunzione, può essere opposta. Con l’opposizione all’ordinanza ingiunzione si radica un procedimento dinanzi alla magistratura ordinaria.

Nel caso invece i fatti accertati costituiscano illeciti di natura penale, i procedimenti sono di competenza dell’autorità giudiziaria penale. Il rapporto dagli addetti al controllo sarà quindi portato all’attenzione di un giudice che valuterà, in base al tipo di illecito contestato ed alla gravità del caso, la via processuale da seguire. Anche in questi casi ci sono strumenti che consentono di definire i procedimenti senza arrivare necessariamente al processo, sia per scelta del giudice che per iniziativa dell’imputato. Il codice di procedura penale prevede il procedimento per decreto penale di condanna, dà la possibilità di patteggiare e nel caso di contravvenzioni, a seconda del tipo di sanzioni previste, c’è la possibilità di ricorrere all’oblazione.

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