Cosmetici e contraffazione


Cosmetici e contraffazione

GABRIELLA FERRARIS

Sfogliando i quotidiani, spesso capita di trovare nella cronaca notizie riguardanti cosmetici contraffatti. Sovente si tratta di pochi esemplari di profumi rinvenuti in singoli mercati rionali, ma recentemente ci sono stati casi di contraffazione di altre tipologie di cosmetici, prodotti in gran numero. Solo per ricordare fatti recenti: a marzo la Guardia di Finanza ha sequestrato a Vicenza centinaia di cosmetici con marchio contraffatto destinati al commercio ambulante. Ad aprile i Carabinieri hanno smantellato un sodalizio criminale dedito alla contraffazione di creme e trattamenti per la pelle tra le province di Cremona e Lodi, prodotti destinati alla vendita in quelle province, ma anche attraverso siti internet.
Più o meno un anno fa sono stati diffusi i dati di uno studio condotto dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) sul costo economico della violazione dei diritti di proprietà industriale, nell’ambito del quale sono stati misurati i danni economici, fiscali ed occupazionali causati nell’Unione Europea dalla contraffazione dei cosmetici e dei prodotti per l’igiene personale. I prodotti presi in considerazione nello studio comprendono i profumi e le acque da toeletta, i prodotti di bellezza e per il trucco, le preparazioni antisolari e abbronzanti, gli shampoo, lacche ed altre preparazioni per il trattamento dei capelli, i dentifrici, le preparazioni da barba, i deodoranti, i prodotti depilatori e i saponi. Lo studio ha valutato l’impatto economico che la contraffazione produce sugli operatori e sulla società in generale ed ha appurato che le aziende subiscono danni a causa del calo delle vendite, e quindi della perdita di fatturato, e che ciò determina la perdita di posti di lavoro. La produzione di cosmetici contraffatti avviene in siti non regolari e nell’inosservanza delle leggi sanitarie e fiscali, nuocendo così alla salute pubblica ed alle casse statali. Si è calcolato che ogni anno la contraffazione di articoli di profumeria, per il trucco e l’igiene personale, causa in Europa la perdita annua di fatturato di circa 4,7 miliardi di euro, pari al 7,8% delle vendite in questi settori. L’Italia, che nell’UE per il settore cosmetico si colloca al terzo posto tra i pae-si produttori e fra i primi paesi come consumatori, risulta molto toccata dal fenomeno della contraffazione e si è calcolato che subisca un danno di oltre 600 milioni di euro.
Nel 2014 l’Osservatorio Provinciale sulla contraffazione della Camera di Commercio di Torino ha reso noti i risultati di un’indagine condotta dal Settore Studi, Statistica e Documentazione, relativa alla contraffazione dei cosmetici considerata dal punto di vista dei consumatori. Da tale indagine è emerso che i consumatori temono i prodotti contraffatti in quanto ravvisano una minaccia per la loro salute e sicurezza, ma che molti si lasciano tentare dall’acquisto per i prezzi convenienti con il quale vengono venduti. La diffusione dei cosmetici contraffatti è resa più facile per la scarsa attenzione da parte dei consumatori nei riguardi di ciò che viene acquistato: pochi dedicano una lettura accurata dell’etichetta e degli ingredienti e comunque è difficile che il consumatore medio riesca a valutare la conformità delle indicazioni riportate sulle confezioni alle disposizioni di legge.
Per contrastare il fenomeno della contraffazione dei cosmetici, in continuo aumento, il Ministero della Salute nel 2013 ha pubblicato una nota dedicata al problema, sollecitando i consumatori a prendere coscienza dello stesso e ad evitare l’acquisto di prodotti contraffatti.
Il Ministero nella propria nota sottolinea che i prodotti contraffatti rappresentano un problema per la società sotto molteplici aspetti: si tratta, prima di tutto, di prodotti per loro stessa natura fabbricati illegalmente e di provenienza sconosciuta, e quindi che non garantiscono il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità imposti dalla normativa comunitaria con conseguenti pericoli per il consumatore; la contraffazione rappresenta però anche un’alterazione dei normali rapporti tra gli operatori del settore, in quanto costituisce una forma di concorrenza illecita che mina l’equilibrio economico di chi rispetta le regole. Il Ministero consiglia, per riuscire ad individuare i cosmetici contraffatti, di prestare attenzione al nome del prodotto ed, in particolare, alla grafica, controllare bene il marchio, confrontare l’aspetto della confezione in termini di colori, scritte, dimensioni del contenitore e della scatola, verificare la presenza delle informazioni che devono figurare in modo obbligatorio sulla scatola o sul contenitore, verificare che le condizioni di utilizzo, le precauzioni d’impiego e la funzione del prodotto siano riportate in lingua italiana, valutare la congruità del prezzo rispetto al tipo di prodotto, scegliere canali di vendita regolarmente autorizzati.
Anche l’associazione di difesa e orientamento consumatori (ADOC) ha pubblicato sul proprio sito un decalogo per aiutare i consumatori a difendersi dai cosmetici contraffatti. In tale decalogo, oltre a fornire le informazioni principali sui requisiti che per legge i cosmetici devono rispettare, suggerisce di sospettare di prodotti a basso costo che sembrano riportare un marchio famoso e che sono distribuiti fuori dai tradizionali canali di vendita (profumerie, farmacie, negozi specializzati, supermercati).

Cosa si intende quando si parla di contraffazione?
Il codice penale all’art.473 cp definisce contraffazione gli atti di chi potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o di chi senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. È altresì contraffazione l’atto di chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o chi fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Sempre in tema di contraffazione l’art.474 cp punisce chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
Il bene giuridico tutelato dagli artt.473 e 474 cp è la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella genuinità dei segni che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali.
Commette contraffazione quindi chi riproduce un marchio o un prodotto senza il consenso del legittimo titolare del diritto di proprietà industriale, o comunque imita un marchio o un prodotto altrui in modo che si crei una situazione di confondibilità tra i prodotti. La tutela penale è prevista per i segni distintivi registrati. L’esempio tipico di contraffazione in ambito cosmetico è quello dei numerosi profumi che riportano un marchio celebre contraffatto o alterato, idoneo a trarre in inganno l’acquirente.
In giurisprudenza si è posto il problema di individuare la soglia della confondibilità. La giurisprudenza per un certo periodo ha affermato che chi doveva escludere la rilevanza penale del falso grossolano, dove per grossolano si intendeva quel falso immediatamente riconoscibile da non poter far cadere in errore alcuno, ed i contraffattori avevano interpretato tale giudizio come una sorta di legittimazione al commercio dei cd. prodotti look-like. In questo contesto si collocano i casi di cosmetici che hanno iniziato a circolare riportando, accanto al marchio contraffatto o alterato, avvertenze del tipo falso d’autore oppure marchio e/o nome altrui usato in funzione descrittiva per l’individuazione del tipo di fragranza.
Successivamente però, tale orientamento è stato ribaltato. In una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso anno (Cass.24516/15) avente ad oggetto il caso di una operatrice del settore della vendita di articoli di profumeria, colpevole di avere acquistato per la commercializzazione da una ditta numerose confezioni di profumo caratterizzate dalle diciture falsi d’autore e marchio e/o nome altrui usato in funzione descrittiva per l’individuazione del tipo di fragranza, i giudici di legittimità hanno affermato che l’interesse tutelato dalle norme in materia di contraffazione (art.473 e 474 cp) è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione e non l’affidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. Precisa ancora la sentenza che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato: e la tutela non può essere aggirata attraverso diciture artatamente “attestative” circa l’indebito uso del marchio, quali “falso d’autore” o simili, giacché la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato.
Tale sentenza che afferma un orientamento più rigoroso in materia di contraffazione è pienamente condivisibile in quanto non è più possibile ignorare il danno economico e commerciale di tali fattispecie illecite. Non solo, poiché i cosmetici si applicano sulla pelle e sono destinati ad entrare in contatto con parti particolarmente sensibili del corpo, come occhi e mucose, la circolazione di prodotti contraffatti, dei quali nella maggior parte dei casi si ignora il luogo e le condizioni di produzione, può costituire un pericolo per la salute di chi li utilizza e comunque aumenta il rischio che insorgano reazioni allergiche anche molto gravi. La violazione dei diritti di privativa industriale infatti spesso si accompagna ad altre irregolarità e violazioni che riguardano, nei casi più gravi la sostanza dei prodotti (ingredienti non consentiti, contaminazioni) e negli altri la forma (irregolarità dell’etichettatura, mancanza di informazioni. Il fatto che la contraffazione sia grossolana o addirittura esista un’avvertenza della falsità dei prodotti non serve certo ad escludere tutte le irregolarità che la contraffazione porta con sé ed è dunque auspicabile che per il futuro si intensifichino i controlli, si confermi l’orientamento più rigoroso per la valutazione della contraffazione e si tenga alta anche l’attenzione dei consumatori su tali problemi, con specifiche campagne di sensibilizzazione.