Editoriale IN4 • 2023

Editoriale IN4 • 2023

Tiziana Mennini

Direttore scientifico
de L'Integratore Nutrizionale

Verso una “nutrivigilanza” europea
sugli integratori alimentari:
il Manifesto di Erice

La sicurezza degli integratori alimentari è una priorità per tutelare la salute dei cittadini. Nel corso degli anni, sono stati segnalati numerosi eventi avversi correlati all’assunzione di integratori alimentari, che possono derivare da tossicità intrinseche di alcuni componenti, problemi di qualità del prodotto, come contaminazioni o adulterazioni, e interazioni tra diversi integratori o tra integratori e farmaci. Il “Manifesto di Erice 2022” è stato pubblicato a maggio 2023 come editoriale sulla rivista Drug Safety da esperti che hanno partecipato al workshop internazionale “Food supplements vigilance systems in a public health perspective: the European context,” tenutosi nell’ottobre 2022 presso l’International School of Pharmacology “Giampaolo Velo” a Erice. Il documento pone l’accento sulla necessità di migliorare la sicurezza degli integratori alimentari promuovendo la creazione di un sistema di monitoraggio europeo comune, e sensibilizzare i cittadini e gli operatori sanitari sui potenziali rischi associati al consumo di tali prodotti, incoraggiando la segnalazione di eventi avversi. Il mercato degli integratori alimentari è in costante espansione in Europa, con un uso sempre più diffuso tra la popolazione. In Europa, gli integratori alimentari sono soggetti al Regolamento Generale sulla Legislazione Alimentare (General Food Regulation, regolamento CE n. 178/2002), ma si riscontra una mancanza di armonizzazione della legislazione tra i diversi Paesi dell’Unione Europea (UE). Poiché si tratta di alimenti, deve essere escluso anche il minimo rischio attraverso una valutazione approfondita, anche perché il principio del rapporto rischi-benefici tipico dei farmaci non può essere applicato agli alimenti. Non esistono standard europei comuni che definiscano gli obblighi delle autorità regolatorie e dei produttori in materia di sicurezza, prima e dopo la commercializzazione di questi prodotti. Queste criticità sono state analizzate nel 2021 dal Comitato Economico e Sociale Europeo (European Economic and Social Committee), a oggi senza alcun seguito da parte della Commissione Europea. Nonostante la mancanza di armonizzazione, tutti gli integratori alimentari sono attualmente disponibili in Europa per effetto della libera circolazione e promozione su Internet. I sistemi per la segnalazione spontanea di reazioni avverse da integratori alimentari sono gli unici strumenti disponibili per richiamare l’attenzione sui rischi associati a questi prodotti una volta che siano commercializzati e utilizzati da un grande numero di consumatori. In Italia, dal 2002, è attivo il sistema di fitovigilanza, dedicato alla raccolta di segnalazioni di sospette reazioni avverse a prodotti di origine naturale, diverso dalla Rete nazionale di farmacovigilanza che si occupa delle segnalazioni relative a farmaci e vaccini. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) coordina le attività di fitovigilanza, e dal 2018, le segnalazioni possono essere inviate online tramite la piattaforma VigiErbe (www.vigierbe.it), sviluppata dall’Università di Verona. Secondo il “Manifesto di Erice”, in una prospettiva di ricerca, lo stato normativo degli integratori alimentari, così come la mancanza di un percorso chiaro per la segnalazione delle sospette reazioni avverse in alcuni Paesi europei, rendono ancora più difficile la rilevazione tempestiva di eventuali segnali di sicurezza da parte delle autorità regolatorie e dei ricercatori. Studi recenti hanno sottolineato il valore aggiunto e la necessità di accedere a database multipli (compresi quelli di segnalazione spontanea che raccolgono le reazioni avverse a farmaci), come approccio complementare per affrontare compiutamente la questione della sicurezza di questi prodotti.

Il Manifesto di Erice sottolinea la necessità di implementare un sistema sovranazionale di “Nutrivigilanza” gestito dalle istituzioni pubbliche europee, dedicato e centralizzato per aumentare il numero delle segnalazioni, condividere informazioni tra i diversi Paesi membri, e promuovere una migliore sinergia con le autorità regolatorie. Questo consentirebbe di armonizzare la raccolta dei dati e individuare rapidamente possibili segnali di rischio, con conseguenze positive sulla sicurezza dei consumatori. È infatti fondamentale aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari e dei consumatori riguardo ai potenziali rischi associati agli integratori alimentari, nell’ottica della salute pubblica.

Il “Manifesto di Erice 2022” rappresenta un importante passo avanti verso una migliore tutela della salute pubblica e una maggiore sicurezza nell’uso degli integratori alimentari nell’Unione Europea. Promuovere la realizzazione di programmi educativi e di comunicazione efficaci, personalizzati e indipendenti, che coinvolgano il mondo accademico, le società scientifiche, gli enti regolatori e i consumatori contribuirà a garantire finalmente un uso più sicuro degli integratori alimentari in Europa.

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L’Integratore Nutrizionale 4/2023

L’Integratore Nutrizionale 4/2023

Focus: Probiotici e prebiotici
ARTICOLI
AGGIORNAMENTI
AZIENDE
ARTICOLI

Akkermansia muciniphila
La rivoluzione nel controllo glicemico e ponderale
M. Salamone, V. Di Nardo, F. Busa

Probiotici e autismo
Una rassegna sistematica degli studi clinici
L. Drago

Il benessere della donna dipende da un microbiota sano
Aggiornamento sul meccanismo d’azione di una composizione probiotica multiceppo contro gli agenti patogeni urogenitali e la sua efficacia clinica nelle donne
P. Malfa, D.F. Squarzanti, S. Castegnaro

AGGIORNAMENTI
Letteratura scientifica

Gli abissi del microbiota, esplorazione, mappatura
e caratterizzazione
A. Baldi

Pubblicità al vaglio

Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP)
Pronuncia n. 16/2023

Health claim

Probiotici: una never ending story
La recente posizione del Regno Unito
A. Antonelli

Speciale
FOOD SUPPLEMENTS FORUM 2023
Novità regolatorie e temi emergenti
Abstract delle comunicazioni
AZIENDE

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In allegato alla rivista

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Editoriale Innovazione in Botanicals 2 • 2023

Editoriale Innovazione in Botanicals 2 • 2023
Elena Sgaravatti

Direttore scientifico
di Innovazione in Botanicals

La natura concede “abbastanza”

«Nel 1972 il rapporto I limiti dello sviluppo del Club di Roma lanciava un monito sulle conseguenze ambientali e climatiche del modello insostenibile di crescita dominante. Nei 50 anni trascorsi dalla pubblicazione del rapporto, la domanda di risorse ha continuato a crescere, segnando una tendenza ancora più preoccupante. La naturale capacità di rigenerazione del pianeta non è stata in grado di assorbire l’aumento esponenziale dell’estrazione di risorse che nell’arco di pochissimo tempo vengono poi rilasciate nell’atmosfera, nei corpi idrici e nel suolo. Il sistema globale e interconnesso della natura è stato scombinato e sta raggiungendo il punto di rottura, mentre in tutto il mondo si fanno sentire in maniera drammatica gli impatti devastanti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.»

È questo l’incipit, dello scorso maggio, della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo. Dati ormai, almeno approssimativamente noti, ma non per questo meno densi e meritevoli di impegno da parte di tutti noi.
Banditi atteggiamenti catastrofisti, per invertire la rotta, vengono in aiuto sia il progresso scientifico sia l’adozione di un diverso modello di sviluppo economico, da mettere in pratica velocemente e senza troppi indugi.
Dall’illusione dell’abbondanza all’economia dell’abbastanza è il titolo del libro di Mario Deaglio in libreria in questi giorni la cui pubblicazione è stata occasione di riflessioni davvero stimolanti in occasione del Festival Internazionale dell’Economia a Torino.
Il concetto di “economia dell’abbastanza” si riferisce a un sistema economico che si concentra sul soddisfacimento dei bisogni fondamentali degli individui e delle comunità senza perpetuare un consumo insostenibile e una crescita infinita. Sfida il modello tradizionale di costante espansione economica e incoraggia un approccio più equilibrato e sostenibile.
In un’economia simile, l’enfasi si sposta dal perseguire una crescita illimitata al garantire a tutti l’accesso alle risorse e ai servizi essenziali necessari per una buona qualità di vita. Ciò include il soddisfacimento di bisogni primari come cibo, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione e un ambiente pulito. Un’economia quindi molto più inclusiva che condivide il benessere e incoraggia le persone a dare priorità a ciò che è veramente necessario per una vita soddisfacente e a evitare la trappola del consumismo. In questo modello economico la generazione di nuovi prodotti è sinonimo di gestione responsabile delle risorse. Mira a ridurre al minimo gli sprechi, a promuovere il riciclo e il riutilizzo e ad adottare pratiche sostenibili per garantire la disponibilità a lungo termine delle risorse; rappresentando, in sostanza, un passaggio consapevole da un’economia lineare a una circolare, nella quale vengono promosse economie localizzate che valorizzano un recupero consapevole di residui e che privilegiano una produzione e un consumo locale, riducendo la dipendenza dalle catene di approvvigionamento globali e favorendo a resilienza delle comunità.
La collaborazione e la condivisione giocano un ruolo importante in un’economia dell’abbastanza: incoraggiano la condivisione di risorse, competenze e conoscenze all’interno delle comunità per ridurre il consumo individuale e costruire connessioni sociali più forti. Il principio secondo il quale “non si vive bene se chi ti è vicino vive male” dovrebbe diventare un pensiero comune, condiviso, riconoscendo che la felicità e la realizzazione della persona derivano da un approccio olistico che include fattori come la salute, l’istruzione, le relazioni sociali e la sostenibilità ambientale.
Sulla sostenibilità ambientale il progresso scientifico e le biotecnologie in particolare possono giocare un ruolo cruciale: anche di questo si è discusso nella giornata nazionale della Bioeconomia. Nei processi di conversione enzimatica, per esempio, l’utilizzo di enzimi consente una riduzione dei consumi energetici significativa. Le biotecnologie vegetali consentono la produzione di principi attivi, di vaccini e di anticorpi monoclonali da pianta con tempi di produzione minori e costi più contenuti rendendo più accessibile la prevenzione vaccinale in Paesi svantaggiati. Le piante vengono considerate eccellenti bioreattori naturali essendo estremamente sicure in quanto non ospitano patogeni animali, sequenze di DNA oncogeno, prioni ed endotossine potenzialmente presenti in altre piattaforme di espressione. E ancora, le biotecnologie vegetali consentono interventi altamente selettivi per l’ottenimento di cultivar ibridate resistenti a parassitosi, a siccità e a fenomeni di marcescenza.
Quindi, ben vengano i luoghi dove la formazione e le occasioni di confronto di questi temi sono generati: dalla Giornata nazionale sulla Bioeconomia celebrata il 25 maggio scorso al Festival Internazionale dell’Economia dei primi giorni di giugno che, da posizioni potenzialmente distanti tra loro, si ritrovano a condividere un linguaggio comune portatore di soluzioni per un futuro migliore.

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Ciliegie: una fonte di polifenoli non sufficientemente sfruttata

Ciliegie: una fonte di polifenoli non sufficientemente sfruttata

A. Colletti
M. Pellizzato

[…] Il microbiota intestinale è in grado di degradare gli antociani (cianidina-glicosilrutinoside), i flavonoidi (quercetina-rutinoside) e gli acidi clorogenici e neoclorogenici contenuti nelle ciliegie principalmente ad acidi 4-idrossifenilpropionici, epicatechina e acidi 4-idrossibenzoici. Inoltre, i polifenoli della ciliegia hanno mostrato un’azione prebiotica attraverso la modulazione dei livelli di Bacteroides, Lactobacillus e Bifidobacterium spp. […]

Articolo integrale pubblicato su L’Integratore Nutrizionale 3/2023

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Le peschiole come fonte preziosa di acido abscissico con attività antidiabetica

Le peschiole come fonte preziosa di acido abscissico con attività antidiabetica

E. schiano
F. Guerra

Risultati di un trial clinico condotto su pazienti con diabete mellito di tipo 2

[…] Tra le molecole naturali con potenziale antidiabetico, negli ultimi decenni, la comunità scientifica ha rivolto un’attenzione sempre più crescente verso la capacità ipoglicemizzante dell’acido abscissico (ABA), un ormone endogeno prodotto dal pancreas in risposta all’assunzione di glucosio. Oltre alla sua presenza nel mondo animale, l’ABA è presente anche nel mondo vegetale, ove svolge il ruolo di ormone della crescita. Esso è localizzato in elevate concentrazioni soprattutto a livello dei frutti immaturi delle pesche nettarine, definiti con il termine “peschiole”, che sono molto spesso oggetto del processo di diradamento. Questa coincidenza di presenza dell’ABA ha condotto alla selezione di tale matrice di scarto come candidato ideale per la formulazione di nutraceutici utili per il controllo glicemico. Sulla base di queste premesse, è stata testata, mediante uno studio clinico condotto su pazienti con diabete mellito di tipo 2, l’efficacia clinica di una formulazione nutraceutica a base di peschiole, contenenti basse dosi di ABA (500 mg di liofilizzato 3 volte/die) e alte dosi (750 mg, 3 volte/die). […]

Articolo integrale pubblicato su L’Integratore Nutrizionale 3/2023

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Editoriale IN3 • 2023

Editoriale IN3 • 2023

Tiziana Mennini

Direttore scientifico
de L'Integratore Nutrizionale

L’Istituto superiore di sanità segnala
un aumento della contraffazione
degli integratori alimentari

La contraffazione non si limita più ai farmaci: sono sempre di più le segnalazioni e i sequestri di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici falsificati, destinati in particolare all’estero o a canali illegali web. A renderlo noto, oltre le notizie che appaiono sui quotidiani, è un recente articolo1 dell’Istituto superiore di sanità (ISS). L’articolo riassume le tendenze del mercato della falsificazione farmaceutica evidenziando lo spostamento dell’attenzione dai medicinali ad altri prodotti di interesse sanitario (integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici) che vengono addizionati illegalmente con principi attivi farmaceutici o sostanze illegali. Secondo ISS, dai primi casi rilevati in Italia e in Europa a inizio degli anni duemila, che riguardavano imitazioni di medicinali di origine chimica privi di principio attivo o contenenti principi attivi differenti da quanto dichiarato, si è arrivati alla diffusione di integratori alimentari illegalmente reclamizzati con specifiche indicazioni – per la potenza sessuale, per dimagrire ecc. – contenenti principi attivi farmaceutici non dichiarati, spesso diffusi attraverso il mercato on line, sexy-shop/negozi etnici/palestre. Molti sequestri hanno rilevato prodotti contenenti sildenafil o suoi analoghi mai autorizzati, integratori dimagranti contenenti l’anoressizzante sibutramina o il lassativo fenolftaleina, molecole ritirate dal mercato per la loro tossicità. Ma le falsificazioni non si fermano alla composizione, riguardano anche il packaging: l’ispezione visiva rappresenta il primo passo per individuare un prodotto falsificato, mediante l’esame visivo e microscopico dell’imballaggio del campione sospetto e di quello autentico (colore, carattere e dimensione del testo, lotto, scadenza, codice a barre) e la coerenza delle informazioni tra il confezionamento primario e secondario.

Da inizio anno sono diversi i sequestri che hanno interessato integratori alimentari contraffatti, a seguito di operazioni condotte in aeroporti o sul territorio, notizie che abbiamo anche riportato sulla nostra rivista. Di recente, le Fiamme Gialle di Prato hanno effettuato un maxi-sequestro di circa 2.200.000 integratori alimentari, pari a 520 kg, perché privi delle indicazioni e delle precauzioni d’uso in lingua italiana, oltre alle indicazioni sul produttore o importatore, il Paese di origine, la presenza di materiali e sostanze che possono arrecare danno all’uomo.

Non rimane che ringraziare le istituzioni competenti (ISS, AIFA, NAS, Guardia di Finanzia) che sono attive sul territorio per difendere i consumatori da queste pericolose contraffazioni: infatti, se contraffare un profumo o una borsa griffata porta solo un danno economico, nel caso di integratori alimentari il pericolo che si corre è quello di assumere, in modo inconsapevole, prodotti di dubbia provenienza che il più delle volte contengono derivati di scarsa qualità dei principi attivi.

 

1 Gaudiano MC, Bartolomei M, Manna L et al. La falsificazione dei medicinali: evoluzione del fenomeno e attività di contrasto del centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci. Not Ist Super Sanità. 2023;36(1):11-14.

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L’Integratore Nutrizionale 3/2023

L’Integratore Nutrizionale 3/2023

Focus: Invecchiamento in salute
ARTICOLI
AGGIORNAMENTI
AZIENDE
ARTICOLI

Le peschiole come fonte preziosa di acido abscissico con attività antidiabetica
Risultati di un trial clinico condotto su pazienti con diabete mellito di tipo 2
E. Schiano, F. Guerra

Estratto di tè verde
in donne in post-menopausa sovrappeso e obese di classe I
Studio clinico randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo
M. Rondanelli, C. Gasparri, S. Perna, G. Petrangolini, P. Allegrini, T. Fazia, L. Bernardinelli, A. Cavioni, F. Mansueto,
L. Oberto, Z. Patelli, A. Tartara, A. Riva

AGGIORNAMENTI
Letteratura scientifica

In salute o in malattia: l’invecchiamento
e la nostra firma epigenetica
A. Baldi

Pubblicità al vaglio

Come pubblicizzare correttamente
gli integratori alimentari?
Comitato di controllo • Ingiunzione
n. 1/23 del 20/1/23

Approfondimenti formulativi

Ciliegie: una fonte di polifenoli non sufficientemente sfruttata
A. Colletti, M. Pellizzato

Health claim

Autorizzato nuovo claim per la riduzione
del colesterolo ai sensi dell’art. 14
del Reg. CE 1924/2006
A. Antonelli

Piante e derivati botanici

Adulterazione dei fiori di arnica
T. Mennini

Approfondimenti normativi

Derivati dell’idrossiantracene
e delle piante sottoposte alla sorveglianza
dell’UE • L’iniziativa francese
R. Stefani

AZIENDE

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Pronuncia n. 31/2022 del 31 gennaio 2023

Pubblicità sotto la lente

1 Art. 2 Comunicazione
commerciale ingannevole.

2 Art. 23 Prodotti cosmetici
e per l’igiene personale.

Pronunce del Giurì dell’Autodisciplina pubblicitaria

Pronuncia n. 31/2022 del 31 gennaio 2023

a cura della Redazione di CEC editore

Con provvedimento n. 31/22, emesso in data 17 novembre 2022, il Comitato di Controllo ha ingiunto ad … di desistere dalla diffusione del telecomunicato relativo al prodotto , rilevato sulle reti  nel novembre 2022 e ritenuto manifestamente contrario agli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato ha contestato che «nello stesso contesto» venissero pubblicizzati due prodotti, un farmaco indicato in caso di infezioni vaginali, e un cosmetico consigliato in caso di “prurito esterno”, “bruciore” e “irritazione”, con l’indicazione “lenisce”, “protegge”, “previene”.

Secondo il Comitato di Controllo, tale successione narrativa, che riguarda nella prima parte dello spot un medicinale, e nella seconda un cosmetico, generava, in violazione dell’art. 2 CA1, potenziale ambiguità, inducendo il consumatore a ritenere che il prodotto cosmetico fosse suscettibile di svolgere un’azione protettiva e preventiva sulle cause collegate alle infezioni descritte nella prima parte dello spot.

Sempre secondo il Comitato, le affermazioni veicolate erano in contrasto con l’art. 232 co. 2 CA, in quanto suscettibili di confondere il consumatore sulla natura del prodotto pubblicizzato, inducendo una confusione tra cosmetico e  medicinali.

Per l’opponente, l’effetto della seconda parte dello spot rispetto alla prima, in quanto la causa dei sintomi è resa evidente dall’aggettivo “esterno”, nominato per prima cosa in relazione al prurito indicante il disagio. Seguendo questa interpretazione apparirebbe quindi chiara la condizione richiesta: che “venga effettuato riferimento a situazioni di alterazione cutanea derivanti da fattori esterni”. In ultima analisi, in relazione all’uso del termine “irritazione”, l’esponente ha prodotto molteplici esempi di cosmetici qualificati per la loro azione anti-irritante.

Con nota datata 30 novembre 2022, il Comitato di Controllo ha giudicato non convincenti le ragioni addotte dall’opposizione, facendo rilevare che non è stata messa in discussione l’efficacia del prodotto, bensì la sua comunicazione. Secondo il Comitato è la successione narrativa fra la prima e la seconda parte dello spot «in assenza di una qualsiasi indicazione sulle diverse cause dei sintomi indicati nella seconda parte», a rendere ambigua la comunicazione, inducendo il pubblico a ritenere che il prodotto cosmetico sia suscettibile di svolgere una qualche azione protettiva e preventiva su situazioni di tipo patologico quali le infezioni; in particolare, l’uso del termine “irritazioni”, ampiamente tollerato per esempio nel settore dei prodotti per la barba, nel quale l’irritazione è dovuta a fattori meccanici, non sarebbe tollerabile nel settore preso in esame. Inoltre, secondo quanto specificato dal Comitato, la contestata dicitura “leggere attentamente le avvertenze”,  difesa dall’opponente tramite riferimento al Reg. UE 1223/2009, non troverebbe riscontro nella fonte citata, che si limita a chiedere di specificare sull’imballaggio o sulla confezione del cosmetico eventuali particolari precauzioni per l’impiego dello stesso.

In data 1° dicembre 2022 il Presidente del Giurì, vista la nota del 30 novembre 2022 con la quale il Comitato di Controllo ha ritenuto non convincenti le ragioni dell’opposizione all’ingiunzione di desistenza n. 31/22, disponeva ex art. 39 CA la convocazione delle parti avanti il Giurì, per la data del 31 gennaio 2023.

In data 27 gennaio 2023 presentava memoria difensiva ribadendo l’assenza di qualunque effetto di trascinamento della prima parte dello spot sul secondo, sottolineando che il telecomunicato si presenta suddiviso in due parti distinte e non collegate tra loro.  Segnalava anche come il termine “irritazione” non sia stato enunciato in maniera isolata, bensì unitamente ad altri sintomi, (prurito esterno e bruciore), evidenziati in sequenza e anteriormente al termine “irritazione”. Ciò atto a spiegare come l’effetto complessivo della comunicazione contenuta nella seconda parte dello spot sia diverso da quanto recepito dal Comitato di Controllo, mentre la causa dei sintomi segnalati sarebbe resa evidente da quell’aggettivo, “esterno” che, nominato per primo in relazione al prurito, chiarirebbe il significato causale dell’irritazione.

Il Comitato ha osservato come, secondo l’inserzionista, la comunicazione sarebbe declinata con uno spot chiaramente diviso in due parti, relative a due diversi prodotti, prive di una successione narrativa e marcate da una netta cesura, tale da impedire un effetto di trascinamento del primo messaggio sul secondo, ma tale tesi sarebbe infondata, poiché risulterebbe evidente dalla successione delle immagini che lo spot è unico, diviso in due parti, nelle quali si rappresenta la stessa scena, seppur raccontata da due diverse protagoniste, inoltre la voce fuori campo, effettuando il collegamento fra le due parti, afferma “E, in caso di prurito esterno, bruciore, irritazione”, congiungendo le due azioni.

Inoltre, sempre secondo il comitato, la rapida sequenza delle immagini video non consente al consumatore medio di capire che la diversità di prodotto oggetto del messaggio fra la prima e la seconda parte. Secondo il Comitato, la presenza di un’evidente continuità narrativa determinerebbe, pertanto, un effetto di trascinamento e di conseguenza una ambiguità del messaggio, da ritenersi così in contrasto con l’art. 2 CA. Inoltre, la descrizione del prodotto apparirebbe carente in ordine alla origine di tali fattori di disagio, nonché in contrasto con il Reg.1223/2009 sui prodotti cosmetici e con l’art. 23 CA.

L’Art. 23 in modo esplicito afferma che i prodotti cosmetici debbano avere uno scopo esclusivo o prevalente, di protezione e mantenimento in buono stato delle superfici esterne del corpo umano, ipotesi che non pare essere quella rappresentata dall’inserzione. Per quanto riguarda la seconda parte dell’art. 23, relativa alla comunicazione commerciale dei prodotti cosmetici, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l’igiene personale con i medicinali, curativi. Nel caso della comunicazione di si tratterebbe non di caratteristiche sussidiarie, ma di funzione primaria esercitata dal cosmetico …. Un ulteriore elemento di contrarietà all’art. 23 sarebbe poi dato dall’utilizzo del termine “prevenzione”.

In merito all’utilizzo di questi termini si è espresso anche il Ministero della Salute con una circolare 2003, ove si afferma che le aggettivazioni di termini come “dolore, infiammazione, ustione, irritazione etc.”, non sono ammesse perché in contrasto con la normativa cosmetici e ricadenti nel campo di applicazione della normativa medicinali.

Il Giurì ha constato che il videomessaggio  è caratterizzato da uno spot della durata di 25 secondi, con il quale vengono proposti al consumatore dapprima un prodotto medicinale, , destinato al trattamento di infezioni di natura batterica quali vaginosi e candida, e a seguire, un prodotto cosmetico, , idoneo al trattamento di fastidi esterni dell’area genitale femminile, quali prurito, bruciore, irritazione. Il messaggio è strutturato con una scansione temporale rapida, entro la quale si susseguono, per i due prodotti, rappresentazioni di donne diverse, alla scrivania, con un’evidente manifestazione di disagio nella postura, ed una voce di sottofondo che accompagna le immagini. Il tutto interrotto da un packshot per il prodotto medicinale e da immagini grafiche.

Il Giurì ha constato poi che, ad avviso del Comitato di Controllo, tale successione narrativa creerebbe un “effetto di trascinamento”, generando, in violazione dell’art. 2 CA, potenziale ambiguità foriera di errore per il consumatore, in quanto capace di indurre a ritenere che il prodotto cosmetico sia suscettibile di svolgere azione protettiva e preventiva anche su cause di natura patologica, collegate alle infezioni descritte nella prima parte dello spot. Sempre secondo quanto prospettato dal Comitato, le affermazioni veicolate relativamente a si porrebbero in contrasto con l’art. 23 CA, in quanto suscettibili di indurre in errore le consumatrici sulla natura del prodotto pubblicizzato.

Il Giurì ha spiegato quindi che la comunicazione commerciale che ha per oggetto prodotti indirizzati alla cura della persona, trova un limite nel disposto dell’art. 23 CA, nel suo 2° comma, per il quale «Tale comunicazione commerciale [quella relativa ai prodotti cosmetici e per l’igiene personale] pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l’igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici, con i dispositivi medici e coi trattamenti curativi». Un limite, questo, tanto più rimarchevole «quando la comunicazione commerciale si trovi sul periglioso bordo della distinzione tra medicinale e cosmetico, anche perché l’interesse dell’acquirente si concentra sulla descrizione dei vantati effetti del prodotto più che sulla sua effettiva composizione (Pronuncia 47/2021)».

Il Giurì ha ritenuto quindi che, osservato nel suo complesso, il videomessaggio diffuso da , in assenza di qualsiasi menzione di una causa non patologica per i fastidi rappresentati nella seconda parte dello spot, ed unitamente alla piena sovrapponibilità dei sintomi dichiarati, potesse indurre, anche in ragione della terminologia impiegata ad illustrare il cosmetico , che esula dal campo di azione dei cosmetici, il consumatore a pensare che il cosmetico possa svolgere una funzione in relazione a qualunque causa dei sintomi descritti, così determinando la contrarietà del messaggio all’art. 23 CA.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’articolo 23 del Codice di Autodisciplina e pertanto ne ordina la cessazione.

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Larve di Alphitobius diaperinus

Larve di Alphitobius diaperinus

A. Antonelli

Autorizzata la prima preparazione a base
di insetti negli integratori alimentari

[…] Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283, con relativa modifica dell’elenco dell’Unione. […]

Articolo integrale pubblicato su L’Integratore Nutrizionale 2/2023

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Un caso di vendita online di integratori alimentari non notificati

Un caso di vendita online
di integratori alimentari non notificati

Brevi note a margine della sentenza del TAR per il Lazio (Roma) n. 17021/2022

La vicenda nasce da una contestazione mossa dall’AGCM italiana avverso un’impresa portoghese attiva nella produzione e nel commercio online di integratori alimentari, su segnalazione di un’associazione commerciale di operatori del settore della nutrizione sportiva, con sede nel Regno Unito.

La pratica commerciale oggetto dell’istruttoria avanti all’Antitrust si riferiva alla vendita, tramite il sito web aziendale in lingua italiana, di alcuni integratori alimentari in assenza della prescritta notifica al Ministero della Salute, lasciando così intendere, contrariamente al vero, che la vendita di tali prodotti fosse lecita.  […]

Articolo integrale pubblicato su L’Integratore Nutrizionale 2/2023

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