Il know how


Il know how

Un asset immateriale (ingiustamente) poco valorizzato

Cristina Bellomunno • Avvocato – cristina.bellomunno@legalitax.it


È certo che l’inventore della Coca Cola sia stato un farmacista: l’americano John Stith Pemberton, originario della Georgia. È certo che nel tentativo di trovare un rimedio contro il mal di testa, nel 1886, Pemberton ideò una miscela utilizzando diversi ingredienti. È certo che il gestore di un bar che assaggiò la miscela ne rimase entusiasta, tanto che accettò di venderla nel suo locale. La storia della Coca Cola si conosce. L’unica cosa che non si conosce della Coca Cola è la sua esatta formula, la sua composizione chimica che determina nella bevanda un sapore e un aroma unici. Il know how relativo alla composizione della Coca Cola è gelosamente custodito da oltre 130 anni.
Anche nel sistema nazionale, il know how tecnico e commerciale è tutelato dagli artt. 98 e ss. del Codice di proprietà industriale (c.p.i.). Tale norma è stata in parte modificata dal D.Lgs. 11 maggio 2018 n.63 varato dal governo in attuazione della Direttiva UE n.2016/943 (c.d. Trade Secret). Con l’attuazione di detta direttiva sono state apportate alcune modifiche al Codice di proprietà industriale che tuttavia, in larga misura, lasciano intatto l’impianto della tutela giuridica già in vigore nel sistema nazionale.
Il settore cosmetico, ferma restando la necessità del rispetto delle normative vigenti in tema di etichettatura dei prodotti del settore, può certamente avvalersi della tutela del know how come strumento per mantenere il monopolio su un prodotto o procedimento innovativo. In alcuni casi e per varie ragioni, tale scelta può quindi rappresentare un’opzione migliore o comunque un’alternativa alla tutela brevettuale di cui tenere conto. Così è possibile optare per la tutela offerta dal know how, quando l’innovazione individuata in ordine a un procedimento non abbia i requisiti per essere brevettata oppure quando si sia in presenza di un’innovazione che non meriti un investimento economico come quello richiesto per la brevettazione o in considerazione del settore in cui si opera.
Inoltre, per le imprese del settore cosmetico, al di là delle informazioni tecniche, può costituire un vantaggio competitivo importante il fatto di mantenere il segreto anche sulle informazioni commerciali.

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