Editoriale CT 4 • 2021


Editoriale CT 4 • 2021

Anna Caldiroli

La lista si allunga

In memoria di Sharon, Victoria, Roberta, Tiziana, Teodora, Sonia, Ilenia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella, Edith, Ornella, Dorina, Elena, Tina, Annamaria, Saman, Silvia, Emma, Ylenia, Angela, Tunde, Maria, Perera, Bruna, Alessandra, Sharon, Chiara, Ginetta e di tutte le donne vittime di femminicidio nei primi mesi del 2021, nella speranza che non si debbano più scrivere righe come queste.

Je suis une petite fleur des champs (On dit de moi, Christian Pacher, 2015)


È luglio, e con la mente direttamente protesa alle vacanze (o nostalgica di essere già tornata dietro la scrivania o sull’impianto) una notizia, sebbene attesa, ci ha fatto balzare dalla sedia: ECHA ha inserito 8 nuove sostanze chimiche in Candidate List, cioè nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per gli effetti sulle persone o sull’ambiente e candidate all’autorizzazione, ossia a essere inserite nell’allegato XIV del Regolamento REACH.
La lista sale così a 219 sostanze.
Ritengo utile ritagliare uno spazio per questa notizia e offrire un commento.
Consideriamo che l’inclusione di una sostanza in Candidate List è uno dei passi obbligati per giungere all’autorizzazione, che ha appunto lo scopo di assicurare che sostanze estremamente “problematiche”, le SVHC, siano adeguatamente controllate e progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie alternative più sicure, laddove siano economicamente e tecnicamente fattibili. L’autorizzazione, intesa come strumento di sostituzione, è uno degli aspetti maggiormente innovativi del REACH1.
Per le sostanze soggette ad autorizzazione perché sono state “iscritte” in allegato XIV solo a motivo degli effetti che provocano sulla salute umana, potremmo dire sommariamente, gli usi in prodotti cosmetici sono derogati dall’obbligo di autorizzazione2.
Tuttavia, andiamo oltre: bisogna considerare che una sostanza quando arriva a questo punto dell’escalation non avrà vita semplice e duratura, sia in prodotti cosmetici che per altri impieghi, oltre a diventare di difficile approvvigionamento.
Quali sono gli obblighi che scaturiscono dall’inclusione in questa lista?
Iniziamo con il dire che gli obblighi entrano in vigore a partire dalla data di inclusione nella lista e riguardano le sostanze incluse nell’elenco da sole o in miscele e quando presenti in articoli.Per prima cosa citiamo le schede dati di sicurezza (SDS) per sostanze tal quali o in miscela: i fornitori di SVHC di Candidate List devono rendere disponibile ai clienti una SDS. Per SDS già precedentemente redatte per referenze a catalogo, la sezione 15.1 dovrà essere aggiornata proprio a fronte dell’inclusione della sostanza.
Passiamo agli articoli, elemento che non dobbiamo trascurare considerato che il packaging è un articolo ai sensi del REACH e tutti i nostri prodotti escono da casa nostra imballati.
Produttori o importatori devono notificare all’ECHA se i propri articoli contengono sostanze SVHC di Candidate List in quantità (globali) >1 t/anno per produttore o importatore e se la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione >0,1% p/p.
Inoltre, i fornitori di articoli che contengono SVHC di Candidate List in concentrazione >0,1% p/p devono:
– fare una notifica all’ECHA con la loro immissione sul mercato UE; le informazioni sono nella banca dati SCIP in modo da consentire che siano note a gestori di rifiuti e consumatori;
– mettere a disposizione dei clienti informazioni sufficienti a consentirne l’uso sicuro.

1Barbassa E (2016) Sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti nel REACH ed impatto sulle malattie professionali. Atti del IX seminario Contarp.
2Polci ML, Scimonelli L (2019) Regolamento cosmetici e regolamento REACH: chiarezza sull’interfaccia tra i due. Rapporti ISTISAN 19/24.

Pubblicato su Cosmetic Technology 4, 2021