Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)
E’ stato pubblicato il codice DDS per il periodo transitorio. Il Numero di riferimento DDS convenzionale per l’esportazione e la reimportazione di prodotti transitori immessi sul mercato dell’Unione Europea durante il periodo transitorio, come previsto dal Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR).
1. Cos’è il Numero di Riferimento DDS Convenzionale?
Il numero di riferimento DDS convenzionale è un codice universale che può essere utilizzato da qualsiasi operatore per l’esportazione o la reimportazione di prodotti transitori (immessi sul mercato UE tra il 29 giugno 2023 e la data di attuazione del Regolamento) o loro derivati, senza la necessità di ottenere un numero di riferimento DDS standard tramite una due diligence completa.
Il codice è: 99EU999999999999.
2. Quando può essere utilizzato?
Questo numero può essere inserito nelle dichiarazioni doganali per esportazione o reimportazione (nell’ambito del regime doganale di immissione in libera pratica) di prodotti transitori o loro derivati.
Condizioni per l’uso
Il prodotto o il suo derivato deve essere stato inizialmente immesso sul mercato durante il periodo transitorio.
L’operatore deve aver raccolto prove e essere in grado di dimostrare tale immissione iniziale (cfr. FAQ 9.2 del documento di riferimento).
3. Obbligo di inserimento nel Sistema Informativo (TRACES)?
Non è necessario inserire il numero di riferimento DDS convenzionale nel Sistema Informativo (TRACES). Può essere utilizzato direttamente nelle dichiarazioni doganali, purché siano soddisfatte le condizioni sopra indicate.
4. Utilizzo con Prodotti Immessi Dopo il Periodo Transitorio?
Sì, il numero DDS convenzionale può essere elencato insieme a numeri di riferimento DDS standard (generati dal sistema informativo) nella stessa dichiarazione doganale, anche per merci miste (prodotti transitori e non).
5. Controlli sull’Uso del Numero DDS Convenzionale
L’uso di questo numero è monitorato e verificato dalle autorità competenti in collaborazione con le autorità doganali. Gli operatori potrebbero essere tenuti a fornire prove dell’immissione sul mercato durante il periodo transitorio (cfr. FAQ 9.1 e 9.2).