Cosmetici e e-commerce


Cosmetici e e-commerce

Gabriella Ferraris

Per e-commerce o, in italiano, commercio elettronico il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in Linee di politica industriale per il commercio elettronico del 30 luglio 1998, ha accolto la definizione data dalla Commissione europea nel documento Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico (COM (97) 157) che recita: L’E-commerce consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica Amministrazione.

Il significato comune del termine commercio elettronico è mutato col passare del tempo; mentre all’inizio indicava il supporto alle transazioni commerciali in forma elettronica per inviare documenti commerciali in formato elettronico, in seguito ha identificato prevalentemente l’attività di vendita di beni e servizi attraverso mezzi elettronici e soprattutto attraverso il web. Il commercio elettronico può essere rivolto sia al consumatore (B2C), sia agli altri operatori commerciali (B2B), così come nelle attività commerciali si distingue tra commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso; ma per quanto qui ci riguarda, per e-commerce ci si riferirà esclusivamente alla vendita al consumatore finale.

Nella relazione sull’e-commerce nel 2016 di un rinomato studio di consulenza (Casaleggio e associati) si legge che La vendita on line di prodotti e servizi ha rappresentato nel 2015 il 7,4% del totale del mercato di vendita al dettaglio a livello globale: complessivamente 1671 miliardi di dollari e si prevede che entro il 2019 questo valore sarà più che raddoppiato, per raggiungere i 3578 miliardi di dollari. In Europa nel 2015 il valore dell’e-commerce è stato stimato essere 477 miliardi e l’Italia si trova alla settima posizione per il volume di e-commerce generato, con circa 28,8 miliardi di Euro e con una crescita del 19% rispetto al 2014.

In occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna sono stati resi noti i dati relativi alle vendite di cosmetici, raccolti in uno studio svolto dal Consorzio del Commercio Elettronico e da Cosmetica Italia con alcune aziende associate. Secondo i dati raccolti risulta che nel 2015 il mercato italiano di cosmetici ha segnato una crescita del 2,2% per un valore che supera i 9.700 milioni di euro, dove il valore delle vendite on line è prossimo ai 170 milioni di euro. Nella relazione di presentazione dello studio si legge che nel 2015 il valore degli acquisti on line di prodotti di cosmetica ha registrato un aumento del 22% rispetto al 2014, quindi superiore a quello del Net Retail italiano (+19% nel 2015 rispetto al 2014). Gli acquirenti di articoli di bellezza on line sono stati il 16,2% degli utenti internet italiani maggiorenni e si è calcolato che si tratta di circa 4,7 milioni di individui, di cui almeno 2 milioni abituali, in quanto hanno acquistato più di una volta un prodotto di bellezza negli ultimi sei mesi.

Dopo aver letto questi dati è chiaro che le problematiche del commercio on line costituiscono un argomento di interesse per il settore cosmetico e le aziende non possono non essere informate sulle modalità per attivare il commercio on line e sulle questioni specifiche, che riguardano la vendita attraverso web, dei cosmetici. Tale consapevolezza, peraltro, è difficile da raggiungere, dovendosi affidare ad un quadro normativo per nulla unitario e definito, nel quale tali iniziative economiche non trovano una precisa collocazione.

Il Regolamento 1223/2009, che detta la disciplina relativa ai cosmetici, pur essendo abbastanza recente, concepito in un periodo in cui l’e-commerce già manifestava un trend in crescita, non considera questo fenomeno e non dedica alcuna disposizione al problema della vendita on line. Preso atto che nella disciplina di settore non si rinvengono norme utili per organizzare e gestire la vendita on line di cosmetici si tratta di capire a quali altri testi normativi si deve far riferimento. Pensando alla vendita on line diretta ai consumatori, la prima domanda che ci si pone riguarda il procedimento da seguire per poter essere abilitati a svolgere tale attività.

Il primo testo normativo cui fare riferimento è il D.Lgs 114/1998 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio dove, sebbene l’e-commerce non abbia un suo spazio specifico, viene però ricompreso tra le forme speciali di vendita al dettaglio (art.4 co.1) che considerano le vendite per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione.
La Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n.3487 del 1.6.2000, infatti, interpretando l’art.4 co.1, afferma che con l’espressione vendita …tramite altri sistemi di comunicazione si intende il commercio elettronico, ossia l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolto nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno.

Sempre la Circolare 3487/2000 chiarisce che anche per il commercio elettronico vale l’art.18 e quindi l’attività via web è soggetta alla previa presentazione al Comune di una comunicazione nella quale deve essere dichiarato il possesso delle condizioni di onorabilità e capacità (art.5 del D.Lgs.114/1998 che prevedono una dichiarazione relativa all’assenza di fallimenti, condanne penali e della qualità di delinquente abituale) e, nel solo caso di vendita di alimenti – ciò non riguarda quindi la vendita di cosmetici – il possesso dei prescritti requisiti professionali nonchè il settore merceologico. Secondo l’art.18 del D.Lgs.114/1998, modificato dal D.Lgs.59/2010 la comunicazione, chiamata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), deve essere presentata allo Sportello Unico per le attività produttive del luogo di residenza dell’operatore, se si tratta di un imprenditore persona fisica, od a quello ove ha sede la società, se si tratta di una persona giuridica. L’attività di commercio può essere avviata contestualmente alla presentazione della comunicazione benchè l’amministrazione abbia poi la possibilità, nei successivi 60 giorni, di rilevare la carenza di requisiti e, in mancanza di regolarizzazione, di vietare la prosecuzione dell’attività e la eventuale rimozione di effetti dannosi prodotti. Vale anche per il commercio on line, poi, l’art.22 co.1 del D.Lgs.114/1998 che prescrive la sanzione amministrativa per chi violi quanto disposto dall’art.18.

Il procedimento per essere abilitati al commercio on line (si ritiene che la procedura debba essere seguita sia per la vendita attraverso un proprio sito internet, sia attraverso i cosiddetti marketplaces) è quindi relativamente semplice ma ci sono altri aspetti che devono essere affrontati per procedere fattivamente alla vendita on line.

In particolare, resta tutto da definire come debba essere organizzato il sito e quali tutele debbano essere assicurate ai consumatori.

Per quanto riguarda la prima questione il testo normativo di riferimento è il D.Lgs.70/2013 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) dove all’art.7 sono riportate le informazioni generali obbligatorie da mettere a disposizione dei consumatori e delle autorità e all’art.12 le informazioni dirette alla conclusione del contratto.

Le informazioni elencate dall’articolo 7 che riguardano un sito che venda on line dei cosmetici sono: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del soggetto che esercita l’attività on line; b) il suo domicilio o sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) il numero della partita IVA; h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare.

L’art.12, poi, prevede che l’operatore commerciale metta a disposizione dell’utente le condizioni generali del contratto proposte e fornisca informazioni sulle varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; sul modo in cui il contratto concluso è archiviato e le relative modalità di accesso; sui mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; sugli eventuali codici di condotta cui l’operatore aderisce e come accedervi per via telematica; sulle lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; sugli strumenti di composizione delle controversie.

Un altro aspetto che non può essere trascurato nella creazione di un sito di e-commerce è il trattamento dei dati personali del consumatore ed è infatti indispensabile fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.196/2003 e prevedere l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di privacy perché in mancanza l’operatore si espone a pesanti sanzioni amministrative.

Quanto alla tutela del consumatore il testo normativo di riferimento non può che essere il Codice del Consumo (D.Lgs.206/2005 ) dove nel titolo III – artt.da 44 a 67 – sono ulteriormente specificati gli obblighi di informazione nei confronti del consumatore nei casi di contratti stipulati fuori dagli esercizi commerciali ed a distanza e si assicura al consumatore la particolare tutela data dal diritto di recesso. Le informazioni precontrattuali elencate dall’art.49 per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali sono molte ma tra tutte si ritiene interessante evidenziare che al primo punto si chiede che siano spiegate in maniera chiara e comprensibile: le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi. Ora, nella disciplina dettata specificatamente per i cosmetici, Reg.1223/2009, come detto in apertura di questo scritto, il problema dell’e-commerce non è assolutamente considerato e non vi è quindi alcuna indicazione nemmeno per quanto riguarda le informazioni considerate importanti per il consumatore al fine di orientare la sua scelta all’acquisto. Per assolvere l’onere posto dall’art.49 n.1 appare ragionevole pensare che si possa mutuare quanto disposto dall’art.14 del Reg.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, articolo dedicato alla vendita a distanza, nel quale si prescrive che per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza siano rese disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiano sul supporto a distanza o siano fornite mediante qualunque mezzo adeguato tutte le informazioni obbligatorie richieste nell’etichettatura. Di conseguenza, per i cosmetici, le caratteristiche principali da rendere note al consumatore prima della conclusione dell’acquisto, possono ritenersi quelle informazioni che sono richieste dall’art.19 del Reg.1223/2009 e cioè gli elementi per identificare la persona responsabile, la funzione del cosmetico, gli ingredienti, le precauzioni particolari per l’impiego, il contenuto del cosmetico nonché l’indicazione del tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.

Restano infine da considerare le norme di riferimento per quanto riguarda la presentazione dell’operatore commerciale e dei cosmetici messi in vendita attraverso il sito. A questo riguardo c’è da ricordare che tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, sono da considerarsi comunicazioni commerciali e sono dunque soggette alle norme che regolano tale tipo di messaggi. Scattano quindi per quanto riguarda i testi che presentano i prodotti le norme che regolano la pubblicità e, in primo luogo, per ciò che riguarda i prodotti cosmetici, l’art.20 del Reg.1223/2009 concernente le dichiarazioni e le disposizioni del Reg.665/2013 che stabiliscono i criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici, disposizioni di cui si è già a lungo trattato in altri articoli pubblicati sulla questa rivista.
L’inosservanza di tali disposizioni espone l’operatore commerciale non solo alle sanzioni previste dal 13 del D.Lgs.204/2015 (sanzioni pecuniarie amministrative da € 500,00 ad € 5000,00) ma anche alle ben più sostanziose sanzioni che possono essere applicate dall’AGCM per l’accertamento di pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli (sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere determinate da un minimo di € 5000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00).

I rischi ci sono ma il timore di sanzioni non deve fermare dal tentare l’approccio all’e-commerce. I rapporti sull’e-commerce evidenziano, infatti, che anche nel 2016 il mercato del commercio elettronico sarà in forte crescita e potrà offrire molte soddisfazioni.

da Cosmetic Technology 4-2016