Anna Caldiroli

Editoriale CT3, 2026

Non solo “carta”: la cultura
nella redazione delle schede dati
di sicurezza

L’inizio dell’anno sui canali social si è aperto con uno sguardo a 10 anni prima. Com’eravamo, che cosa facevamo ma soprattutto come lavoravamo mentre i Disturbed con la cover di “Sound of Silence” scalavano le classifiche rock mondiali? In soli 10 anni abbiamo oggi a disposizione strumenti sempre più efficienti per supportarci nel lavoro quotidiano.

Sono trascorsi 10 anni anche dalla pubblicazione delle prime Linea Guida della Regione Lombardia (Decreto 977 del 16/02/2016); ecco presentarsi il Decreto N. 5159 del 21/04/2026: le nuove Linee Guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti REACH e CLP.

Nel frattempo, l’All. II del Regolamento REACH è stato aggiornato dal Regolamento (UE) 2020/878 che ha modificato ma soprattutto integrato gli elementi compilativi che devono essere riportati sulle SDS. È stato quindi necessario aggiornare anche uno degli strumenti di lavoro che le imprese hanno a disposizione per accertare la bontà dei documenti che redigono e forniscono a valle.  Sono state strutturate in modo che siano ricche di spiegazioni e rappresentino un mezzo tecnico per addetti ai lavori, applicabile in toto o in parte, che offre la chiave per “affacciarsi” ai criteri di verifica adottati dall’Autorità competente. Possono essere utilizzate anche nella relazione con i propri fornitori, per esempio in una fase preliminare della contrattazione per accertare le informazioni ricevute. Una SDS completa, corretta e coerente è utile nelle diverse fasi di vita di una materia prima e rappresenta un punto di partenza anche per il valutatore della sicurezza dei cosmetici.

Ne siamo tutti consapevoli: la SDS è un documento complesso che non può essere banalizzato e reso inutile oppure ridotto a sofisticato adempimento burocratico. Certo è “carta” (al di là del fatto che possa essere consegnata anche in formato digitale) che però è predisposta per accogliere i dati da veicolare a valle per garantire un uso sicuro di quanto è stato acquistato e che verrà utilizzato presso le imprese.

È “carta” che mette le imprese in grado di lavorare in condizioni di rischio controllato e la sua completezza le aiuta a difendersi (pensiamo alla sezione 15 e alle restrizioni d’impiego).

Un’impresa dovrebbe investire tempo e competenze per la redazione e il controllo delle SDS in una logica di risk management e di efficienza industriale; tanto per citare alcuni esempi: (a) garantire l’efficacia dei DPI: un operatore potrebbe utilizzare dispositivi inutili esponendolo comunque a sostanze pericolose, (b) prevenire incidenti di stoccaggio: sottovalutare le incompatibilità chimiche nei magazzini di un’azienda dove coesistono tensioattivi, acidi, basi, solventi e fragranze infiammabili, significa accendere una miccia, (c) ottimizzare i costi di smaltimento: classificare un rifiuto come pericoloso quando non lo è comporta un esborso economico ingiustificato; fare il contrario costituisce un reato. Aspetto non meno rilevante che però non risiede in una sezione specifica è quello reputazionale: nel mercato B2B moderno, i grandi marchi cosmetici effettuano audit rigorosi lungo la supply chain. Fornire una materia prima o un semilavorato accompagnato da una SDS superficiale può contribuire a qualificare il fornitore come “non affidabile”, compromettendo contratti commerciali futuri. Insomma, una SDS incompleta, errata o incoerente non è solo una violazione formale, è più probabilmente un fallimento gestionale.

Un esercizio che potremmo fare è: prendiamo le SDS delle materie prime che abbiamo emesso per i clienti e domandiamoci se sono lo specchio dell’eccellenza scientifica che riversiamo nei nostri prodotti.

Editoriale CT3, 2026
Figura 1

Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)