Botanicals per contrastare la depressione

I principi attivi presenti negli integratori di origine botanica appartengono a una classe molto vasta, comprendendo prodotti diversissimi tra loro sia per origine sia per struttura chimica e attività biologica. Per questo, nella scelta dell’integratore, la qualità diventa un criterio dirimente per medici, farmacisti e consumatori, ed è un requisito imprescindibile dell’informazione e della trasparenza.

Varie sono le iniziative, promosse dalle associazioni di categoria, società scientifiche e aziende, che sottolineano la necessità di fare chiarezza su questi temi e propongono documenti di consenso, quali ad esempio il Consensus Paper Integratori di origine botanica: approccio multidisciplinare alla qualità, di cui abbiamo parlato sul numero 1 della nostra rivista (1).

In questa rubrica, anziché presentare nuovi ingredienti di origine botanica disponibili nella letteratura scientifica (sarebbe stata difficile una selezione, visto che in PubMed abbiamo trovato più di 300 voci solo negli ultimi 5 anni!), vi proponiamo delle nuove strategie di ricerca che possono offrire originali sviluppi futuri. Abbiamo selezionato, come esempio, l’applicazione di principi botanici per contrastare la depressione.

 

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Botanicals: a che punto siamo?

Il Regolamento claim (1) è stato adottato nel 2006 per garantire informazioni veritiere ai consumatori e per facilitare la libera circolazione nella Comunità europea degli alimenti, inclusi gli integratori alimentari che rivendicano indicazioni nutrizionali e salutistiche (claim).

Il Regolamento stabilisce che i claim rivendicati per gli alimenti, compresi i prodotti a base vegetale (botanicals), debbano essere autorizzati solo dopo una valutazione scientifica approfondita da parte dell’Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA).

Nel 2009 nessun claim salutistico relativo ai botanicals ed esaminato da EFSA ha ricevuto una valutazione favorevole a causa dell’assenza di studi ritenuti idonei secondo il Regolamento e nel 2010 la procedura di valutazione è stata sospesa da parte della Commissione in attesa di proporre una soluzione al problema.

Sempre in relazione ai botanicals, nel 2012 la Commissione ha pubblicato un elenco di 2078 claim salutistici in attesa di valutazione, che comunque potevano essere utilizzati sul mercato dell’UE in attesa di una decisione definitiva e sotto la responsabilità degli operatori; comunque l’utilizzo era ed è ancora soggetto ai principi e alle condizioni generali del Regolamento, e alle relative disposizioni nazionali.

 

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Botanicals

Cari lettori, come ogni anno dedichiamo un numero della rivista ai Botanicals.

Ce ne vorrebbero molti di più, in quanto si tratta di un argomento molto vasto che offre spunti di discussione praticamente inesauribili. È per questo che anche questa volta è stato difficile fare una scelta.

Abbiamo selezionato solo pochi esempi per i diversi aspetti della ricerca: dallo sviluppo di nuovi principi attivi, come l’erucina contenuta nella rucola con potenziale attività antipertensiva, agli studi evidence-based sull’efficacia clinica e la sicurezza d’uso di Pelargonium sidoides EPs® 7630. Anche le presentazioni da parte delle aziende riguardano ingredienti botanici recentemente caratterizzati, tra gli altri uno derivato dall’alga Euglena gracilis, recentemente riconosciuta novel food, e un altro dalla microalga Chlorella. E poi abbiamo parlato degli aspetti regolatori e delle relative prospettive, ben riassunti nell’Opinione di Antonino Santoro.

Per dare ancora più importanza all’innovazione, troverete nella letteratura scientifica non tanto la recensione di nuovi prodotti, bensì l’esemplificazione di aspetti metodologici applicati alla ricerca sui botanicals. Infatti, con l’applicazione di tecniche di indagine a livello del genoma, la biologia dei sistemi e la network pharmacology sarà possibile identificare nuovi obiettivi e meccanismi d’azione per sviluppare ingredienti di “nuova generazione”.

Ci piacerebbe parlare ancora di tante altre cose, ma lo spazio a disposizione non ce lo consente. Vi lascio solo con un’ultima notizia a proposito di innovazione tecnologica: un’azienda britannica commercializza integratori nutrizionali personalizzati utilizzando la stampa 3D per ottenere forme masticabili (tipo chewing gum) composte da 7 strati differenti, ciascuna contenente un ingrediente “personalizzato” in modo da comporre un mix di attivi a seconda della richiesta del consumatore. Nel loro catalogo propongono 28 possibili ingredienti, tra cui probiotici, vitamine, minerali, oltre a botanicals quali Maca, Ginseng e Ashwagandha! Tanti i dubbi che andrebbero chiariti e approfonditi, ma per ora lasciamo solo una finestra aperta sui molteplici aspetti che l’innovazione propone anche in questo campo.

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SpheraCosmolife

Il nuovo software per la valutazione del rischio degli ingredienti cosmetici

Nell’ambito del progetto LIFE VERMEER (www.life-vermeer.eu), è stato ideato un nuovo software (SpheraCosmolife) per la valutazione in silico del rischio degli ingredienti cosmetici. Il software è stato realizzato per facilitare e armonizzare il processo di valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La grande innovazione di questo tool è rappresentata dal fatto che esso è in grado di valutare contemporaneamente sia il pericolo sia l’esposizione di una determinata sostanza impiegata nei prodotti cosmetici. L’attenzione è focalizzata sulla tossicità sistemica e viene calcolato il margine di sicurezza (MoS), considerando come punto di partenza il parametro tossicologico del No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) di ciascun ingrediente oggetto di valutazione. Inoltre, il software contiene una serie di modelli QSAR per valutare mutagenicità, genotossicità e sensibilizzazione cutanea. Infine, propone una valutazione basata sull’approccio della Threshold of Toxicological Concern (TTC) integrata a un algoritmo che consente di inglobare l’assorbimento cutaneo all’interno del concetto della TTC. In futuro altre proprietà tossicologiche saranno inserite arricchendo il software di ulteriori funzionalità e possibilità di impiego da parte della funzione R&S aziendale.
Il software può occuparsi dell’elaborazione di più ingredienti contemporaneamente e fare predizioni per gli endpoint per i quali non vi fossero i valori sperimentali. Il software verifica, inoltre, se l’ingrediente sia presente negli allegati del Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, grazie alla presenza di un database implementato all’interno del software stesso.
L’impiego del tool SpheraCosmolife, la cui architettura ricalca i bisogni e le esigenze dell’utilizzatore finale, consentirà alle imprese cosmetiche di risparmiare tempo e denaro nel corso della propria attività di R&S, accorciando ad esempio i tempi della valutazione tossicologica e le risorse professionali da dedicare alla redazione del Product Information File (PIF).
Il software è stato presentato il 22 maggio 2020 tramite un webinar completamente dedicato, organizzato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRFMN) insieme a SC Sviluppo Chimica e Angel Consulting, e con la collaborazione di Cosmetica Italia e Aispec, Gruppo MAPIC di Federchimica.
Il webinar ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, per la gran parte imprese afferenti al comparto cosmetico.
Per il webinar sono stati previsti tre interventi:
1. introduzione generale sul progetto VERMEER e in particolare sul software SpheraCosmolife quale piattaforma in silico tool dedicata specificatamente alla valutazione tossicologica in ambito cosmetico (Dr. Emilio Benfenati, coordinatore per IRFMN del progetto VERMEER);
2. illustrazione, mediante una “demo live”, delle istruzioni preliminari per l’installazione e il primo utilizzo del software, con un focus sulle principali funzioni a disposizione degli utenti, offrendo un esempio applicativo (Dr. Gianluca Selvestrel, IRFMN);
3. l’impatto sul processo di valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico, anche attraverso la proposta di discussione di alcuni “casi pratici” per l’uso del tool nella prassi quotidiana di un’impresa cosmetica (Dr. Matteo Zanotti Russo e Dott.ssa Federica Robino, Angel Consulting).

Al termine è stato inoltre dedicato un ampio spazio alla discussione e alle Q&A a beneficio dei partecipanti interessati.
Emilio Benfenati ha sottolineato un aspetto estremamente importante: ha invitato le imprese cosmetiche a scaricare il software e ad utilizzarlo affinché gli utenti possano mettere in luce agli sviluppatori eventuali elementi che ritengono essere salienti e che potrebbe essere opportuno implementare nelle successive versioni del software; in questo modo il percorso sarà effettivamente corale.
Il tool è scaricabile gratuitamente dal sito web www.vegahub.eu.
Allo stesso sito web sono inoltre disponibili un’utile User Guide per trovare ulteriori informazioni e screenshot esplicativi per l’uso del tool.


Articolo Pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020

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I prodotti lavamani

Gabriella Ferraris • Avvocato in Milano – avv.gabriella.ferraris@gmail.com


Da quando è stata dichiarata la pandemia, la prima misura fortemente raccomandata per limitare la diffusione del virus è stata quella di curare in modo particolare l’igiene delle mani, lavandosele bene e di frequente o, quando non è possibile ricorrere all’acqua e sapone, usando dei prodotti in grado di pulire a fondo la cute, eliminando ogni corpo estraneo o organismo su di essa presente. Attualmente sul mercato i prodotti in grado di pulire a fondo la cute assicurando l’igiene sono sia prodotti disinfettanti, che soddisfano la definizione di biocida o di presidio medico chirurgico, sia prodotti detergenti, che soddisfano i requisiti della definizione di cosmetico. In entrambi i casi, i prodotti rispondono all’esigenza di eliminare corpi estranei e organismi presenti sull’epidermide, ma mentre dei biocidi (e dei presidi medico chirurgici) si vanta apertamente la proprietà disinfettante, sanificante, citando anche chiaramente l’azione battericida e virucida, dei prodotti qualificati come cosmetici si dice unicamente che detergono a fondo la cute igienizzandola. Si fa fatica a capire perché per prodotti che nella sostanza sono analoghi e che rispondono alla stessa esigenza si debba cavillare sull’appartenenza a una o all’altra categoria. È però un fatto che i disinfettanti (biocidi) sono una cosa e i detergenti (cosmetici) un’altra, e soprattutto che gli adempimenti richiesti agli operatori del settore che devono mettere questi prodotti sul mercato sono molto diversi.
Il recente decreto rilancio all’art.124, dedicato alla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, cita tra i prodotti che possono godere dell’esenzione dell’imposta i detergenti disinfettanti per le mani.
Prescindendo dalle misure che l’articolo citato prevede, ci interessa qui considerare come la formulazione utilizzata dal legislatore per riferirsi ai lavamani è una chiara dimostrazione della confusione esistente sulla qualificazione di questi prodotti. Parlare di detergenti disinfettanti come fa la disposizione del decreto non è corretto, perché di un lavamani si può dire o che disinfetta, come può fare un biocida o un presidio medico chirurgico, o che deterge, come può fare un cosmetico; il detergente disinfettante è un ibrido che lascia perplessi. Le organizzazioni di settore che seguono gli operatori del settore cosmetico e quelli dei disinfettanti si sono infatti mobilitate per chiedere lumi sulla strana definizione utilizzata, e per fare in modo che nella legge di conversione del decreto la situazione venga chiarita. Resta però il fatto che la situazione è confusa, e che come si è confuso il legislatore lo stesso capita ai consumatori e addirittura ai produttori. Proviamo a chiarire.
Il regolamento comunitario che disciplina i biocidi è molto complesso ma si può sintetizzare nel modo seguente: un biocida è costituito da una sostanza o da una miscela i cui principi attivi sono in grado “di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”. Perché un prodotto possa essere autorizzato come biocida, i principi attivi che contiene devono essere stati approvati dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)1.
L’immissione sul mercato di un prodotto che può definirsi biocida (e che contiene principi attivi approvati) deve essere autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri previo esperimento di una complessa e non breve procedura. Il prodotto autorizzato come biocida, in etichettatura deve dare evidenza della sua qualificazione e può vantare le proprietà caratteristiche dei propri principi attivi e quindi, restando nell’ambito dei prodotti biocidi destinati all’igiene umana, la proprietà disinfettante, sanificante, battericida e virucida.
Il regolamento sui prodotti cosmetici prevede, invece, che il cosmetico non contenga sostanze espressamente vietate e che rispetti le indicazioni specifiche per sostanze limitate o condizionate; che sia destinato a essere applicato all’esterno del corpo umano allo scopo di pulire, profumare, modificare l’aspetto o di proteggere o conservare in buono stato l’epidermide; l’immissione in commercio deve essere preceduta da una notifica alla Commissione europea, nella quale deve essere indicata la persona responsabile del cosmetico, le caratteristiche del prodotto e i mercati comunitari ai quali è destinato. La persona responsabile del cosmetico dovrà poi tenere a disposizione delle autorità competenti un fascicolo con tutte le informazioni che lo riguardano, al fine di consentire eventuali controlli da parte delle autorità sanitarie.
Poiché attualmente i lavamani sono richiesti per eliminare il virus con il quale si sia inavvertitamente venuti a contatto e limitare i contagi, è chiaro che se un prodotto contiene uno o più principi attivi adeguati alla disinfezione dell’epidermide approvati da ECHA, la sua collocazione ideale non può non essere tra i biocidi e dunque la procedura da seguire per la sua immissione sul mercato deve essere quella prevista dal regolamento sui biocidi. C’è però un problema: ECHA non ha ancora completato l’approvazione di tutte le sostanze aventi effetti virucidi e tra queste in particolare dell’alcol etilico, conosciuto e molto usato per queste sue proprietà. Inoltre, la procedura prevista dal regolamento sui biocidi per l’autorizzazione alla commercializzazione è lunga e complessa, e ora che è urgente disporre di molti prodotti di questo tipo non consente un tempestivo ingresso dei prodotti sul mercato.
Quando è stata dichiarata la pandemia sul mercato, a livello europeo si è registrata un’elevata richiesta di lavamani e la stessa ECHA, insieme alle istituzioni comunitarie, ha invitato gli stati a sveltire le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni come biocidi dei lavamani che avevano le caratteristiche per rientrare in questa categoria, rendendo applicabile un procedimento semplificato previsto dallo stesso regolamento biocidi (procedimento previsto dall’art.55). Nello stesso tempo si invitava a prevedere dei percorsi rapidi di approvazione anche per quei prodotti che, pur non potendo rientrare tra i biocidi, potevano comunque servire utilmente alle attuali esigenze di limitare la circolazione del virus. Il Ministero della Salute italiano ha accolto tali indicazioni e per i prodotti che non possono rientrare tra i biocidi ha stabilito che possono essere commercializzati come presidi medico chirurgici, categoria di prodotti prevista in Italia precedentemente all’approvazione del regolamento biocidi, nei quali venivano già fatti rientrare tutti i disinfettanti in vigore nel periodo transitorio fino al completo implementamento del regolamento biocidi. L’immissione dei presidi medico chirurgici sul mercato è subordinata a un’autorizzazione rilasciata con decreto dal Ministero della Salute, sentito l’Istituto Superiore della Sanità previo l’esame della documentazione scientifica inviata dall’operatore. I lavamani (disinfettanti) che vengono fatti rientrare tra i presidi medico chirurgici e autorizzati come tali possono vantare dunque, come i biocidi, l’azione disinfettante, battericida e/o virucida. Anche per ottenere il decreto autorizzativo come PMC, benché in considerazione dei problemi attuali il Ministero della Salute abbia cercato di rendere celere l’iter di approvazione, i tempi però non sono brevi. Un’altra possibile qualificazione per i lavamani è quella dei cosmetici. Infatti, poiché l’alcol etilico, che è il principale ingrediente dei composti lavamani, non è tra le sostanze vietate, limitate o soggette a condizioni per i cosmetici, esiste la possibilità di collocare i lavamani anche in questa categoria di prodotti. Far rientrare un lavamani in questa categoria ha dei vantaggi e degli svantaggi: come vantaggio c’è la possibilità di seguire un procedimento più facile e rapido per l’immissione in commercio; come svantaggio c’è l’impossibilità di esplicitare le proprietà e gli effetti di tale prodotto. Molto interessante per capire le differenze tra le diverse categorie di prodotti in cui si possono far rientrare i lavamani è la pubblicazione del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi.
A seguito dell’elevata richiesta di lavamani, molti imprenditori dotati di strutture adeguate hanno preso in considerazione la possibilità di metterli in produzione sia per ragioni altruistiche sia per ragioni di profitto. I problemi che gli operatori che si sono cimentati hanno incontrato sono però tanti. Una delle prime difficoltà è stata ed è quella di reperire le materie prime necessarie. Infatti, i lavamani idonei alle attuali esigenze sono prevalentemente prodotti a base alcolica e trovare l’alcol adatto in questi ultimi tempi è diventato difficile. Anche ammesso di riuscire a superare questo scoglio, esiste il non indifferente problema di districarsi nelle norme che in Italia riguardano l’uso di questa sostanza. Esiste infatti il Testo unico del 26/10/1995 n.504 (disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali) che assoggetta gli operatori che utilizzano alcol etilico a un’accisa (art.32) e il DM 524 del 1996 che prevede un’esenzione d’imposta per l’uso di alcol denaturato destinato ai prodotti per il consumo umano non alimentare che stabilisce specifici denaturanti a seconda del tipo di prodotto che si vuole fabbricare (per i cosmetici sono previsti 5 tipi di denaturanti per quattro tipologie di prodotti cosmetici). Il decreto, inoltre, prevede anche che gli operatori che utilizzano alcol etilico denaturato, o anche semilavorati contenenti alcol etilico, ottengano una speciale licenza dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
È stata necessaria una circolare dell’Agenzia delle dogane del 19.3.2020 per aiutare i produttori in questo frangente. Proprio per facilitare il reperimento di alcol utilizzabile per la produzione di lavamani e detergenti, e per rendere possibile anche a operatori che si approcciavano per la prima volta ai prodotti a base alcolica la produzione di questi prodotti, la circolare del 19.3.2020 dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha infatti consentito per il periodo emergenziale di utilizzare per la denaturalizzazione dell’alcol anche sostanze diverse da quelle annunciate dal decreto 524/1996 e previsto una licenza speciale per l’utilizzatore occasionale di alcol. Anche quest’ultimo deve munirsi di una licenza per utilizzare alcol, ma è previsto un procedimento più spedito e adempimenti meno onerosi.
Insomma, nulla è facile per chi ha voluto prendere l’iniziativa di mettere sul mercato un prodotto lavamani, anche se le istituzioni hanno cercato di facilitare gli operatori per aumentare l’offerta di questi prodotti sul mercato.

1Nello specifico, il Regolamento (UE) 528/2012 prevede che affinché un biocida possa essere autorizzato, i relativi principi attivi devono essere iscritti nell’elenco dei principi attivi per i cui prodotti è prevista un’autorizzazione semplificata (Allegato I del Regolamento) oppure essere approvati per la tipologia di prodotto pertinente. L’approvazione di un principio attivo avviene mediante regolamento di esecuzione della Commissione europea su parere dell’ECHA; in caso di parere negativo da parte dell’ECHA, la Commissione adotta una decisione di non approvazione del principio attivo. L’iter di valutazione di un principio attivo ai fini della sua approvazione coinvolge i singoli Stati membri; in particolare, quando viene presentata all’ECHA l’istanza di approvazione di un principio attivo, il richiedente individua l’autorità competente dello Stato membro che propone per la valutazione e conferma per iscritto che l’autorità di valutazione competente accetta di effettuare la valutazione. L’autorità effettua preliminarmente una valutazione di completezza della domanda di approvazione che si conclude, in caso positivo, con la convalida della domanda. Successivamente essa provvede alla valutazione del principio attivo trasmettendo le proprie conclusioni all’ECHA.

 

Articolo Pubblicato su Cosmetic Technology 3, 2020

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E con l’imballaggio come la mettiamo?

Già dai tempi dell’università (forse buffo da dire, ma questo succedeva nell’altro secolo) sono sempre stata piuttosto interessata agli imballaggi. Ciascuna lezione di Tecnologie del condizionamento mi ha messo di fronte a una serie di scoperte legate alle peculiarità dei materiali impiegati, alle caratteristiche tecnologiche e di processo adottate, e alle prestazioni che i materiali e gli imballi devono garantire. Era uno degli ultimi corsi che si frequentava al quinto anno e quindi ci si presentava in aula anche con una consapevolezza d’insieme che sicuramente aiutava nella comprensione. Non ultimo il docente: un solido punto di riferimento in materia. Il lavoro, con gli anni, mi ha portato a occuparmi di imballaggio, questa volta relativo ai prodotti cosmetici e principalmente per quanto riguarda gli aspetti valutativi e di conformità regolatoria. Ma il packaging resta un filo conduttore che va oltre, attraversa anche i miei interessi personali e, in particolare, la sua gestione nel post-consumo.
Il packaging lo conosciamo come qualcosa in grado di contenere un prodotto, di proteggerlo dai danni meccanici, di rappresentare un’adeguata barriera a gas e vapori, di prevenire o ritardare la degradazione biologica o fisica, facilitare la movimentazione e il magazzinaggio, presentare il prodotto in modo attraente, informare e, non ultimo, identificarne il contenuto1.
Tuttavia, a pandemia in corso, nuotando a larghe bracciate in un mare di notizie, ci siamo imbattuti in interrogativi dettati dal bisogno di capire se, almeno dentro casa, isolati dagli affetti di amici e parenti e sommersi dalle videoconferenze, ci saremmo potuti sentire al sicuro. Ed è così che siamo stati tranquillizzati da un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità2 che ha subito chiarito che il virus SARS-CoV-2 si diffonde per contagio interumano e non vi sono evidenze di trasmissione associate agli operatori del settore alimentare o agli imballaggi per alimenti. Probabilmente questo tipo di estensione è legittima anche per il comparto cosmetico, packaging compresi. Noto questo, i prodotti sfusi perdono il fascino che erano stati in grado di guadagnare e allora “imballiamoci” anche più volte, e poi Whatever will be will be/The future’s not ours to see.
Una domanda: “Capito che il packaging in questo momento non è un nemico bensì un’arma di difesa (così come lo è sempre stato, mi permetto di aggiungere), che sia il momento di abbandonare i brutti pensieri che ci eravamo fatti su uno dei materiali più utilizzati per imballare i nostri prodotti (alimentari o cosmetici che siano)?” Io colgo un po’ di volubilità nel passaggio da odiatori incalliti del packaging, considerandolo superfluo, quasi un lusso per ricconi non curanti delle sorti del pianeta e sicura causa di tutti i mali, a salvavita. Resto dell’idea che il problema non sia il packaging, bensì la sua gestione o, peggio ancora, il suo abbandono.
Io credo che la direzione sia quella di applicare gli sforzi della ricerca e le tecnologie a disposizione, o quelle che verranno messe a punto, per sfruttare al meglio le risorse di cui disponiamo nel post-consumo. A questo proposito, sono stati istituiti diversi tavoli di lavoro seri a livello nazionale e internazionale; si lavora protèsi affinché l’obiettivo sia avere qualcosa che sia (ri)utilizzabile, idoneo tecnologicamente e sicuro: gli addetti ai lavori mi dicono che non è semplice, ma non ci si arrende. Gli sforzi in campo sono notevoli, ognuno può fare la propria parte: occorre chiarezza e un obiettivo condiviso.

1Piergiovanni L, Limbo S (2010) Food packaging. Materiali, tecnologie e qualità degli alimenti: Materiali, tecnologie e soluzioni. Springer-Verlag, Milano.
2www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-rapporti-tecnici-iss

Valutazione predittiva dell’efficacia dei prodotti per la protezione solare

Eliana Regola1, Claudio Angelinetta1, Marta Spampinato1, Umberto Pianca1, Ornella Pastoris2

1Bio Basic Europe, Milano – Bio Basic Lab, Parco Tecnico Scientifico, Università degli Studi di Pavia, Pavia
2Dipartimento di Biologia e Biotecnologia “L. Spallanzani”, Università degli Studi di Pavia, Pavia

testing@biobasiceurope.it


Questo articolo ha lo scopo di presentare un approccio strumentale, messo a punto presso i nostri laboratori, per la verifica preliminare dell’efficacia di prodotti per la protezione solare, al fine dell’attribuzione di claim specifici. Verranno quindi elencati e descritti i claim di efficacia “classici” (SPF, protezione UVA e resistenza all’acqua) accompagnati da altri di più recente introduzione e riportati in etichetta dei prodotti per la protezione solare.
L’attenzione verrà focalizzata sulla fattibilità di test strumentali predittivi estremamente utili sia in fase formulativa sia sulle formule definitive, prima di passare all’esecuzione dei test in vivo su volontari a supporto dell’etichettatura.

Predictive evaluation of the effectiveness of sunscreen products
Instrumental approach to support the new claims

This article aims to present an instrumental approach, developed in our laboratories, for the preliminary verification of the effectiveness of sunscreen products in order to assign specific claims. The “classic” claims of effectiveness (SPF, UVA protection and water resistance) will then be listed and described, accompanied by others more recent introduced and reported on the label of products for sun protection.
Attention will be focused on the feasibility of extremely useful predictive instrumental tests both in the formulation phase and on the final formulas before moving on to the in vivo tests performed on volunteers to support labeling.

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Formulare il solare attraverso il PIL

Paolo Siragusa

Res Pharma Industriale, Trezzo S. Adda

p.siragusa@respharmaind.com


La formulazione del prodotto solare resta ancora oggi una delle sfide più complesse per il formulatore. Il corretto bilanciamento dei filtri non è che uno dei parametri da prendere in considerazione per ottenere un prodotto solare efficace e sicuro. In questo compendio, partendo dall’analisi dei principali meccanismi di funzionamento dei filtri, è stata fatta una carrellata dei principali filtri chimici organici, analizzandone di ognuno vantaggi e svantaggi di utilizzo; si è poi voluto offrire al formulatore un nuovo strumento per valutare la formula da un punto di vista globale, mettendo in correlazione altri parametri come la reologia e la solubilità. Il concetto economico di PIL viene applicato alla formulazione solare, mettendo a confronto efficienza teorica ed efficienza reale, proponendo uno strumento per approcciare in modo critico lo sviluppo di un prodotto solare che non può prescindere dalla trasversalità di competenze del formulatore contemporaneo.

Sunscreen Formulation using PIL
A review of the main organic filters

The formulation of the sunscreens still remains one of the most complex challenges for the formulator today.
The correct balance of the filters is only one of the parameters to be taken into consideration to obtain an effective and safe sun product.
In this compendium, starting from the analysis of the key mechanisms of action of the filters, we have made an overview of the main organic chemical sunscreen, analysing each one of their advantages and disadvantages of use; then we wanted to offer the formulator a new tool to evaluate the formula from a global point of view, correlating other parameters such as rheology and solubility. The economic concept of GDP is applied to the solar formulation, comparing theoretical efficiency and real efficiency, proposing a tool to critically approach the development of a solar product that cannot ignore the transversal competence of the contemporary formulator.

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Oltre l’SPF

Alessandra Semenzato1, Alessia Costantini2, Giovanni Tafuro1, Giulia Galizia2

1Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Padova, Padova
2Unired, Spin-off Università di Padova, Padova

alessandra.semenzato@unipd.it


I prodotti solari svolgono un ruolo preventivo fondamentale nella tutela della salute. Ancora oggi molti consumatori, ma anche operatori sanitari come medici e farmacisti, identificano nel fattore di protezione solare (Sun Protection Factor, SPF), ovvero nel “numero” riportato in etichetta, l’indicatore unico della protezione data da questo prodotto. L’efficacia di un prodotto solare è invece il risultato di un preciso design formulativo che unisce le proprietà assorbenti dei filtri alla scelta di lipidi, emulsionanti e polimeri in grado di garantire uniformità e gradevolezza di applicazione, necessarie alla protezione solare nelle reali condizioni di utilizzo del prodotto. Il corretto bilanciamento degli ingredienti può essere valutato mediante tecniche come la reologia e l’analisi di texture che rappresentano un utile strumento per permettere al formulatore di ottimizzare le proprietà del solare e soddisfare le esigenze dei consumatori.

Beyond SPF
Instrumental techniques for the formulation design of sunscreens

Sunscreens play a fundamental preventive role in the protection of health. Even today, many consumers, but also health professionals such as doctors and pharmacists, identify the main indicator of the protection given by this product in the SPF (Sun Protection Factor), the number shown on the label. However, the effectiveness of a sunscreen is the result of a precise formulation design that combines the absorbent properties of the filters, with the choice of emulsifiers, lipids and polymers capable of ensuring uniformity and pleasantness of application, necessary for sun protection in real conditions of use of the product.
The correct balance of the ingredients can be assessed using techniques such as rheology and texture analysis which represent a useful tool to allow the formulator to optimize the properties of the sunscreen and meet the needs of consumers.

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Qualche riflessione in tema di claim

[…] La sentenza della Corte di Giustizia 31.01.2020 che si è occupata dell’interpretazione dell’art.10 co.3 del Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute riferite ad alimenti e sostanze alimentari ci dà l’occasione di fare un generale ripasso sulla disciplina dei claim, che è di grande interesse per gli operatori del settore che devono poter utilizzare in modo appropriato le indicazioni per valorizzare i propri prodotti, senza incorrere in violazioni e conseguenti sanzioni. […]

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